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17.3166 · Interpellanza · 2017-03-16

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

I programmi di promozione dello sport "Gioventù e Sport" e Sport per gli adulti Svizzera sono consolidati e riscuotono successo. La partecipazione di persone disabili nello sport è stata disciplinata solo con la nuova legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica del 17 giugno 2011 e con l'ordinanza del DDPS sui programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSPpo) del 25 maggio 2012. L'articolo 49 OPPSpo disciplina i contributi per i partecipanti "Gioventù e Sport" disabili. Se una persona disabile partecipa a un'offerta "Gioventù e Sport", l'organizzatore riceve un'indennità forfettaria del 5 per cento al massimo del totale delle sovvenzioni versate a tale corso (allegato 6 OPPSpo). Questo contributo è troppo modesto e non incoraggia i monitori "Gioventù e Sport" ad integrare partecipanti disabili nelle proprie attività "Gioventù e Sport". Inoltre il contributo supplementare è concesso solo se il monitore ha conseguito un perfezionamento specifico (modulo interdisciplinare "Gioventù e Sport" "Sport e andicap - Proposte per fare sport insieme"). Pertanto le "proposte per fare sport insieme" devono affrontare non pochi ostacoli. Gli organizzatori di campi invece ricevono un'indennità forfettaria adeguata di 100 franchi al massimo per giorno/monitore. Queste misure, volte anche a favorire l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Svizzera il 15 maggio 2014, si propongono di realizzare un'effettiva parità di trattamento e una maggiore partecipazione di persone disabili nello sport.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come procede l'attuazione dell'articolo 49 OPPSpo? Si riscontrano effetti incentivanti per ampliare le offerte "Gioventù e Sport" a persone disabili?

2. Quali misure concrete propone il Consiglio federale per promuovere la parità di trattamento di bambini e giovani disabili per la partecipazione a corsi e campi "Gioventù e Sport"?

3. Quali incentivi concreti propone "Gioventù e Sport" per garantire una partecipazione completa di persone disabili?

4. Quali misure concrete sono in programmazione per promuovere la parità di trattamento e la partecipazione di persone disabili secondo la citata convenzione dell'ONU?

5. Come procede lo sviluppo della nuova strategia SIP dell'Ufficio federale dello sport (sicurezza, integrazione, prevenzione)? Quali sono le prossime tappe concrete riguardo all'integrazione di persone disabili nello sport?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale considera un impegno importante la parità di trattamento e la partecipazione di persone disabili all'attività sportiva. Nel piano programmatico per lo sport popolare, congedato dal Consiglio federale il 26 ottobre 2016, questo proposito si sostanzia nel principio dello "sport per tutti". Quante più persone possibile devono avere accesso a offerte di sport e movimento e trarne vantaggio. Pertanto i programmi elvetici di promozione dello sport - segnatamente "Gioventù e Sport" e Sport per gli adulti Svizzera - sono focalizzati su provvedimenti volti ad integrare nelle proprie offerte persone disabili.

1. Secondo l'articolo 23 capoverso 3 lettera b dell'ordinanza sulla promozione dello sport le offerte "Gioventù e Sport" con la partecipazione di bambini e giovani disabili possono essere sostenute con contributi supplementari. Le aliquote e tariffe menzionate dall'interpellante sono corrette. Dal 2014 vengono proposti dei moduli di base per "sport e andicap" e la frequentazione di questi corsi è una premessa per ottenere i contributi supplementari per le offerte "Gioventù e Sport". Finora solo pochi organizzatori hanno fatto appello al finanziamento supplementare. Tuttavia nell'ambito di "Gioventù e Sport" è risaputo che persone disabili partecipano a offerte "Gioventù e Sport" che non ricevono dei contributi supplementari.

2. La libera partecipazione alle offerte "Gioventù e Sport" è realizzabile solo se i monitori "Gioventù e Sport" sono adeguatamente formati per rispondere alle varie esigenze delle persone disabili. Perciò l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) propone dei corsi specifici per i monitori. Tuttavia la promozione della partecipazione di persone disabili nello sport incombe essenzialmente alle singole federazioni sportive e specializzate.

3. "Gioventù e Sport" propone dei moduli di perfezionamento nell'ambito di "sport e andicap" per formare i monitori che accolgono persone disabili. Il modulo di base prolunga il riconoscimento di monitore e conferisce l'aggiunta "sport e andicap" che è la premessa per ottenere i contributi supplementari per l'offerta integrativa. In via generale, "Gioventù e Sport" è aperto a differenti gruppi di destinatari: ai sensi dell'art. 8 della legge sulla promozione dello sport, nelle discipline ammesse "Gioventù e Sport" sostiene corsi e campi per differenti gruppi di destinatari.

4. Attualmente l'UFSPO ha avviato dei lavori preliminari per un piano per integrare persone disabili. In collaborazione con le federazioni di sport per disabili si vogliono esaminare eventuali provvedimenti da adottare nel settore "sport e andicap" per migliorare la vocazione integrativa dello sport. I provvedimenti già attuati (ad es. modalità della formazione e aliquote dei contributi) saranno riesaminati alla luce del nuovo piano.

5. L'UFSPO sta elaborando una panoramica sui temi dell'integrazione e della prevenzione. L'intreccio sistematico dei vari campi d'attività dovrebbe consentire un'attuazione più efficace dei provvedimenti programmati.

Risposta del Consiglio federale.