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17.1088 · Interrogazione · 2017-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Una recente trasmissione andata in onda sulla RTS ("A Bon Entendeur" del 7 novembre 2017) ha messo in luce una situazione assurda. Gli assicuratori malattie non sono più obbligati a rimborsare il latte senza proteine di latte vaccino dal compimento del dodicesimo mese di vita del neonato.

Consultando il documento in questione, ci si rende conto che tutti i preparati legati ai disturbi dell'alimentazione nel lattante "possono essere prescritti unicamente per i lattanti di età inferiore ai dodici mesi" (Elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti confezionati che costituiscono prestazioni obbligatorie per gli assicuratori malattie, edizione del 1° febbraio 2017, pagina 155). Ebbene, dodici mesi non segnano l'età a partire dalla quale un lattante cambia radicalmente regime alimentare. Tra l'altro, pare che la legislazione francese sia molto più flessibile a questo proposito.

Secondo le disposizioni della LAMal, le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono rispondere ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità.

Come sono stati applicati questi criteri nell'ambito del rimborso del latte per neonati allergici alle proteine del latte vaccino?

Per quali ragioni il limite è stato fissato a un massimo di dodici mesi?

Sarebbe possibile prevedere una maggiore flessibilità per permettere un rimborso di questi preparati anche oltre i dodici mesi?

Stellungnahme des Bundesrates

Per essere ammessi nell'elenco delle specialità (ES) e rimborsati dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), in linea di principio i medicamenti devono essere omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic e rispondere ai criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), competente per la stesura dell'ES, può vincolare l'ammissione di un medicamento nell'ES a una limitazione, che può riferirsi in particolare alla quantità o all'indicazione prescritta.

Da alcuni anni gli alimenti per lattanti per il trattamento dell'intolleranza al latte vaccino non sono più omologati da Swissmedic, ma notificati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) come alimenti dietetici a fini medici speciali (FSMP). Poiché la sopravvivenza dei lattanti con intolleranza al latte vaccino può essere garantita soltanto utilizzando latti idrolisati spinti o latti a base di aminoacidi, nel 2008 l'UFSP ha deciso di ammettere questi prodotti nell'ES, se notificati come FSMP, anche senza l'omologazione di Swissmedic. Il rimborso dei prodotti ammessi nell'ES dal 2009 in poi è stato limitato ai primi sei mesi di vita del neonato, eventualmente prorogabili a dodici. Nel fissare questa limitazione si è tenuto conto della raccomandazione della Commissione federale dei medicamenti (CFM), che consiglia l'UFSP nella stesura dell'ES, nonché dei pareri e delle proposte di limitazione di pediatri svizzeri.

I titolari di omologazioni che commercializzano medicamenti elencati nell'ES possono chiedere all'UFSP una modifica della limitazione se questa è giustificata da nuovi fatti, dati di studi eccetera. Pertanto anche i titolari di omologazioni per latti idrolisati spinti o latti a base di aminoacidi possono chiedere una modifica della limitazione per rendere possibile un rimborso di questi prodotti oltre i primi dodici mesi di vita. L'UFSP esaminerà queste domande e le presenterà anche alla CFM. Qualora nuove conoscenze giustifichino una proroga del rimborso, la limitazione può essere modificata. Finora non sono state presentate all'UFSP domande in questo senso né sono stati resi noti dati che giustifichino una proroga del rimborso.

Risposta del Consiglio federale.