Diritto retroattivo agli assegni per i figli e di formazione per i rifugiati. Quanto pagano i Cantoni?
17.3196 · Interpellanza · 2017-03-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
I Cantoni devono pagare gli assegni per i figli e di formazione per le persone prive di attività lucrativa. Anche i rifugiati (riconosciuti o ammessi provvisoriamente) che non lavorano hanno diritto a questi assegni. Se è concesso loro lo statuto di soggiorno summenzionato, possono esigere il versamento retroattivo di questi assegni fino a cinque anni.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Negli ultimi anni quanti sono stati i casi di concessione retroattiva di assegni per i figli e di formazione?
2. Qual è l'evoluzione di questi assegni retroattivi e quali sono le previsioni del Consiglio federale?
3. A quanto ammonta l'importo complessivo degli assegni retroattivi versati dai Cantoni negli anni scorsi?
4. Esiste una convenzione di diritto internazionale che obblighi la Svizzera a pagare questi assegni anche retroattivamente?
Stellungnahme des Bundesrates
Una persona priva di attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari, a condizione che nessun'altra persona professionalmente attiva possa farlo valere per lo stesso figlio, che il suo reddito imponibile annuo non superi i 42 300 franchi e che essa non riceva prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dal loro Cantone di domicilio.
Le persone richiedenti l'asilo, ammesse provvisoriamente, bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora o colpite da una decisione d'allontanamento con diritto al soccorso d'emergenza secondo l'articolo 82 della legge sull'asilo (RS 142.31) non hanno diritto agli assegni familiari se non esercitano un'attività lucrativa e non sono dunque assoggettate all'AVS. Solo nel momento in cui sono riconosciute come rifugiati o viene rilasciato loro un permesso di soggiorno, possono richiedere, quali persone prive di attività lucrativa, gli assegni familiari per i figli che vivono con loro in Svizzera. Il diritto agli assegni familiari non è invece riconosciuto per i figli che vivono nel loro Paese d'origine.
1.-3. Il Consiglio federale non dispone di alcun dato in merito alla concessione retroattiva di assegni familiari, all'evoluzione di tali versamenti e al loro importo complessivo. Le casse di compensazione per assegni familiari non rilevano statisticamente né i versamenti retroattivi degli assegni familiari né i motivi di tali versamenti. Nella prassi il versamento retroattivo di queste prestazioni avviene spesso per i motivi più disparati (p. es. l'inizio della formazione viene comunicata troppo tardi o vi è una controversia tra i genitori in merito al diritto alle prestazioni).
4. Il diritto agli assegni familiari (anche retroattivo) è retto dal diritto nazionale. Non vi è alcuna convenzione di diritto internazionale che obblighi la Svizzera a pagare (retroattivamente) questi assegni. Vi sono tuttavia accordi internazionali di sicurezza sociale che obbligano la Svizzera a versare assegni familiari per i figli all'estero, che non si applicano però né ai rifugiati riconosciuti né alle persone ammesse provvisoriamente. Accordi internazionali di questo tipo sono stati siglati tra la Svizzera e gli Stati dell'UE e dell'AELS nonché alcuni Stati dell'ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro e Bosnia ed Erzegovina).
Risposta del Consiglio federale.