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17.3138 · Interpellanza · 2017-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo il Tribunale federale (sentenza 9C_270/2016 del 13 febbraio 2017), la prassi di limitare le prestazioni in caso di gravi infermità congenite, seguita da anni dall'assicurazione per l'invalidità (AI), è illegale. Il Tribunale federale giunge alla conclusione che l'AI interpreta e applica le pertinenti disposizioni legali in contraddizione con il loro chiaro tenore e il loro scopo. Di conseguenza, è stato sovente preteso, a torto, che gli assicuratori malattie assumessero il finanziamento in via sussidiaria. Molti Cantoni sono inoltre intervenuti per compensare il finanziamento rifiutato dall'AI. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Nella lettera circolare AI n. 308, in vigore dal 1° marzo 2012, l'AI ha reso noto tra l'altro che nelle situazioni in cui bisogna prevedere 24 ore su 24 eventuali interventi d'urgenza di natura medica, il tempo massimo computabile è di otto ore al giorno. Come valuta il Consiglio federale il fatto che, come si può dimostrare, l'AI ha agito per anni a scapito delle persone affette da gravi infermità congenite?

2. Cosa pensa del fatto che, applicando una procedura illegale, l'AI ha causato ai pazienti interessati e ai fornitori di prestazioni specializzati notevoli oneri e incertezze finanziarie?

3. È consapevole che, seguendo una prassi contraria alla legge, l'AI ha favorito, a torto, il trasferimento dei costi sugli assicuratori malattie e sui Cantoni?

4. Quali misure intende adottare per far sì che l'AI tenga conto al più presto della sentenza del Tribunale federale e corregga la sua prassi illegale?

5. Quali misure prevede per rimediare rapidamente al danno finanziario causato a chi ha dovuto ingiustamente sopportare i costi?

6. Come giudica il comportamento illegale dell'AI dal punto di vista etico?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./6. L'assunzione di cure dispensate per oltre otto ore al giorno nelle situazioni in cui bisogna prevedere 24 ore su 24 eventuali interventi d'urgenza era già possibile in virtù della lettera circolare AI n. 308 in vigore dal 1° marzo 2012. In casi eccezionali il medico curante, d'intesa con l'infermiere/a che assisteva l'assicurato, poteva presentare una richiesta affinché fosse coperto il tempo necessario superiore al limite massimo computabile. L'AI non ha quindi agito a scapito delle persone affette da gravi infermità congenite e non ha causato ai fornitori di prestazioni e agli assicurati oneri e incertezze finanziari.

3./5. Per quanto attiene alle prestazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) va sottolineato che l'AI, l'assicurazione malattie e i Cantoni concedono prestazioni in base alla pertinente legislazione speciale. Ogni attore deve coprire soltanto i costi previsti a suo carico dal legislatore. Né gli assicuratori malattie né i Cantoni sono tenuti ad assumere i costi per le cure a domicilio prestate da infermieri/e ad assicurati che fino ai 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari AI necessari per la cura di infermità congenite. D'altro canto, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, le prestazioni AI di cui agli articoli 13 e 14 LAI non sono destinate a coprire le cure a domicilio la cui esecuzione non richiede alcuna qualifica professionale in campo medico. Pertanto, la fornitura di queste prestazioni non compete l'AI.

4. Dopo la sentenza 9C_270/2016 del Tribunale federale del 13 febbraio 2017, la lettera circolare AI n. 308 in vigore dal 1° marzo 2012 è stata immediatamente adeguata. Nella lettera circolare AI n. 362, in vigore dal 1° aprile 2017, che la sostituisce, per quanto riguarda le situazioni in cui bisogna prevedere 24 ore su 24 eventuali interventi medici d'urgenza, la limitazione a otto ore al giorno del tempo computabile all'AI per la fornitura di prestazioni del servizio di assistenza e cura a domicilio per bambini è stata soppressa e sostituita con un esame caso per caso.

Risposta del Consiglio federale.