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17.3071 · Mozione · 2017-03-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre una nuova categoria di permessi di lavoro per gli stranieri che fondano un'impresa in Svizzera o investono in un'impresa in fase di costituzione. Una procedura di ammissione poco burocratica e condizioni di ammissione quanto più semplici possibile mirano a creare incentivi per attrarre nel nostro Paese menti innovative. Sono ipotizzabili requisiti minimi quali, ad esempio, un piano d'impresa (business plan) valido e l'accesso a un sufficiente capitale di rischio. La prima autorizzazione varrà soltanto per un periodo limitato (p. es. due anni), la proroga andrà strettamente vincolata all'attività lucrativa e al successo (o alle prospettive di successo) dell'impresa. Le persone che ottengono tale visto tramite procedura agevolata non avranno diritto a prestazioni sociali.

Begründung

Questa nuova categoria di permessi di lavoro mira ad attrarre in Svizzera i migliori talenti offrendo loro la possibilità di costituire una start-up senza intralci burocratici. Alla luce delle rivoluzioni conseguenti alla crescente digitalizzazione, il nostro Paese deve posizionarsi quale centro d'innovazione. Il visto start-up contribuisce ad aumentare l'attrattiva del polo di ricerca svizzero e offrirà un contesto stimolante per il settore tecnologico. Il nuovo permesso di lavoro per fondatori è necessario, poiché la scena start-up è fortemente internazionalizzata e mobile. A questa tendenza si contrappone tuttavia il rigido contingentamento dei permessi di lavoro per cittadini di Paesi terzi, che pone difficoltà soprattutto alle start-up in fase di costituzione o non ancora consolidate.

Il rilascio di un permesso di lavoro agevolato tramite il visto start-up deve essere vincolato a condizioni chiare, la prima delle quali è la verifica approfondita dell'esistenza di un piano d'impresa e di un capitale di rischio sufficiente da parte di un organo di specialisti, come in Danimarca. Ulteriore condizione, volta a evitare abusi, sarebbe la garanzia della capacità di sopravvivenza economica. La nuova categoria di permessi di lavoro non comporta alcun diritto alle prestazioni sociali. Andrebbe inoltre esaminata la possibilità di revocare il permesso di lavoro in caso di fallimento dell'impresa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce l'importanza delle start-up innovative per la piazza economica e il polo di ricerca svizzeri. Conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e alla Convenzione AELS, i cittadini UE/AELS che fondano un'impresa in Svizzera beneficiano di un accesso agevolato al mercato svizzero del lavoro. Inoltre, già oggi anche le persone provenienti da Paesi terzi che fondano un'impresa possono ottenere un permesso di dimora e di lavoro in Svizzera (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Derder 16.3618, "Visti start-up per attirare in Svizzera i migliori talenti", del 17 giugno 2016). Di norma sono ammesse nell'ambito di un'attività lucrativa indipendente. Se per l'entrata è necessario anche un visto, esso è rilasciato insieme all'autorizzazione.

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato a cittadini di Stati terzi se corrisponde a un interesse economico globale e se soddisfa le necessarie condizioni finanziarie e aziendali (art. 19 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri; RS 142.20). La persona deve soddisfare le condizioni personali per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente e disporre di un'abitazione conforme ai suoi bisogni; sottostà inoltre ai tetti massimi fissati annualmente per i lavoratori provenienti da Paesi terzi. Per contro, non si applica la priorità dei lavoratori indigeni e dei cittadini UE/AELS. Le competenti autorità cantonali e federali valutano, fondandosi sul piano d'impresa (business plan) presentato, se l'attività serve gli interessi economici del Paese. Le autorizzazioni sono dapprima limitate a due anni e possono essere prorogate se gli obiettivi formulati nel piano d'impresa vengono raggiunti.

Le condizioni summenzionate non si applicano soltanto al rilascio di permessi di dimora e di lavoro per la costituzione di una filiale svizzera di un'impresa internazionale, bensì anche per la creazione di una start-up. Le domande di permesso di lavoro sono valutate in prima istanza dai Cantoni. Annualmente, da 50 a 100 cittadini di Stati terzi sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa indipendente con l'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione. A parere del Consiglio federale, la Svizzera dispone dunque di un sistema di ammissione che, da un lato, tiene conto delle esigenze delle start-up e, dall'altro, dei rischi correlati alla fondazione di un'impresa. Il governo non ritiene pertanto necessario istituire una categoria speciale di permessi di dimora e di lavoro per gli stranieri che fondano un'impresa in Svizzera o intendono investire in un'impresa in fase di costituzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.