17.3054 · Mozione · 2017-03-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'ordinanza sui pagamenti diretti e i suoi allegati vanno modificati in modo che le sanzioni nei confronti dei contadini contravventori siano proporzionali e non determinino una totale esclusione dai pagamenti diretti già in caso di una prima e lieve infrazione. Il margine di manovra per le autorità preposte all'esecuzione va incrementato poiché nell'ordinanza non può essere disciplinato in modo esaustivo ogni singolo possibile caso.
Begründung
È inammissibile che con il modello di sanzioni relative ai pagamenti diretti gli agricoltori siano sanzionati in maniera generale, ovvero le contravvenzioni in un settore determinano inevitabilmente la revoca di fondi in altri. Tali sanzioni devono essere proporzionali e riguardare il settore in cui sono state riscontrate irregolarità. Le riduzioni mirano innanzitutto a non ripetere lo stesso errore. Le autorità cantonali necessitano di un margine di manovra maggiore per poter entrare nel merito dei singoli casi e applicare il principio di proporzionalità. L'esclusione totale dai pagamenti diretti nel caso concreto può essere sproporzionata e sleale nonché minare l'esistenza di un'azienda familiare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Ogni anno la Confederazione versa ai gestori pagamenti diretti per la fornitura di prestazioni definite a livello legislativo per un importo pari a circa 2,8 miliardi di franchi. In virtù degli articoli 170 e 171 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), i contributi possono essere ridotti, negati o revocati se non sono adempiute le relative disposizioni di legge e pertanto non è fornita la prestazione richiesta. Tra queste rientrano esplicitamente anche le disposizioni, determinanti per la produzione agricola, della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali. Quest'ultima è parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e quindi un presupposto per beneficiare di pagamenti diretti.
Sulla base della norma di delega di cui all'articolo 170 capoverso 3 LAgr, dal 2015 il Consiglio federale per tutte le lacune sancisce le riduzioni dei pagamenti diretti nell'allegato 8 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). In tal modo la Confederazione a quell'epoca ha dato seguito a una richiesta espressa da diversi Cantoni di armonizzare l'esecuzione.
Ovviamente le disposizioni concernenti le riduzioni devono rispondere al principio della proporzionalità sancito a livello costituzionale. Parallelamente va garantita anche la parità di trattamento di tutti i gestori a livello nazionale. I Cantoni al momento hanno un margine di manovra che può essere sfruttato in particolare in caso di riduzioni elevate.
Il Consiglio federale già in passato ha adeguato le disposizioni concernenti le riduzioni di cui all'allegato 8 dell'OPD sulla base delle esperienze maturate in relazione all'esecuzione e in futuro prevede di farlo periodicamente. L'Ufficio federale dell'agricoltura, congiuntamente ai Cantoni e agli enti di controllo, stabilirà quali sono le modifiche opportune e le necessità di intervento; a tal proposito nella primavera 2017 ha istituito un gruppo di lavoro che verificherà in particolare in quale misura, in singoli casi, ai Cantoni può essere concessa una maggiore discrezionalità in caso di applicazione delle riduzioni, senza mettere in discussione il principio della parità di trattamento. Inoltre è previsto che la Confederazione e i Cantoni comunichino le disposizioni concernenti le riduzioni con maggiore frequenza e in modo migliore rispetto al passato. Poiché l'OPD prevede provvedimenti proporzionali e i Cantoni che li mettono in atto hanno margine di manovra, la mozione va respinta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.