17.3038 · Postulato · 2017-03-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare quali misure potrebbero migliorare la protezione dei ricercatori borsisti in materia di assicurazione contro la disoccupazione.
Begründung
Anche i ricercatori borsisti del FNS (in particolare i titolari delle borse Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility, Advanced Postdoc.Mobility) possono aver bisogno delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Come emerso da un rapporto di valutazione del FNS (2010), in media l'11,4 per cento dei ricercatori (oltre il 13 per cento per le donne) ha fatto ricorso alle prestazioni dell'AD al momento del ritorno in Svizzera. Queste percentuali sono significative e per gli interessati accedere alle prestazioni è tutt'altro che scontato: poiché rientrano nella categoria delle persone che per motivi di formazione non versano contributi oppure in quella degli indipendenti, devono affrontare periodi di attesa particolarmente lunghi prima di poter ricevere le indennità, oppure semplicemente viene negato loro questo diritto.
Il quadro legale in vigore non permette peraltro di definire chiaramente lo status di questi borsisti. A differenza degli studenti, la loro carriera è già avviata e hanno superato lo stadio della formazione. Assimilati agli studenti, la loro condizione diventerebbe ancor più precaria. Ma anche facendoli rientrare nella categoria dei lavoratori indipendenti - quando la borsa di studio assegnata serve a concretizzare un progetto professionale - la loro situazione rimarrebbe molto delicata. Non capita di rado che, al momento del rientro in Svizzera, un ricercatore borsista rimasto all'estero per diversi anni si veda negato il diritto alla disoccupazione. La sua situazione economica non può essere paragonata a quella di un indipendente che ha avviato un'attività lucrativa e dispone quindi di risorse finanziarie maggiori. Questa situazione è ancora meno accettabile se si considera che i ricercatori borsisti non possono versare contributi volontari all'AD. Nonostante il loro apporto sia fondamentale per lo sviluppo della ricerca svizzera, la situazione dei ricercatori rimane precaria. È indispensabile prevedere una protezione adeguata affinché questi ultimi possano continuare a fare ricerca, in condizioni accettabili, se dovessero aver bisogno delle prestazioni dell'AD.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
I ricercatori con una borsa di studio che non include il versamento di contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD), come nel caso delle borse di studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), possono accedere alle prestazioni dell'AD in qualità di persone esonerate dall'obbligo di contribuzione. Ne consegue che hanno un accesso limitato alle prestazioni dell'AD e devono osservare un periodo di attesa di 120 giorni prima di poter beneficiare di 90 indennità giornaliere (ID) su base forfettaria. Queste limitazioni sono state introdotte con l'ultima revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione in vigore dal 2011 per ridurre i costi dell'AD e favorire un rapido reinserimento.
Per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro, durante il periodo di attesa questi assicurati beneficiano di un sostegno da parte degli Uffici regionali di collocamento e possono quindi partecipare ad alcuni provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), come ad esempio ai corsi di tecnica di ricerca d'impiego o ai corsi di bilancio personale e professionale, durante i quali le spese di viaggio e vitto sono coperte dall'AD. Inoltre possono partecipare ai periodi di pratica professionale e ricevere un sostegno di 102 franchi per ogni giornata in cui hanno lavorato. Anche se i PML sono di norma destinati a persone con un livello formativo meno elevato, si sono rivelate utili anche per i titolari di master e dottorati.
Rendere meno rigide le regole summenzionate per i ricercatori borsisti creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata nei confronti dei titolari di master e dottorati non borsisti, che rimarrebbero assoggettati alle regole in vigore. Nel 2016, su una media mensile di 3398 titolari di dottorato che beneficiavano dell'AD, 28 rientravano nella categoria delle persone esonerate dall'obbligo di contribuzione (0,8 per cento), e fra queste troviamo le persone menzionate nel postulato, mentre su 12 867 titolari di master erano esonerate 214 persone (1,6 cento). Ne risulta che chi ha conseguito un master è molto più esposto al rischio di precarietà rispetto a chi ha conseguito un dottorato. Allo stesso modo, se viene assegnata una borsa di studio per la realizzazione di un progetto personale in qualità di indipendente, il beneficiario è naturalmente parificato agli altri indipendenti e non ha accesso alle prestazioni dell'AD. Varare regole apposite per questa categoria creerebbe anche qui una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri indipendenti non beneficiari di una borsa di studio.
L'obiettivo dell'AD è prevenire la disoccupazione incombente e combattere quella esistente, non sostenere la ricerca svizzera, per quanto quest'ultima possa essere necessaria. Fino a quando l'attività dei ricercatori borsisti non sarà un'attività remunerata e soggetta ai contributi AD, non potrà beneficiare di un sostegno maggiore di quello attuale. Gli enti interessati devono trovare soluzioni specifiche per offrire ai ricercatori borsisti, durante e dopo l'attività, una copertura sociale che garantisca loro una migliore protezione contro la disoccupazione. A titolo d'esempio, nel 2014 il FNS ha istituito un diritto ai cosiddetti sussidi di ritorno, per un periodo di tre a sei mesi, a favore dei borsisti Advanced Postdoc Mobility: questi ultimi possono essere assunti in un istituto di ricerca svizzero, che fra l'altro versa per loro i contributi all'AD.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.