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17.3108 · Mozione · 2017-03-14

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 37 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulla promozione dell'alloggio (OPrA), affinché la limitazione statutaria dei dividendi corrisponda al massimo al tasso d'interesse di riferimento vigente, integrato con un adeguato supplemento di rischio (ad es. dell'1 per cento).

Begründung

Secondo l'articolo 37 capoverso 1 lettera b della vigente ordinanza sulla promozione dell'alloggio (OPrA), è considerata di utilità pubblica qualsiasi organizzazione che, secondo i suoi statuti, limita i dividendi conformemente all'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB). Quest'ultimo articolo prevede che le società cooperative che a fini di utilità pubblica procurano abitazioni a pigione moderata non soggiacciano alla tassa, purché a norma degli statuti i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato.

Oggigiorno un tasso d'interesse così elevato è in contrasto con i fini di utilità pubblica, non tiene conto delle oscillazioni dei tassi d'interesse e si presta ad abusi. Inoltre occorre intervenire poiché non è chiaro fino a quando la LTB resterà in vigore.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Effettivamente le cooperative edilizie di abitazione di utilità pubblica potrebbero operare come veicoli di investimento per ottenere, sotto forma di dividendi, un rendimento da capitale proprio che - nelle attuali condizioni - risulterebbe molto elevato (fino al 6 per cento). Un utile di questa entità sarebbe difficilmente conciliabile con le esigenze e gli obiettivi dell'edilizia abitativa di utilità pubblica. La proposta di definire e adeguare nell'ordinanza sulla promozione dell'alloggio (OPrA; RS 842.1) il valore ammesso, potrebbe ridurre questo rischio teorico.

Tuttavia finora, nonostante il livello molto basso dei tassi d'interesse e la crisi degli investimenti ad esso associata, casi del genere non sono emersi: forse soprattutto perché l'articolo 37 OPrA, oltre a limitare i dividendi, pone una serie di condizioni che un'organizzazione attiva nell'ambito dell'edilizia abitativa deve soddisfare per essere considerata di utilità pubblica e, di conseguenza, poter accedere a finanziamenti pubblici. In particolare, i suoi statuti devono esplicitamente perseguire lo scopo di coprire in modo duraturo il fabbisogno di alloggi a condizioni finanziarie sopportabili; vietare il versamento di tantièmes; e, in caso di liquidazione della società, prevedere che la parte del patrimonio restante dopo il rimborso del capitale sia assegnata allo scopo suddetto. Si tratta di condizioni che riducono l'attrattiva di investimenti finalizzati al profitto nel settore dell'edilizia abitativa di utilità pubblica, indipendentemente dall'ammontare dei dividendi.

Inoltre gli attuali margini di manovra non sono completamente sfruttati: spesso gli statuti delle cooperative edilizie di abitazione di utilità pubblica non prevedono la distribuzione di dividendi, oppure si tratta di dividendi nettamente inferiori al 6 per cento. Ma anche nei casi in cui, in via eccezionale, gli statuti permettono la distribuzione del massimo di dividendi, questo valore non viene quasi mai raggiunto.

Peraltro il mantenimento di disposizioni identiche nella legge federale sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e nella OPrA risponde anche a esigenze di applicabilità: a livello pratico sarebbe infatti difficile giustificare una diversa limitazione dei dividendi - per la stessa cooperativa edilizia di abitazione di utilità pubblica - secondo che si attuino le disposizioni dell'OPrA o quelle della LTB relative all'esenzione dalla tassa di emissione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.