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17.3157 · Interpellanza · 2017-03-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nella sua risposta all'interpellanza 13.4203, il Consiglio federale ha affermato che il rispetto dell'aiuto all'esecuzione "Bosco e selvaggina" costituisce la conditio sine qua non per l'erogazione di determinate sovvenzioni. Nella sua risposta all'interpellanza 15.3432 ha inoltre comunicato che avrebbe verificato nei Cantoni le modalità di elaborazione e attuazione dei piani di gestione del bosco e della selvaggina.

La pubblicazione dell'ultimo rapporto sulla sostenibilità da parte della Direzione dell'economia nel 2013 rende evidente che i danni da selvaggina costituiscono nel Canton Berna un problema sempre più grande. La perizia sui danni da selvaggina nel Canton Berna, redatta ogni due anni, illustra che in sei delle 18 zone faunistiche i danni insostenibili superano la soglia per l'elaborazione di un piano bosco-selvaggina secondo l'aiuto all'esecuzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), mentre i danni da selvaggina critici e insostenibili superano tale soglia in 12 delle 18 zone faunistiche. Finora non è ancora stato elaborato alcun piano bosco-selvaggina.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. In che modo l'UFAM ha adempiuto le sue responsabilità nel quadro dei negoziati NPC (si prega di allegare un elenco concreto delle misure adottate ai fini dell'attuazione dell'aiuto all'esecuzione)?

2. Per quanto tempo ancora rimane a guardare questo sviluppo non sostenibile in materia di danni da selvaggina e secondo quale programma intende il Consiglio federale intervenire (si prega di allegare una tabella dettagliata con le scadenze delle misure previste secondo la risposta all'interpellanza 15.3432)?

3. L'ufficio non dispone delle basi giuridiche necessarie all'esecuzione e quindi all'attuazione delle leggi sulla caccia e sulle foreste?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In occasione dei negoziati sull'accordo programmatico "Bosco" per il periodo 2016-2019, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e il Canton Berna (ufficio forestale cantonale) hanno convenuto un incontro a livello di direzione. L'obiettivo era una discussione strategica su misure negli ambiti Selvaggina e caccia e Bosco e gestione forestale. In tal modo dovrebbe essere migliorata la situazione per il bosco bernese illustrata dal Cantone nel rapporto sulla sostenibilità 2013 e soddisfatte le esigenze conformemente agli accordi programmatici Bosco di protezione e Gestione forestale. La discussione si è svolta il 2 febbraio 2017.

2. Durante la discussione il gran consigliere responsabile del Canton Berna ha annunciato che saranno allestiti dei piani bosco-selvaggina conformemente all'articolo 31 dell'ordinanza sulle foreste (RS 921.01) per le zone con danni da selvaggina non sopportabili (base: perizia cantonale sui danni da selvaggina). In primo piano vi sarà l'elaborazione comune di questi piani da parte di rappresentanti dei settori del bosco e della caccia. I piani per tutte le zone con una rinnovazione insufficiente del bosco secondo l'aiuto all'esecuzione "Bosco e selvaggina" dell'UFAM dovrebbero essere disponibili entro il 2022 (per i negoziati relativi agli accordi programmatici 2024-2027). L'allestimento e l'attuazione dei piani bosco-selvaggina è di competenza dei Cantoni, che ne definiscono quindi anche la tabella di marcia esatta.

L'UFAM prende atto delle misure previste dal Canton Berna e ne verificherà l'attuazione nel quadro dei controlli a campione annuali NPC come pure dei prossimi negoziati per gli accordi programmatici per il periodo 2020-2023. L'allestimento degli accordi programmatici dipenderà da tali controlli.

3. Le basi giuridiche vigenti, costituite dalla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0) e dalla legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), sono sufficienti.

Secondo la LCP, la regolazione degli effettivi di ungulati è di competenza dei Cantoni. La regolazione degli effettivi deve consentire di prevenire danni non sopportabili all'agricoltura e all'economia forestale. Nell'aiuto all'esecuzione "Bosco e selvaggina" la Confederazione emana raccomandazioni per una pianificazione della caccia e una cura degli spazi vitali mirate.

La LFo delega ai Cantoni anche l'emanazione di prescrizioni relative alla gestione, ponendo tuttavia alcune condizioni (p. es. l'obbligo del Cantone di garantire una cura minima del bosco di protezione). La Confederazione può inoltre sostenere con indennizzi e aiuti finanziari una serie di misure di gestione.

Risposta del Consiglio federale.