Lexipedia

17.1101 · Interrogazione · 2017-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

La nuova legge sulla medicina della procreazione e la pertinente ordinanza stabiliscono che le donne e le coppie che si avvalgono di un metodo di procreazione debbano ricevere consulenza e cure "socio-psicologiche" (art. 9 LPAM e art. 6 OMP). Nell'ambito specialistico della psicologia sociale, tuttavia, il termine tecnico corretto in uso è "consulenza psicosociale".

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il concetto di "consulenza socio-psicologica" non è un termine tecnico. Pertanto, le prescrizioni dei pertinenti articoli della legge e dell'ordinanza sono poco chiare e difficilmente applicabili nella pratica. Come intende affrontare questo problema?

2. In particolare, l'articolo 6 OMP dispone che alla domanda d'autorizzazione per l'applicazione di metodi di procreazione sia accluso un piano di consulenza e di cure "socio-psicologiche". In che modo può essere allestito e verificato un tale piano se il termine utilizzato nella legge per descrivere la forma di consulenza è scorretto?

3. Esiste la possibilità di sostituire in tempi brevi il termine errato nella LPAM e nell'OMP con il termine tecnico corretto, cioè "consulenza psicosociale"?

4. Fornire una consulenza medica inerente alla biologia della procreazione e psicosociale è molto complesso. In che modo il legislatore intende garantire e verificare che queste consulenze siano effettivamente fornite per tutti i trattamenti di procreazione con assistenza medica? Come intende controllare le modalità con cui sono dispensate?

5. La consulenza psicosociale voluta dalla legge deve essere fornita dai medici che eseguono il trattamento o dai loro collaboratori (art. 9 LPAM). Quali misure possono essere adottate per fare in modo che le consulenze siano effettivamente fornite in modo non direttivo e senza preconcetti?

6. Se la procreazione con assistenza medica comprende un esame del patrimonio genetico di gameti o di embrioni, è necessario segnalare agli interessati, nell'ambito della consulenza che precede il trattamento, la possibilità di usufruire dei centri d'informazione e dei consultori di cui all'articolo 17 LEGU (art. 6a cpv. 1 lett. f LPAM). Quali misure saranno adottate per assicurare un finanziamento adeguato di questi consultori indipendenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il termine "socio-psicologico" risale storicamente al 1996 e da allora è utilizzato nella legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (legge sulla medicina della procreazione, LPAM; RS 810.11). Nonostante oggi si utilizzerebbe sicuramente il termine "psicosociale", il concetto di fondo della consulenza prestata nell'ambito della procreazione con assistenza medica è chiaramente esposto nel messaggio del 26 giugno 1996 relativo all'iniziativa popolare "per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia della procreazione (Iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)" e alla LPAM (cfr. FF III 1996 189, pag. 245 segg.). Dall'entrata in vigore della LPAM il 1° gennaio 2001, compete ai Cantoni vigilare sulla sua attuazione concreta. Tra gli altri compiti, essi valutano programmi di informazione e consulenza e ne controllano l'applicazione.

Nel suo messaggio, il Consiglio federale aveva sottolineato in merito all'articolo 6 LPAM che la mancanza involontaria di prole è sempre unita a sofferenze psichiche, e spesso anche sociali, e che i metodi della procreazione con assistenza medica possono costituire un intervento oltremodo pesante per il corpo e per la psiche delle donne in cura, dei loro partner nonché del resto della famiglia. In tale contesto, pertanto, l'individuo va considerato nella sua globalità. Questo principio, che descrive chiaramente l'orientamento perseguito per la consulenza professionale, resta tuttora valido.

3. Per la sostituzione di "socio-psicologico" con "psicosociale" nella LPAM, è necessario rivedere la legge secondo le consuete procedure e scadenze. Al contrario, un adeguamento della pertinente ordinanza (OMP; RS 810.112.2) da parte del Consiglio federale potrebbe avvenire in tempi nettamente più brevi, ma porterebbe a una divergenza terminologica che conviene evitare dal punto di vista legislativo.

4. Al momento del rilascio delle autorizzazioni, i Cantoni valutano se i programmi di consulenza e cure socio-psicologiche soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6 LPAM. Nell'ambito della loro attività di vigilanza, effettuano ispezioni periodiche secondo l'articolo 12 capoverso 2 LPAM per verificare il rispetto delle disposizioni legali.

5. Una consulenza medica fornita in modo non direttivo e senza preconcetti è alla base dell'attività medica. Compete alle autorità cantonali preposte alle autorizzazioni verificare se i medici adempiono i requisiti di cui all'articolo 9 LPAM.

6. I Cantoni provvedono affinché vi siano centri d'informazione e consultori indipendenti che dispongano del necessario personale competente (cfr. art. 6a cpv. 1 lett. f LPAM in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 1 della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano, LEGU; RS 810.12). Spetta ai Cantoni assicurarne un adeguato finanziamento.

Risposta del Consiglio federale.