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17.1095 · Interrogazione · 2017-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La LPMed e la LAMal attribuiscono ai Cantoni un ruolo centrale nella vigilanza sui fornitori di prestazioni ambulatoriali e stazionarie. Essi sono pertanto responsabili della sicurezza e della qualità delle cure.

Attualmente la regolamentazione delle autorizzazioni dei fornitori di prestazioni è in fase di revisione. L'obiettivo deve essere di assicurare che anche in futuro i Cantoni possano svolgere un ruolo di gestione strategica.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come funziona la vigilanza dei Cantoni sui fornitori di prestazioni?

2. La Confederazione è sufficientemente informata sulla loro attività di vigilanza?

3. I Cantoni si coordinano tra di loro in questa attività? Come?

4. Sono osservabili lacune?

5. Come valuta i requisiti richiesti dai Cantoni per le autorizzazioni all'esercizio della professione e nel quadro della vigilanza sull'adempimento degli obblighi professionali? Saranno ancora sufficienti in futuro?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la Costituzione federale, l'assistenza sanitaria rientra tra le competenze dei Cantoni. Inoltre, secondo l'articolo 39 (Ospedali e altri istituti) della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono responsabili della pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero. L'articolo 39 LAMal disciplina anche i requisiti per l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Attraverso le loro leggi sanitarie i Cantoni disciplinano la vigilanza e sulla base della loro legislazione rilasciano le autorizzazioni d'esercizio a ospedali, case di cura e altre istituzioni del sistema sanitario. Queste istituzioni sono di norma esse stesse responsabili dell'osservanza delle prescrizioni di polizia sanitaria.

Ai fornitori di prestazioni che esercitano la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale, quali medici, farmacisti, chiropratici e dentisti, si applicano le condizioni d'autorizzazione di cui alla legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11). Questa legge disciplina esaustivamente le condizioni da soddisfare a livello professionale e personale per l'ottenimento di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. La LPMed disciplina esaustivamente anche gli obblighi professionali. Queste disposizioni si applicano anche ai medici che esercitano negli ospedali e che, oltre a quell'attività, esercitano anche la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale. Le autorità cantonali di vigilanza controllano l'adempimento di queste condizioni e l'osservanza dei doveri professionali (tra cui figurano l'esercizio della professione in modo accurato e coscienzioso e la tutela dei diritti dei pazienti). Di norma, per accertare violazioni di obblighi professionali, i Cantoni devono affidarsi alle segnalazioni di pazienti o autorità. In caso di violazione degli obblighi professionali, le autorità di vigilanza ordinano misure disciplinari che possono arrivare sino al divieto definitivo di esercizio della professione.

2. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è in stretto contatto con le autorità cantonali di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza sulle persone che esercitano una professione medica universitaria ai sensi della LPMed. Le autorità di vigilanza utilizzano il registro delle professioni mediche (MedReg) come fonte d'informazioni per controllare l'adempimento delle condizioni professionali. Grazie ai dati che vi sono iscritti, hanno anche la possibilità di informarsi all'UFSP su eventuali procedure disciplinari in corso o misure disciplinari già disposte da singoli Cantoni. Inoltre, grazie ai dati iscritti nel MedReg, l'UFSP sa quali sono i Cantoni che rilasciano autorizzazioni solo temporanee e che, di conseguenza, controllano con regolarità le condizioni d'autorizzazione. La Confederazione ignora quali siano, precisamente, le misure che le autorità cantonali di vigilanza adottano per esercitare la loro funzione. Infatti, in linea di principio, le autorità di vigilanza sono libere di stabilire le modalità e il ritmo dei loro controlli, in particolare per quanto riguarda le condizioni personali del rilascio di un'autorizzazione o l'osservanza dei doveri professionali.

3. L'UFSP non è al corrente di coordinamenti tra Cantoni finalizzati ad armonizzare la vigilanza sui fornitori di prestazioni e sulle relative misure. Un incontro che si svolge almeno ogni due anni tra le autorità cantonali di vigilanza e il servizio dell'UFSP che tiene il MedReg permette lo scambio di informazioni tra i Cantoni. Poiché tuttavia questi ultimi godono dell'autonomia di esecuzione, il loro coordinamento non rientra espressamente tra gli obiettivi di questo incontro. Le modalità con cui è esercitata la vigilanza dipendono anche dalle dimensioni del Cantone e dalle risorse a disposizione dell'autorità di vigilanza.

4. Possibili lacune sono state riferite, ma non documentate, dalle autorità di vigilanza, in particolare dei Cantoni di frontiera. Si tratterebbe di casi riguardanti persone (straniere) che possono esercitare una professione medica universitaria in Svizzera per 90 giorni al massimo per anno civile senza dover richiedere l'autorizzazione. Non è infatti chiaro se i professionisti in questione si annuncino sistematicamente alle autorità cantonali di vigilanza e conseguentemente facciano iscrivere la loro attività nel MedReg.

5. Il controllo dell'adempimento delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione è effettuato regolarmente (p. es. ogni dieci anni) oppure una volta sola, a seconda che l'autorizzazione sia limitata nel tempo oppure no. Una limitazione sistematica nel tempo delle autorizzazioni potrebbe contribuire a incrementare il numero dei controlli e a individuare in modo più tempestivo i problemi che ostacolano un regolare svolgimento della professione. Non è possibile stabilire con certezza se la prassi vigente per garantire la vigilanza secondo la LPMed o le leggi sanitarie cantonali sarà sufficiente anche in futuro.

Per quanto riguarda l'attività dei fornitori di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), nel quadro della consultazione sulla revisione parziale della LAMal concernente l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni è stato proposto che, in futuro, quest'autorizzazione sia vincolata a oneri relativi segnatamente all'economicità e alla qualità delle prestazioni. Attualmente si sta valutando quanto emerso dalla consultazione e il Consiglio federale prevede di trasmettere il messaggio al Parlamento nel maggio 2018.

Risposta del Consiglio federale.