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17.309 · Iniziativa cantonale · 2017-04-26

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Berna presenta la seguente iniziativa:

Modifica della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11):

Capitolo 4: Perfezionamento

...

Sezione 4: Finanziamento del perfezionamento dei medici e compensazione tra i Cantoni (nuovo)

Art. 21a Contributi dei Cantoni di ubicazione

Cpv. 1

I Cantoni di ubicazione versano agli ospedali un importo forfettario annuale di 15 000 franchi per ogni medico che segue un ciclo di perfezionamento (equivalente a un tempo pieno), se il medico in questione era domiciliato in Svizzera al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università.

Cpv. 2

Non sono compensati eventuali contributi più elevati dei Cantoni di ubicazione o contributi dei Cantoni di ubicazione per i medici che al momento dell'ottenimento dell'attestato di ammissione all'università non erano domiciliati in Svizzera.

Cpv. 3

I Cantoni di ubicazione verificano se i centri di perfezionamento professionale dei propri ospedali dispongono di un riconoscimento ai sensi dell'ordinamento del perfezionamento professionale valido nella Confederazione.

Cpv. 4

Il contributo di cui al capoverso 1 è adeguato all'evoluzione dei prezzi ogni volta che l'indice dei prezzi al consumo (IPC) subisce un aumento di almeno il 10 per cento. L'indice di base è lo stato dell'IPC al momento della stipulazione dell'Accordo (base dicembre 2010 = 100). Il contributo è determinato entro il 30 giugno con effetto dall'anno civile successivo.

Art. 21b Numero di medici che seguono un perfezionamento professionale

Il numero di medici (equivalenti a tempo pieno) per i quali gli ospedali ricevono contributi è stabilito in base ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Art. 21c Cantone di ubicazione

Il Cantone di ubicazione è il Cantone in cui è situato l'ospedale.

Art. 21d Compensazione tra i Cantoni

Cpv. 1

Il diverso livello di spese dei Cantoni in merito ai contributi di cui all'articolo 21a è compensato tra i Cantoni.

Cpv. 2

La compensazione tra i Cantoni è calcolata seguendo la seguente procedura:

1. determinazione per ogni Cantone dei contributi da versare secondo l'articolo 21a capoverso 1;

2. somma dei contributi da versare da parte di tutti i Cantoni;

3. divisione di tale somma per il numero di abitanti dei Cantoni;

4. moltiplicazione del contributo medio pro capite di ogni Cantone per il numero dei suoi abitanti;

5. confronto del contributo di ogni Cantone con i valori medi;

6. la differenza dei valori di cui al numero 5 costituisce l'importo da versare o da riscuotere quale compensazione dal singolo Cantone.

Cpv. 3

La compensazione è effettuata annualmente.

Art. 21e Particolari ed esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari e l'esecuzione mediante ordinanza.

Begründung

Il 20 novembre 2014 l'assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha approvato l'Accordo intercantonale concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni (Accordo sul finanziamento del perfezionamento professionale, AFPP). L'Accordo si trova attualmente nella procedura di ratifica presso i Cantoni. Conformemente alla proposta del Consiglio di Stato bernese anche il Cantone di Berna dovrebbe aderirvi; il Gran Consiglio deciderà nella sessione di giugno 2016.

L'AFPP stabilisce che i Cantoni partecipino ai costi sostenuti dagli ospedali per il perfezionamento professionale dei medici (medici assistenti). Disciplina altresì l'aspetto della compensazione tra i Cantoni, al fine di riequilibrare il diverso ammontare dei costi sostenuti. Tuttavia l'Accordo entrerà in vigore se vi avranno aderito almeno 18 Cantoni (art. 10 AFPP).

Secondo la Commissione della sanità e della socialità i meccanismi di compensazione tra i Cantoni hanno ragione di essere soltanto se vi partecipano tutti i Cantoni. Per quelli che vi aderiscono, infatti, l'entità degli sgravi o delle conseguenze finanziarie dipende in notevole misura da quali altri Cantoni ne fanno parte. Per esempio, l'importo da versare a titolo di compensazione dal Cantone di Berna ammonterebbe a 159 366 franchi in caso di adesione di tutti i Cantoni; a 1 156 036 franchi qualora i Cantoni di AG, SZ, SO e FR - che alle condizioni attuali sarebbero chiamati a versare gli importi più elevati alla compensazione intercantonale - non vi aderiscano. Nell'ambito della seconda consultazione della CDS in merito all'AFPP due Cantoni hanno respinto l'Accordo e altri cinque hanno espresso riserve o non hanno voluto pronunciarsi in modo definitivo. Non è quindi scontato che l'adesione all'AFPP faccia l'unanimità di tutti i Cantoni.

Per i motivi suesposti occorre perseguire una soluzione a livello federale, conformemente a quanto proposto nella presente iniziativa cantonale.