17.3201 · Mozione · 2017-03-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un diritto esplicito a favore dei lavoratori in Svizzera che sancisca la disconnessione al di fuori delle ore previste dal contratto di lavoro.
Begründung
L'avvento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha reso possibile il telelavoro, di conseguenza il confine tra la sfera professionale e quella privata si assottiglia sempre di più. Stando ad alcuni studi, in Svizzera oltre l'80 per cento dei lavoratori sono reperibili dal datore di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro e durante il fine settimana, mentre il 70 per cento lo è anche durante le vacanze. Questa flessibilità comporta vantaggi nell'organizzazione del lavoro ma il rovescio della medaglia è rappresentato da effetti perversi che dobbiamo prevenire.
Di fatto l'iperconnettività compromette il rendimento. Il lavoratore, infatti, non è più in grado di prendere le distanze dal contesto professionale e vede indebolirsi la sua capacità di recupero: a lungo andare tutto ciò può provocare una sindrome da esaurimento professionale o "burnout". Le conseguenze possono essere pesanti sul piano personale e particolarmente onerose per l'azienda e il sistema sanitario. Da un recente sondaggio è emerso che nella Svizzera tedesca un terzo dei lavoratori avverte con frequenza una certa spossatezza a livello emotivo; questa proporzione è in crescendo a Ginevra e in Ticino con un lavoratore su due.
I Paesi che ci circondano hanno già adottato provvedimenti. In Francia, la legge che disciplina il lavoro ("Loi Travail", in vigore dal 1° gennaio) contempla il diritto alla disconnessione. Numerose aziende (Volkswagen, Daimler, BMW, Orange, Michelin, Intel, Henkel, Areva, ecc.) si sono adeguate alla situazione adottando provvedimenti mirati.
Anche la Svizzera deve accompagnare questi progressi tecnologici. Il Consiglio federale accenna alla questione in alcuni rapporti recenti (sulle condizioni quadro dell'economia digitale e le conseguenze giuridiche del telelavoro). È vero che l'obbligo di assistenza del datore di lavoro nei confronti del lavoratore implica la concessione di un periodo di recupero sufficiente, ma tale obbligo può essere aggirato agevolmente (lavoro basato sulla fiducia, pressione da parte dei colleghi, ecc.). È necessario pertanto introdurre un diritto esplicito alla disconnessione al di fuori delle ore di presenza stabilite nel contratto di lavoro. Ciò permetterà ai lavoratori di esercitare questo diritto in caso di eccessiva sollecitazione e quindi di ristabilire un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legislazione relativa al contratto di lavoro prevede che il datore di lavoro possa pretendere un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto solamente quando le circostanze aziendali lo esigono, purché il lavoratore sia in grado di prestare tali ore suppletive (art. 321c CO). La stessa legislazione definisce i giorni di libero e le settimane di vacanza (art. 329 e 329a segg. CO). Sebbene siano possibili orari di lavoro flessibili, le limitazioni imposte dal diritto pubblico del lavoro per tutelare la salute dei lavoratori devono essere imperativamente rispettate. La legge stabilisce la durata massima della settimana lavorativa e i periodi di riposo giornalieri. È considerato durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro (art. 13 ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, OLL 1). Durante i periodi di riposo il datore di lavoro non ha il diritto di rintracciare i lavoratori e questi ultimi hanno il diritto di non essere reperibili, a meno che non si siano impegnati, nel quadro delle disposizioni legali, a fornire un servizio di picchetto temporaneo per far fronte a eventi particolari (cfr. art 14 e 15 OLL 1). Esistono quindi già oggi limiti legislativi chiari e sufficienti alla reperibilità permanente.
Ciò è già stato affermato dal Consiglio federale, ad esempio nel rapporto sulle conseguenze giuridiche del telelavoro. Nel rapporto viene anche fatto notare che, tenendo presente in particolare i rischi psicosociali, per tutelare la salute dei lavoratori è importante definire dei periodi durante i quali si deve lavorare e altri nei quali invece non si deve. In pratica è determinante il modo in cui viene disciplinata la reperibilità all'interno dell'azienda. Ciò può essere fatto tramite direttive interne, clausole contenute nei contratti di lavoro oppure accordi stipulati collettivamente con i rappresentanti dei lavoratori nonché tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Quest'ultimo tipo di accordo può prevedere la rinuncia alla registrazione della durata del lavoro oppure una registrazione semplificata.
Il Consiglio federale non reputa pertanto ragionevole intervenire sulla questione per via legislativa. Anche nel diritto francese, citato nella mozione, il compito di regolare concretamente la non reperibilità e l'impiego giudizioso dei mezzi di comunicazione elettronici è stato delegato alle parti sociali e, in seconda battuta, ai datori di lavoro. (Codice del lavoro francese, art. L 2242-8).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.