17.3096 · Interpellanza · 2017-03-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel 2015 è stato registrato un numero record di domande d'asilo in tutta Europa. Da allora il numero delle domande d'asilo è in calo, anche in Svizzera, pur restando a un livello superiore alla media. Come si è potuto apprendere dai media, Paesi molto toccati quali ad esempio la Germania, la Francia, l'Austria, la Svezia hanno iniziato a ridurre il più rapidamente possibile, con tutti i mezzi a disposizione, i loro elevati effettivi di richiedenti l'asilo respinti.
In Svizzera, nel 2016 sono stati rinviati in Patria o in un Paese terzo complessivamente 3779 richiedenti l'asilo respinti (4137 nel 2015). L'anno scorso 2760 persone hanno potuto essere trasferite in uno Stato Dublino in virtù dell'Accordo di Dublino (2274 nel 2015). È troppo poco a fronte di 27 200 nuove domande e una quota di protezione del 48,7 per cento.
Poniamo pertanto le domande seguenti.
1. Perché la quota di successo dei rimpatri di richiedenti l'asilo respinti è tanto bassa in Svizzera?
2. Che cosa intraprende il dipartimento competente per ridurre l'elevato effettivo di richiedenti respinti?
3. In percentuale, quanti collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si occupano esclusivamente di rimpatri di richiedenti l'asilo e trasferimenti Dublino in rapporto all'effettivo del personale?
4. Quali sono i provvedimenti concreti adottati nei confronti degli Stati che si rifiutano di inviare i documenti d'identità degli interessati e di riprendere i richiedenti l'asilo respinti?
5. Per quanto tempo il Consiglio federale intende mantenere l'ammissione provvisoria di massa di cittadini eritrei e afgani?
6. Nel 2016, 24 400 delle 36 877 persone ammesse provvisoriamente, principalmente Eritrei e Afgani, erano in Svizzera da oltre tre anni (11 600 addirittura da oltre sette anni). L'idea di un ritorno volontario non le sfiora nemmeno. Entro quando intende il Consiglio federale ridurre tale numero rimpatriando queste persone?
Stellungnahme des Bundesrates
1. A livello europeo la Svizzera figura tra i Paesi che effettuano il maggior numero di allontanamenti. Nel 2015 (e probabilmente anche nel 2016) la Svizzera ha registrato il maggior numero di trasferimenti Dublino rispetto agli altri Paesi europei (cfr. https://www.easo.europa.eu/information-analysis/annual-report, pag. 29). In risposta all'interpellanza 16.3714, "Rimpatri falliti. Cifre e motivi", il Consiglio federale si è di recente espresso in merito ai motivi per cui un allontanamento non può (ancora) essere eseguito, menzionando in particolare le ragioni seguenti: irreperibilità, mancata cooperazione dei Paesi di provenienza o motivi medici. Va peraltro osservato che l'esecuzione dell'allontanamento compete ai Cantoni, i quali seguono prassi divergenti.
2./4. Il potenziamento degli sforzi profusi dalla Confederazione per sostenere i Cantoni negli accertamenti d'identità e nell'ottenimento dei documenti per le persone senza titolo di soggiorno valido ha permesso di ridurre sensibilmente il numero dei casi nel settore dell'asilo e degli stranieri (casi Dublino inclusi) in attesa di esecuzione. Il loro effettivo ha pertanto potuto essere praticamente dimezzato (2012: 12 855; 2016: 7416). L'esecuzione resta difficile nel caso di alcuni Paesi. La Confederazione e i Cantoni cercano tuttavia costantemente di migliorare la collaborazione con i Paesi in questione, non soltanto adottando misure già note quali ad esempio la conclusione di accordi bilaterali nel settore della migrazione, ma anche vagliando nuove soluzioni (p. es. rimpatri via mare verso il Marocco).
Dal 2012 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) tiene inoltre un elenco dei Paesi di provenienza con cui la collaborazione nell'ambito del ritorno risulta difficile. L'obiettivo di tale elenco è valutare se, oltre all'impegno svizzero in materia di politica estera ed economica, anche altri ambiti della collaborazione bilaterale possano essere vincolati a progressi nel settore del ritorno. Tale esame è effettuato nel quadro della struttura interdipartimentale per la cooperazione internazionale in materia di migrazione (struttura IMZ). Attualmente l'elenco comprende l'Algeria, l'Etiopia, l'Iran, il Marocco e la Mongolia. Va rilevato che gli anni scorsi la cooperazione al ritorno è notevolmente migliorata, in particolare con la Mongolia e in minor misura con l'Algeria. In occasione dei dibattiti sul messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020, il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di vincolare tale cooperazione alla politica migratoria laddove è nell'interesse del nostro Paese. Questo mandato è attuato in seno alla struttura IMZ e implica una stretta collaborazione tra il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il DFGP.
3. L'esecuzione degli allontanamenti compete in linea di massima ai Cantoni, sostenuti all'occorrenza dalla SEM sul piano logistico per l'identificazione, l'ottenimento dei documenti di viaggio e l'organizzazione del volo. Il 12,6 per cento del totale dei posti della SEM è destinato a compiti nell'ambito del ritorno (Divisione Ritorno: 6,9 per cento; Divisione Dublino: 5,1 per cento; Divisione Fase di test: 0,6 per cento). Sono inoltre coinvolte anche altre unità organizzative della SEM (p. es. Sezione Stati terzi e affari multilaterali).
5./6. Se una domanda d'asilo è respinta, la SEM esamina in ogni singolo caso, fondandosi sulle prescrizioni della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri nonché sulla pertinente prassi del Tribunale amministrativo federale, se l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. L'esecuzione non è esigibile ad esempio in caso di guerra, guerra civile o emergenza medica nel Paese di origine o di provenienza. Questa ampia verifica del singolo caso è effettuata anche per gli Stati d'origine citati nell'interpellanza. Per quanto concerne l'Eritrea e l'Afghanistan, gli ostacoli all'esecuzione constatati continuano a sussistere nella maggior parte dei casi, per cui le ammissioni provvisorie non possono per il momento ancora essere revocate (cfr. art. 84 cpv. 2 LStr). È tuttavia fatta salva una revoca in caso di condanna a una pena detentiva di lunga durata o di violazione rilevante o ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici nonché di minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera (cfr. art. 84 cpv. 3 in combinazione con l'art. 83 cpv. 7 LStr). Il principio di non respingimento va rispettato anche in queste circostanze.
Risposta del Consiglio federale.