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17.3123 · Interpellanza · 2017-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo la statistica svizzera dell'aiuto sociale, nel 2015 40 791 persone provenienti dall'UE/AELS hanno percepito un aiuto sociale finanziario. Nel 2009 erano solo 28 712, il che corrisponde a un aumento di 12 079 persone, pari al 42 per cento, nell'arco di sei anni. Pertanto una gran parte dei casi di aiuto sociale giunge ai nostri Cantoni e Comuni, oltre che tramite l'asilo, anche tramite l'Accordo di libera circolazione delle persone, anche se ciò è sempre negato dai suoi fautori. Le autorità competenti del Canton Berna confermano infatti che vi sono cittadini UE che manifestamente riescono ad ottenere aiuto sociale per almeno 50 000 franchi prima di perdere il diritto di soggiorno ed essere finalmente allontanati dalla Svizzera.

1. A quali condizioni le persone provenienti dall'UE/AELS ottengono l'aiuto sociale in Svizzera?

2. Se una persona proveniente dall'UE/AELS perde il posto di lavoro e non ha diritto alle diarie dell'assicurazione contro la disoccupazione, dopo sei mesi perde lo statuto di lavoratore e può essere allontanata. Chi provvede al suo sostentamento in questo periodo?

3. Nella prassi quanto tempo trascorre, una volta scaduti questi sei mesi, prima che le misure previste dal diritto in materia di stranieri siano vagliate ed effettivamente attuate (revoca del permesso di soggiorno di breve durata e allontanamento)? E chi provvede al sostentamento della persona in questione durante questo ulteriore periodo?

4. Su quale base in Svizzera vi sono persone provenienti da Paesi UE/AELS che hanno da tempo perso lo statuto di lavoratore ma ciononostante non vengono allontanate?

5. Nel 2015 e nel 2016 per quanto tempo, in media, persone provenienti da Paesi UE/AELS hanno percepito aiuto sociale in Svizzera prima di essere allontanate?

6. Che misure adotta la Confederazione nei confronti dei Cantoni per accelerare o addirittura automatizzare i corrispondenti allontanamenti e quindi mitigare l'esplosione dei costi dell'aiuto sociale?

Stellungnahme des Bundesrates

Tra i cittadini dei Paesi dell'UE-27, il tasso di beneficiari dell'aiuto sociale ammontava al 2,8 per cento nel 2009 e al 3,1 per cento nel 2015. A titolo di paragone, il medesimo tasso tra la popolazione totale ammontava al 3 per cento nel 2009 e al 3,2 per cento nel 2015.

1. Nel settore degli stranieri, l'aiuto sociale rientra sostanzialmente nella competenza dei Cantoni. I cittadini UE/AELS che soggiornano legalmente in Svizzera beneficiano in linea di massima degli stessi diritti di cui godono gli Svizzeri. Le prestazioni di aiuto sociale possono tuttavia essere concesse loro soltanto se sono titolari di un permesso di dimora valido. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC; RS 0.142.112.681) disciplina le condizioni per il soggiorno e quindi anche per il rilascio di un permesso di dimora per diverse categorie di persone. I lavoratori e i loro famigliari hanno in linea di massima diritto all'aiuto sociale. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle loro necessità e a quelle dei loro famigliari (senza dipendere da prestazioni di aiuto sociale o da prestazioni complementari) e di essere affiliate a una cassa malati. Il diritto di soggiorno sussiste solo fintanto che le condizioni sono adempiute. Non appena viene a conoscenza di un versamento di aiuto sociale, l'autorità cantonale preposta alla migrazione è tenuta a verificare il diritto di soggiorno della persona in questione e all'occorrenza a revocare il suo permesso di dimora. Dal 2008 le autorità competenti in materia di aiuto sociale sono legalmente obbligate a notificare alle autorità migratorie le persone che fanno ricorso all'aiuto sociale.

2. Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge attuativa dell'articolo 121a della Constituzione (Cost.), che comprende tra l'altro misure per migliorare l'esecuzione dell'ALC. La legge disciplina più dettagliatamente anche il diritto all'aiuto sociale. Le persone in cerca di un impiego sono ora esplicitamente escluse dall'aiuto sociale (art. 29a nLStr). Essa precisa anche l'estinzione del diritto di soggiorno dei lavoratori cittadini UE/AELS: durante i primi 12 mesi del soggiorno in Svizzera, i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L o di un permesso di dimora B mantengono il loro diritto di soggiorno per sei mesi dalla perdita involontaria del posto di lavoro o fino al termine del versamento dell'indennità di disoccupazione. Durante questo periodo non hanno diritto all'aiuto sociale (art. 61a cpv. 3 nLStr). In caso di perdita involontaria dell'impiego dopo i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera, i titolari di un permesso di dimora B mantengono il loro statuto di lavoratore e quindi il diritto di soggiorno per sei mesi dalla perdita involontaria del lavoro o dalla fine del versamento dell'indennità di disoccupazione. Durante questo periodo hanno diritto all'aiuto sociale.

3./4./6. L'attuazione delle misure di diritto degli stranieri nell'ambito dell'ALC compete alle autorità cantonali d'esecuzione, che verificano, nel caso concreto, se la perdita della qualità di lavoratore comporta ripercussioni sul piano del diritto in materia di stranieri. La legge attuativa dell'articolo 121a Cost. non è ancora entrata in vigore. Si presuppone che la precisazione legale (art. 61a nLStr; cfr. 2.) creerà maggiore certezza giuridica, per le autorità cantonali d'esecuzione, per quanto concerne la perdita della qualità di lavoratore e il diritto di soggiorno. La legge attuativa prevede inoltre di creare una base legale per lo scambio di dati tra le autorità competenti in materia di prestazioni complementari e quelle migratorie. La Confederazione seguirà e controllerà l'attuazione delle disposizioni in questione nell'ambito della sua funzione generale di vigilanza.

5. Non sono disponibili statistiche né sugli allontanamenti eseguiti dalle autorità cantonali e né sulle prestazioni di aiuto sociale versate alle persone da allontanare. Nel rapporto del 6 settembre 2013 sulla valutazione sul soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (FF 2014 7141, 7188) il Controllo parlamentare dell'amministrazione ha esaminato in quanti casi un versamento dell'aiuto sociale alle persone immigrate in virtù dell'ALC tra giugno 2002 e la fine del 2010 potrebbe comportare la revoca del permesso di dimora. Lo studio è giunto alla conclusione che soltanto in pochi casi - il 3,4 per mille delle persone immigrate in questo periodo in virtù dell'ALC, ossia circa 2500 persone - sarebbero possibili misure comportanti la fine del soggiorno.

Risposta del Consiglio federale.