17.3132 · Postulato · 2017-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto sulla situazione degli aventi diritto agli assegni familiari che svolgono simultaneamente più attività lucrative in Cantoni diversi. Il rapporto dovrà rispondere in particolare alle domande seguenti:
1. Quante persone in questa situazione percepiscono assegni familiari nel Cantone che applica il minimo legale più basso senza che a un altro avente diritto per lo stesso figlio spetti l'importo differenziale?
2. Se queste persone potessero percepire l'importo differenziale, per analogia con la situazione di due diversi aventi diritto, quali sarebbero gli effetti in termini di costi?
3. Il Consiglio federale ritiene necessario procedere a modifiche legislative in questo ambito?
Begründung
Se i due genitori esercitano un'attività lucrativa in Cantoni diversi e l'avente diritto prioritario lavora in quello che versa le prestazioni meno elevate, l'altro ha diritto all'importo differenziale (art. 7 cpv. 2 LAFam). Per contro, se un avente diritto esercita due attività lucrative in due Cantoni diversi e percepisce gli assegni familiari in quello che applica il minimo legale più basso, non ha diritto al versamento della differenza, in quanto questo caso non è previsto dalla legge.
Questa lacuna può generare situazioni assurde, non volute dal legislatore. Ad esempio, un genitore in questa situazione potrebbe percepire assegni familiari più elevati, se svolgesse una sola attività lucrativa o addirittura se non lavorasse affatto. Se il genitore in questione e il figlio sono domiciliati nel Cantone più "generoso", il mancato versamento dell'importo differenziale crea una disparità di trattamento tra questa famiglia e le altre domiciliate nel Cantone, visto che gli assegni familiari sono versati per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli (art. 2 LAFam). Da questo punto di vista, poiché le persone che hanno più impieghi sono spesso genitori - in particolare madri - che educano da soli i propri figli o persone il cui coniuge è senza attività lucrativa, e che quindi conseguono redditi sovente modesti, sembra coerente considerare la possibilità di concedere a un solo e medesimo avente diritto quanto spetta a due diversi aventi diritto.
I costi generati dalla modifica del diritto vigente dovrebbero essere relativamente elevati per ogni caso. Tuttavia, poiché il numero totale dei casi è piuttosto basso, i costi supplementari sarebbero, tutto sommato, limitati. Occorre ora disporre di dati che permettano di avvalorare o smentire questa ipotesi e di valutare la necessità di eventuali modifiche legislative.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il versamento degli assegni familiari si applica in primo luogo il principio del luogo di lavoro: i salariati e i lavoratori indipendenti ricevono gli assegni conformemente all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui svolgono la loro attività lucrativa. Poiché per un figlio si può percepire un solo assegno, la legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2) disciplina in modo esaustivo a chi spettano gli assegni se più persone vi hanno diritto per lo stesso figlio. La legge prevede una compensazione in caso di concorso di diritti tra due persone esercitanti un'attività lucrativa in due Cantoni che concedono importi differenti. Se l'avente diritto prioritario lavora nel Cantone che versa l'importo meno elevato, al secondo avente diritto spetta l'importo differenziale, ossia la differenza tra l'importo più elevato del Cantone in cui svolge l'attività lucrativa e quello concesso nell'altro Cantone.
Se una persona lavora presso più datori di lavori in diversi Cantoni (concorso di diritti per la stessa persona), percepisce gli assegni familiari nel Cantone in cui consegue il salario più elevato. In questo caso, contrariamente al concorso di diritti tra due persone, la LAFam non prevede il versamento dell'importo differenziale. Secondo il Tribunale federale, questo non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento (cfr. DTF 140 V 485).
Il modello abbozzato nel postulato avrebbe quale conseguenza che nei Cantoni che concedono importi più elevati i datori di lavoro dovrebbero assumere i costi supplementari. Ad esempio, i datori di lavoro del Cantone di Ginevra dovrebbero versare aliquote di contribuzione più elevate alle casse di compensazione per assegni familiari per finanziare gli importi differenziali dovuti alle persone che percepiscono assegni familiari nel Cantone di Vaud e, sulla base del reddito proveniente dall'attività accessoria, potrebbero far valere il diritto all'importo differenziale nel Cantone di Ginevra.
Non è possibile quantificare i costi supplementari, poiché non sono disponibili dati sul numero di persone che potrebbero far valere il diritto all'importo differenziale in quanto professionalmente attive in due Cantoni che versano assegni familiari d'importo diverso. Si può però presumere che vi sarebbero solo pochi casi. Oltretutto, gli importi differenziali sarebbero relativamente esigui. Complessivamente, i costi supplementari dovrebbero quindi essere modesti.
Per le casse di compensazione per assegni familiari e i datori di lavoro è già complessa e dispendiosa l'attuazione dell'attuale sistema degli assegni familiari. Poiché uno degli obiettivi fissati dal Consiglio federale è quello di sgravare le imprese dal punto di vista amministrativo, l'ufficio federale competente ha commissionato un'inchiesta sui costi del sistema degli assegni familiari. Secondo lo studio (cfr. "Regulierungs-Checkup im Bereich der Familienzulagen", rapporto di ricerca n. 2/17, in tedesco, con riassunto in italiano, disponibile sul sito Internet www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti di ricerca), i costi annui della regolamentazione nell'ambito degli assegni familiari ammontano a 278 milioni di franchi, pari a circa il 5 per cento della somma complessiva dei contributi. A titolo di confronto, le spese di esecuzione negli ambiti AVS, AI e IPG sono pari solo a circa l'1,3 per cento della somma complessiva dei contributi. Se anche il concorso di diritti per la medesima persona desse diritto all'importo differenziale, l'onere supplementare per i datori di lavoro e le casse di compensazione per assegni familiari sarebbe sproporzionato rispetto al basso numero di persone che potrebbero trarne vantaggio. L'attuazione del sistema degli assegni familiari diventerebbe ancora più complessa e costosa, il che contrasterebbe con gli sforzi profusi dal Consiglio federale e dal Parlamento per ridurre le spese di esecuzione in generale.
Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale non vede alcuna necessità d'intervento. Un'analisi approfondita non è quindi né opportuna né necessaria.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.