17.312 · Iniziativa cantonale · 2017-06-27
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Argovia presenta la seguente iniziativa cantonale:
Il Cantone di Argovia invita la Confederazione a rivedere la sua legislazione in materia d'asilo e di stranieri affinché la Confederazione conceda una somma forfettaria a favore dell'integrazione in grado di coprire costi e si assuma, per un periodo di sette anni a partire dal momento della decisione delle autorità federali in merito alla domanda d'asilo, la totalità dei costi non coperti non soltanto per le persone ammesse provvisoriamente ma anche per i rifugiati riconosciuti. Occorre inoltre introdurre una somma fortettaria speciale a copertura dei costi per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA).
Begründung
a. Aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione
Gli sviluppi nel settore della migrazione pongono i Cantoni dinanzi a grandi sfide. Di recente si sono rifugiati in Svizzera molti giovani, la formazione e le qualifiche professionali dei quali spesso non corrispondono alle esigenze del mercato locale o non sono compatibili con il sistema educativo svizzero. Come hanno rilevato la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) sulla base di rilevamenti dei costi effettuati nel 2016 in tutti i Cantoni, l'attuale somma forfettaria di 6000 franchi a persona a favore dell'integrazione versata una tantum dalla Confederazione non riesce nemmeno a coprire i costi dei corsi di lingua seguiti dai rifugiati o dalle persone ammesse provvisoriamente. Per promuovere sistematicamente l'integrazione di tutti i rifugiati e di tutte le persone ammesse provvisoriamente sono infatti necessari 18 000 franchi pro capite (comunicato stampa della CdC del 6 marzo 2017). Nel gennaio 2017 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ha pubblicato la dichiarazione "Lavoro invece di aiuto sociale" e constatato un cospicuo aumento del fabbisogno finanziario dovuto a un elevato fabbisogno di programmi di qualificazione specifici. Se Cantoni e Comuni non riescono a coprire i costi dell'integrazione sociale e professionale dei rifugiati e delle persone ammesse temporaneamente, tocca - come avviene nel Cantone di Argovia - soprattutto ai Comuni fare fronte agli elevati costi aggiuntivi nel settore dell'aiuto sociale.
b. Assunzione, per un periodo di sette anni a partire dalla data della decisione delle autorità federali in merito alla domanda d'asilo, di tutti i costi non coperti per i rifugiati riconosciuti
La legge sull'asilo (LAsi) stabilisce che la Confederazione si assume, per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo, i costi per i rifugiati riconosciuti con carta di soggiorno B. Per le persone ammesse provvisoriamente con carta di soggiorno F è garantito il rimborso dei costi per al massimo sette anni dalla loro entrata in Svizzera. L'intero processo di integrazione fino alla riuscita integrazione nel mercato del lavoro richiede di norma più tempo, soprattutto per le persone con uno scarso grado di istruzione. Le esperienze maturate nei Cantoni mostrano che assai spesso è necessario un periodo di tre fino a cinque anni dall'entrata in Svizzera prima che possa essere intrapresa una formazione professionale o trovato un impiego (spesso a tempo parziale). A monte, queste persone devono acquisire buone conoscenze della lingua nazionale. Secondo la statistica, aggiornata al 31 dicembre 2016, della Segreteria di Stato della migrazione, nel Cantone di Argovia il 31,1 per cento dei rifugiati riconosciuti in età lavorativa stipulano un contratto di lavoro dopo una permanenza in Svizzera di circa 4-5 anni. Comparativamente, il 54,2 per cento degli stranieri ammessi provvisoriamente in grado di esercitare un'attività lucrativa concludono un contratto di lavoro dopo 6-7 anni dal loro arrivo in Svizzera. Poiché il processo di integrazione per i rifugiati riconosciuti non dura meno che per le persone ammesse temporaneamente, conviene prorogare a sette anni la durata del rimborso dei costi anche nel caso dei rifugiati riconosciuti. Per calcolare i termini dell'obbligo della Confederazione di assumere i costi dovrà essere determinante la data in cui i Cantoni, in base alla corrispondente decisione positiva da parte delle autorità federali, possono iniziare con la promozione dell'integrazione. Il termine di sette anni non deve dunque più essere calcolato dalla data dell'entrata in Svizzera o del deposito della domanda di asilo, bensì dal momento della decisione in merito alla domanda di asilo presa dalle autorità federali. Soltanto in quel momento infatti la responsabilità di un'integrazione rapida e sostenibile passa effettivamente ai Cantoni.
c. Introduzione di una somma forfettaria speciale a copertura dei costi per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA)
Negli ultimi anni in Svizzera, e quindi anche nel Cantone di Argovia, il numero dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) ha registrato un forte aumento. I posti RNMA sono onerosi in termini di costi, poiché sono maggiori le esigenze in materia di protezione, collocamento e assistenza. Nel 2016 la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha espresso raccomandazioni in merito, riconosciute anche dalla Confederazione. Nel Cantone di Argovia un posto RMNA costa in media più di 4000 franchi al mese. La somma forfettaria globale di circa 1500 franchi copre dunque soltanto una parte dei costi. Ne risulta una lacuna nel finanziamento di circa 2500 franchi mensili per ogni RMNA.