Lexipedia

17.3085 · Interpellanza · 2017-03-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Attualmente il traffico a lunga distanza è di competenza delle FFS. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sembra ora intenzionato a incoraggiare l'ingresso su questo mercato di BLS e SOB. Le FFS ne risulterebbero fortemente indebolite, con tutte le ripercussioni negative che ne deriverebbero per il personale e la Confederazione in quanto proprietaria; senza dimenticare il rischio di rimettere in questione una conquista di portata storica e un modello di successo a livello nazionale e internazionale, ossia quello di ferrovia pienamente integrata.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Non ritiene che quello attuale, che vede le FFS uniche titolari della concessione per il traffico nazionale a lunga distanza, sia un modello di successo?

2. È consapevole delle conseguenze che subirebbero le FFS sul piano dei ricavi, dell'acquisto di rotabili, da pianificare a lungo termine, e del personale (e in seguito della cassa pensioni delle FFS) se si escludessero singole linee redditizie dalla concessione per il traffico a lunga distanza (che comprende linee redditizie e non)?

3. Come intende garantire che nella sua decisione di assegnare la concessione l'UFT tenga in debito conto gli effetti sull'efficienza del sistema globale, i costi che ne conseguono per l'ente pubblico (indennità, ampliamenti della rete), la sostenibilità dello sviluppo finanziario delle FFS, che è un'impresa federale, e delle partecipazioni in BLS e SOB, nonché la fattibilità operativa e gli effetti sulla clientela e il personale?

4. Non ritiene infine che nel traffico a lunga distanza si debba evitare che la ferrovia sia esposta alla concorrenza degli autobus?

Stellungnahme des Bundesrates

Alla fine del 2017 l'attuale concessione delle FFS per il traffico a lunga distanza giungerà in larga parte in scadenza e le linee interessate saranno quindi da riattribuire. BLS e SOB hanno manifestato il loro interesse all'esercizio di alcune di queste linee. Visti gli interessi confliggenti di FFS, BLS e SOB, nell'ottobre del 2016 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha intavolato una trattativa fra le parti per giungere a una soluzione consensuale. Dopo intensi negoziati, nell'incontro al vertice del 15 febbraio 2017 si è constatata l'impossibilità di giungere a una soluzione ed è stata quindi abbandonata la trattativa. La nuova concessione sarà pertanto assegnata attraverso la procedura ordinaria.

Il Consiglio federale risponde alle domande comme segue:

1. Il trasporto pubblico in Svizzera rappresenta un modello di successo e suscita da molti anni apprezzamenti positivi all'estero. Un fattore di successo è costituito dalla molteplicità di imprese che operano in questo settore. La Confederazione detiene la privativa sul trasporto di persone e in quanto tale dà in concessione l'esercizio del traffico a lunga distanza. La legge non contiene disposizioni restrittive riguardo agli operatori: non prevede alcuna esclusiva per una specifica impresa, né stabilisce che può o deve esservi un unico operatore. In passato periodi caratterizzati dalla presenza di più gestori (FFS e BLS, fino al 2004) si sono alternati a periodi con un solo operatore (FFS, dal 2004). In entrambi i casi il traffico a lunga distanza ha contribuito in misura determinante al buon funzionamento del trasporto pubblico in Svizzera. Sia la BLS, con la tratta Berna-Neuchâtel, sia la SOB, con i due Espressi delle Prealpi, forniscono prestazioni paragonabili a quelle di alcune linee a lunga distanza delle FFS.

2. Il Consiglio federale è consapevole che il traffico a lunga distanza rappresenta un'importante fonte di entrate per le FFS. L'assegnazione di singole linee, redditizie o no, ad altri richiedenti comporterebbe conseguenze finanziarie per tutte le parti interessate. Nel traffico a lunga distanza, un'importante condizione per il rilascio di una concessione è costituita dalla capacità di gestire l'intera rete ed eventuali sottoreti in modo finanziariamente autonomo. Inoltre, i richiedenti devono attenersi alla guida sui principi del traffico a lunga distanza e rispettare in tutti gli ambiti il diritto vigente.

3. La procedura di rilascio della concessione è disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori e dalla relativa ordinanza. La concessione è assegnata sulla base del diritto vigente; l'autorità competente è l'UFT. I criteri per l'esame delle domande di concessione sono definiti facendo riferimento all'attuale contesto giuridico. Secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sull'organizzazione del DATEC, l'UFT è incaricato di aumentare la quota dei trasporti pubblici terrestri nel trasporto nazionale di viaggiatori garantendo un'offerta attrattiva e conforme ai bisogni. Il Consiglio federale non vede le ragioni per cui l'UFT debba essere interessato a una soluzione che non tenga conto degli aspetti citati nella domanda.

Qualora un richiedente fosse in disaccordo con la decisione di rilascio della concessione, può adire le vie legali ordinarie e presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

4. Secondo il diritto vigente, come ad esempio l'ordinanza sul trasporto di viaggiatori o l'Accordo sui trasporti terrestri stipulato con l'UE, l'istituzione di autolinee nazionali o internazionali è ammissibile, purché risultino soddisfatti i relativi requisiti. Fra questi figurano, ad esempio, il divieto di cabotaggio nel traffico internazionale, il divieto di rappresentare una forte concorrenza per servizi di trasporto esistenti e cofinanziati dall'ente pubblico o di minacciare l'esistenza di offerte nazionali non sovvenzionate dallo Stato. Il Consiglio federale esporrà la sua posizione sull'argomento delle autolinee a lunga distanza nel rapporto che sarà redatto in adempimento al postulato 14.3673. Il rapporto sarà pronto entro la fine del 2017.

Risposta del Consiglio federale.

Traffico a lunga distanza. Non mettere a repentaglio il modello di successo delle Ferrovie federali svizzere | Lexipedia | Lexipedia