17.3133 · Mozione · 2017-03-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. modificare l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF) in modo tale che gli itinerari consentiti per gli sport invernali vengano definiti sulla base non soltanto delle carte nazionali dell'Ufficio federale di topografia Swisstopo, ma anche delle guide del CAS (situazione dello 1° gennaio 2012). Nelle zone al di sopra del limite della vegetazione arborea occorre fissare limitazioni differenziate per l'inverno;
2. garantire che anche in futuro nel periodo estivo non vengano emanate limitazioni a discapito del turismo a contatto con la natura.
Begründung
La revisione del 15 luglio 2012 dell'OBAF ha modificato e inasprito l'articolo 7, secondo cui l'Ufficio federale di topografia iscrive nelle carte nazionali per attività sulla neve le bandite federali di caccia nonché i percorsi utilizzabili al loro interno. Prima di tale data erano consentiti anche tutti i percorsi segnalati dalle guide del CAS. L'articolo 5 capoverso 1 lettera g OBAF vieta l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati. Le regole emanate il 26 giugno 2014 dall'Ufficio federale dell'ambiente per la valutazione delle infrastrutture e dei percorsi segnalati stabiliscono che sono ritenuti validi solo gli itinerari per gli sport invernali contemplati tra i geodati di base relativi alle "bandite federali" e quelli iscritti nelle versioni aggiornate delle carte di Swisstopo. Tutti gli altri itinerari sono invece vietati, anche quelli riportati nelle guide del CAS. A tale proposito va tuttavia osservato: le carte scialpinistiche rappresentano solo i percorsi più semplici e molto battuti. Numerosi percorsi tradizionali più difficili, utilizzati proprio per quello dalle guide alpine, sono stati trascurati nell'ambito della revisione del 2012, quando le carte scialpinistiche di Swisstopo sono assorte a punto di riferimento unico. Percorsi fino ad allora non ritenuti problematici sono così stati vietati e l'offerta delle guide di montagna e dello sci alpinismo ha subito in parte un drastico ridimensionamento.
Un nesso causale tra la presenza di escursionisti che praticano lo sci alpinismo o fanno escursioni con le racchette da neve e la riduzione della fauna selvatica nelle bandite di caccia non può essere dimostrato. D'inverno le zone al di sopra del limite della vegetazione arborea sono meno frequentate dagli animali selvatici. I conflitti non sono presenti ovunque. La campagna "Chi rispetta protegge", sostenuta anche dal CAS, tiene conto della problematica fissando regole per il comportamento nelle zone boschive. Non vi è alcuna ragione per cui la campagna debba essere gestita diversamente nelle zone bandite alla caccia.
D'estate gli animali selvatici reagiscono in maniera meno sensibile ai disturbi e anche i loro spazi vitali si allargano. Gli escursionisti si muovono inoltre prevalentemente su percorsi predefiniti. Il potenziale di conflitto è dunque marginale. Pertanto non sarà necessario limitare il turismo a contatto con la natura neanche in futuro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le bandite federali di caccia sono state delimitate nel XIX secolo per creare zone di rifugio per gli effettivi di ungulati all'epoca fortemente decimati. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) è stato ampliato lo scopo delle zone protette: non sono solo bandite alla caccia, ma servono anche alla protezione e alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e uccelli nonché dei loro habitat.
Pertanto, uno degli obiettivi centrali dell'OBAF è rafforzare la protezione degli animali selvatici da disturbi provocati dallo sfruttamento del turismo del tempo libero. Per questo motivo l'articolo 5 capoverso 1 lettera g OBAF vieta l'attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati. All'epoca si è concordato con i Cantoni e il CAS che gli itinerari tradizionali, a quel tempo iscritti nelle carte nazionali per attività sulla neve dell'Ufficio federale di topografia, valevano quali itinerari segnalati ai sensi dell'OBAF. In quel momento i percorsi descritti dalle guide del CAS e quelli tradizionali erano gli stessi.
Nel corso degli anni Novanta le attività alpine classiche si sono evolute in misura tale da diventare sport di massa. Le guide del CAS proponevano sempre nuovi percorsi e varianti che non venivano sottoposti alle autorità cantonali preposte al controllo della caccia per valutarne la compatibilità con la presenza di animali selvatici. Di conseguenza essi non sono mai stati autorizzati dai Cantoni. Nelle guide del CAS, inoltre, i percorsi venivano descritti meramente mediante punti di riferimento sul territorio e non rappresentati cartograficamente. Per le autorità cantonali competenti era quindi praticamente impossibile ottenere una visione d'insieme dei percorsi pubblicati.
A causa di questa situazione, nel 2012 il Consiglio federale ha modificato l'OBAF disciplinando i percorsi utilizzabili all'articolo 7 capoverso 4 in modo analogo alle zone di tranquillità per la fauna selvatica ai sensi dell'articolo 4ter dell'ordinanza sulla caccia (RS 922.01). La rete di sentieri autorizzati è stata fissata nei geodati di base delle bandite di caccia svizzere.
Gli uffici cantonali specializzati esaminano le domande di autorizzazione dei nuovi percorsi nel quadro del loro mandato di esecuzione valutandone la compatibilità con la presenza di fauna selvatica. I nuovi percorsi autorizzati dai Cantoni vengono iscritti nei geodati di base delle bandite di caccia svizzere. L'Ufficio federale di topografia (Swisstopo) provvede quindi alla loro rappresentazione sulle carte per gli sport invernali.
L'autorizzazione cantonale garantisce un equilibrio fra gli interessi delle diverse parti. Nonostante nelle 42 zone bandite alla caccia svizzere la fauna abbia la priorità, oggi vi si trovano 1300 chilometri di percorsi autorizzati e valutati compatibili.
L'inserimento automatico dell'inventario di un'associazione privata come il CAS nell'inventario federale sarebbe contrario al sistema e comporterebbe lo scavalcamento dell'autorità cantonale competente, in quanto si baserebbe sulle decisioni di un'associazione privata.
L'elaborazione di obiettivi e provvedimenti di protezione specifici e quindi anche la verifica delle restrizioni sono di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene importante che l'elaborazione avvenga nell'ambito di processi participativi e che, oltre agli uffici competenti, vengano coinvolte anche le fasce della popolazione direttamente interessate, nonché i rappresentanti dei gruppi d'interesse. In sede di definizione degli obiettivi e dei provvedimenti è possibile trovare soluzioni differenziate anche per gli sport invernali. Quando progetti infrastrutturali, attività turistiche estive o eventi entrano in conflitto con l'obiettivo di protezione degli animali selvatici, le autorità competenti devono procedere a una ponderazione degli interessi. Nella prospettiva odierna non è considerato necessario modificare la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni o adeguare le disposizioni d'esecuzione dell'OBAF.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.