Ridurre la burocrazia. Il principio dell'esenzione dall'autorizzazione edilizia per gli impianti solari
17.3113 · Interpellanza · 2017-03-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dall'ultima revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e della relativa ordinanza (OPT), la posa di impianti solari può avvenire tramite una procedura d'annuncio semplificata, senza autorizzazione edilizia. In questo modo, il legislatore ha voluto creare la base per far sì che l'installazione di un impianto solare su un tetto possa realizzarsi senza autorizzazione edilizia. L'obiettivo era appunto la semplificazione delle procedure. Al contrario, occorre sempre un'autorizzazione per gli impianti solari situati su beni o monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT e art. 32b OPT). Tra questi beni e siti rientrano i perimetri edificati, i gruppi edilizi e gli elementi eminenti annoverati nell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A. Le prime esperienze maturate a riguardo con le prassi adottate nei Cantoni mostrano che viene mantenuto l'obbligo di un'autorizzazione edilizia per l'installazione di impianti solari, invece di un semplice annuncio, anche per quegli edifici che i Comuni, dopo la loro ponderazione degli interessi prevista in materia di pianificazione territoriale, annoverano nei piani di utilizzazione comunali come non degni di protezione. Le conseguenze sono oneri inutili e costi più elevati per le autorità esecutive e i committenti. Alla luce della riduzione di ostacoli amministrativi nell'ambito degli impianti solari auspicata nella prima revisione della legge sulla pianificazione del territorio, chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza di questi fatti?
2. Come garantisce che il principio di esenzione dall'obbligo di autorizzazione edilizia venga rispettato anche per quegli edifici che, stando a una dichiarazione comunale, sono situati in una zona "declassata"?
3. Il Consiglio federale è disposto a rielaborare le disposizioni esecutive vigenti affinché il diritto cantonale e comunale in materia di costruzioni non venga inutilmente limitato?
4. Può già fornire indicazioni circa un'eventuale prossima revisione della legge sulla pianificazione del territorio? Se sì, quali saranno il calendario e gli obiettivi previsti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sì.
2. Il diritto vigente non prevede nessuna esenzione dall'autorizzazione edilizia per impianti solari. L'articolo 18a capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) stabilisce espressamente che gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Il Consiglio federale determina cosa si intende per monumenti culturali di importanza nazionale all'articolo 32b dell'ordinanza del 28 giugno 200 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Va inoltre osservato che pure il valore protetto di oggetti dell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A (come ad esempio la città vecchia di Berna) può essere compromesso da una modifica a edifici, che non sono stati annoverati tra quelli degni di protezione dal Cantone o dai Comuni.
3. Attualmente il Consiglio federale non ritiene opportuno rielaborare le disposizioni esecutive come richiesto dall'autrice dell'interpellanza. L'approvazione di una domanda di costruzione per impianti solari su oggetti di importanza nazionale che rientrano nella categoria di rilievo A rimane di competenza delle autorità cantonali (e se del caso comunali).
4. Il 4 dicembre 2015, sulla base dei pareri espressi durante la consultazione, il Consiglio federale ha deciso per la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio di concentrarsi su pochi ma essenziali aspetti. Gli ambiti interessati sono quelli della costruzione al di fuori delle zone edificabili, della pianificazione del territorio nel sottosuolo, della pianificazione del territorio negli spazi funzionali, nonché la partecipazione ai lavori di approfondimento dei Cantoni relativi alla "ponderazione degli interessi in materia di pianificazione del territorio". Dopo la conclusione della procedura di consultazione sono inoltre emersi nuovi aspetti che hanno indotto ad avviare una seconda consultazione di durata leggermente più limitata. Il messaggio verrà quindi adottato presumibilmente nell'ultimo trimestre del 2017.
Risposta del Consiglio federale.