17.3205 · Postulato · 2017-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di valutare l'applicazione della legislazione relativa agli obblighi militari per i cittadini aventi doppia nazionalità svizzera e vaticana e di proporre le modifiche necessarie da apportare tenendo conto in particolare dell'obbligo di prestare servizio militare e dell'esonero dalla tassa d'esenzione.
Begründung
La Guardia svizzera pontificia, a cui incombe la protezione della Santa Sede, assume una missione difficile e complessa che promuove l'immagine della Svizzera. Il Consiglio federale riconosce del resto il compito della Guardia pontificia, che comporta allo stesso tempo onori ed esigenze. Malgrado questo riconoscimento le guardie, considerate dall'esercito svizzero come cittadini svizzeri all'estero, restano soggette agli obblighi militari e sono tenute a pagare la tassa d'esenzione.
Le Guardie svizzere in servizio non dovrebbero tuttavia essere considerate come semplici cittadini svizzeri all'estero. Come riconosciuto dal Consiglio federale stesso, la Santa Sede può essere qualificata come Stato estero o, per lo meno, dispone di una sovranità riconosciuta a livello internazionale analoga a quella degli Stati (cfr. l'elenco delle denominazioni degli Stati della DDIP del DFAE comprendente la Santa Sede). Può anche esercitare prerogative meramente statali come l'attribuzione della cittadinanza. Secondo la legge vaticana del 22 febbraio 2011 sulla cittadinanza, la cittadinanza vaticana è attribuita a coloro che vi risiedono in ragione della carica o del servizio e quindi le Guardie svizzere rientrano in questa categoria. Queste per la durata del loro servizio possiedono dunque la doppia nazionalità. Dispongono di uno statuto particolare oggetto di un regolamento specifico sancito sia nella legge sull'esercito e sull'amministrazione militare (art. 5) che nell'ordinanza sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza. Queste disposizioni, che generalmente presuppongono una cittadinanza definitiva acquisita attraverso lo ius soli o lo ius sanguinis, non integrano facilmente la cittadinanza vaticana per carica. È importante chiarire questa situazione che penalizza notevolmente i cittadini aventi la doppia nazionalità vaticana e svizzera per la durata del loro servizio e del loro soggiorno nel loro secondo Stato. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (ex Dipartimento militare) aveva saputo, in passato, riconoscere questa peculiarità rifiutando di applicare alle Guardie svizzere l'interdizione di accettare onorificenze straniere prescritte dalla vecchia Costituzione federale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 59 capoverso 3 della Costituzione federale i cittadini svizzeri che non prestano il servizio obbligatorio, militare o civile sono tenuti a pagare una tassa. La legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661) nell'articolo 2 menziona due motivazioni per l'assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Ai sensi di questo articolo gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento:
- non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; oppure
- non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.
Le esenzioni dalla tassa sono definite esaustivamente negli articoli 4 e 4a LTEO e si basano, come la tassa d'esenzione, sul diritto militare e sul diritto in materia di servizio civile. Dunque dalla tassa è esonerato chi, secondo il diritto militare e il diritto in materia di servizio civile è esentato dal servizio personale.
Secondo il diritto militare attualmente la guardia riceve un congedo all'estero, di conseguenza durante la sua attività in qualità di guardia posticipa il corso di ripetizione (CR) da svolgere obbligatoriamente ogni anno e deve recuperarlo al suo rientro in Svizzera. Per il CR posticipato avrà diritto alla restituzione della tassa pagata, non appena avrà prestato l'intero servizio obbligatorio. Occorre pertanto osservare che una guardia che ha già prestato (senza interruzione) tre anni di servizio presso la Guardia svizzera è esentato dalla tassa militare a partire dal quarto anno di servizio (cfr. art. 4a cpv.1 lett. a LTEO).
Il Consiglio federale riconosce l'onorevole e impegnativo compito della Guardia svizzera, di proteggere il Papa e la sua dimora. Ricorda però che le guardie sono sottoposte al Papa, cioè ad un capo di Stato straniero e svolgono compiti di polizia seguendo le istruzioni del cardinale segretario di Stato e dal comandante della Guardia pontificia. Perciò non adempiono alcun servizio militare ai sensi della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10) e nemmeno un'attività indispensabile ai sensi dell'articolo 18 LM. Il servizio militare sancito dalla Costituzione federale è un servizio di milizia essenziale in favore della Svizzera e della sua popolazione. Pertanto gli articoli 17 e 18 LM prevedono solo attività in organizzazioni svizzere che forniscono servizi essenziali in favore della Svizzera e della sua popolazione come motivo per l'esenzione.
Nell'ambito della revisione della legislazione militare e di Esercito XXI, il Parlamento ha trattato il postulato Leu 00.3087 che chiedeva di calcolare determinate attività all'estero, tra le quali il servizio della Guardia, come giorni di servizio d'istruzione obbligatori. Di conseguenza il Parlamento ha aderito al parere del Consiglio federale (FF 2002 873) e non ha accettato nessuna disposizione corrispondente nella LM. Anche nella rivista LM nell'ambito dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, non è stato cambiato nulla del diritto attuale. Le guardie non vengono dunque categorizzate come particolari militari, ma come tutti i congedati all'estero secondo la legge.
L'articolo 5 LM regola l'obbligo di prestare servizio militare per chi possiede una doppia cittadinanza. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a concludere accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.
La cittadinanza vaticana non è ereditaria e non viene assegnata a chi nasce nella città del Vaticano. Nel caso del Vaticano non vengono applicati i criteri tradizionali per l'ottenimento della cittadinanza (ius soli e ius sanguinis). La cittadinanza vaticana è legata alla funzione e di regola limitata alla durata della funzione in Vaticano. Questo vuol dire che il suo ottenimento è condizionato da un'attività al servizio della Santa Sede. Al termine del "rapporto di lavoro" perde la sua validità. Questa doppia cittadinanza "temporanea" e l'ordinamento legale del servizio nella Guardia come servizio di polizia non giustificano alcun esenzione dalla tassa. Il Consiglio federale non vede pertanto alcun motivo per modificare la regolamentazione attuale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.