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17.3176 · Interpellanza · 2017-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta all'interpellanza 16.3802, il Consiglio federale ha indicato di aver adottato a più riprese, negli ultimi anni, misure in favore delle vittime del conflitto siriano al fine di agevolare l'entrata in Svizzera dei famigliari di persone ammesse provvisoriamente. Vi sono tuttavia ancora molti Siriani ammessi provvisoriamente la cui famiglia nucleare sopravvive in condizioni precarie in Siria o in un Paese limitrofo.

Inoltre, il Consiglio federale ha inasprito la prassi d'asilo nei confronti dei profughi eritrei, che sono sempre più spesso ammessi provvisoriamente.

Numerosi richiedenti l'asilo di questi due principali Paesi d'asilo degli ultimi anni ottengono quindi un'ammissione provvisoria. Con questo statuto si esige l'integrazione, ma i criteri per il ricongiungimento familiare sono talmente severi che possono ripercuotersi negativamente sull'integrazione.

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Quale bilancio traccia il Consiglio federale dalle misure per il ricongiungimento familiare agevolato per i Siriani ammessi provvisoriamente?

2. Le ripercussioni del ricongiungimento famigliare sull'integrazione sono state studiate? Sono ipotizzabili studi di questo tipo?

3. Vi sono misure da prorogare, replicare o estendere alle persone ammesse provvisoriamente provenienti da altri Paesi?

4. Quali adeguamenti sono possibili nell'ambito delle domande d'asilo presso le ambasciate per agevolare il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente?

5. Quali opzioni sono ipotizzabili per agevolare il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente la cui famiglia nucleare è per certo seriamente minacciata?

6. Sono possibili adeguamenti nell'ambito dell'esame della proporzionalità ai sensi dell'articolo 96 della legge federale sugli stranieri? In caso di un impiego al 100 per cento è ad esempio possibile autorizzare il ricongiungimento familiare anche se il reddito non basta per garantire l'indipendenza dall'aiuto sociale di tutta la famiglia nucleare? È possibile dare maggior peso all'integrazione linguistica e sociale?

7. Quali adeguamenti ritiene possibili per il ricongiungimento familiare di persone ammesse provvisoriamente per motivi di salute o molto traumatizzate, il che spesso ostacola notevolmente o impedisce l'indipendenza quale requisito per il ricongiungimento familiare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 6 marzo 2015 il Consiglio federale ha deciso, tra l'altro, di permettere a fino 500 famigliari (coniugi e figli minorenni) di cittadini siriani già ammessi provvisoriamente di entrare legalmente in Svizzera grazie a un visto umanitario. Questa azione limitata nel tempo non mirava ad allentare le disposizioni in materia di ricongiungimento familiare per le persone e i rifugiati ammessi provvisoriamente (qui di seguito: persone ammesse provvisoriamente) secondo l'articolo 85 capoverso 7 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20). In considerazione della grave situazione umanitaria nella zona di conflitto, l'obiettivo era piuttosto quello di consentire a queste persone di entrare in maniera sicura in Svizzera per poter successivamente presentare una domanda individuale d'asilo. Finora, nel quadro di questa azione sono stati rilasciati 408 visti umanitari (stato al 21 marzo 2017).

2. Attualmente non esistono studi scientifici fondati sulla correlazione tra integrazione e regolazione del ricongiungimento familiare. Come indicato nella risposta all'interpellanza Häsler 16.3803, "Criteri per il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente. Incentivi o fattori di costo?", i dati esistenti mostrano che tra le persone ammesse provvisoriamente, quelle entrate in Svizzera senza famiglia sono più sovente professionalmente attive rispetto a quelle coniugate e immigrate con la famiglia. Sembra che per il primo gruppo la necessità di disporre di un reddito per poter far venire la propria famiglia costituisca un incentivo a trovare un lavoro.

3. Per il momento non si prevede di prorogare o replicare misure oppure di estenderle alle persone ammesse provvisoriamente provenienti da altri Paesi di origine. L'azione umanitaria decisa dal Consiglio federale il 6 marzo 2015 al fine di accogliere complessivamente 3000 vittime del conflitto siriano è giustificata dalle circostanze drammatiche nella regione di conflitto. L'esecutivo decide tali azioni in funzione della situazione, in particolare quella in loco, nonché delle capacità di accoglienza della Confederazione e dei Cantoni.

4. Le modifiche urgenti della legge sull'asilo (RS 142.31) del 28 settembre 2012 hanno abolito la possibilità di presentare domande d'asilo all'estero (presso le ambasciate). Le persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata hanno sempre la possibilità di domandare un visto umanitario.

5. Le condizioni per il ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli non coniugati minori di 18 anni delle persone ammesse provvisoriamente sono elencate nell'articolo 85 capoverso 7 LStr. Esse non prevedono alcun ricongiungimento agevolato, indipendentemente dalla situazione dei famigliari all'estero. Secondo l'articolo 74 capoverso 5 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201), nel decidere se accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. È infine fatta salva l'entrata con un visto umanitario (cfr. risposte 1 e 4).

6./7. Emanando l'articolo 85 capoverso 7 lettera c LStr, il legislatore ha espresso esplicitamente la sua volontà di prevedere l'indipendenza della famiglia dall'aiuto sociale quale condizione per il ricongiungimento familiare. In linea di massima i mezzi finanziari devono essere sufficienti per l'autonomia economica e quindi agevolare anche l'integrazione della famiglia. Nel considerare le condizioni personali (art. 96 cpv. 1 LStr) è valutato anche il grado di integrazione. Si può inoltre tenere conto, ad esempio, della situazione di una famiglia monoparentale o di un'eventuale incapacità lavorativa dovuta a malattia o invalidità. Di conseguenza, in tali casi è possibile approvare la domanda anche se nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente esigibili la dipendenza dall'aiuto sociale sussiste e continuerà probabilmente a sussistere. In tal modo si evita di escludere di fatto queste persone dal ricongiungimento familiare e quindi di discriminarle.

Risposta del Consiglio federale.