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17.3206 · Interpellanza · 2017-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Attualmente su quali forme di sostegno possono contare i beneficiari di rendite AVS che, nonostante il bisogno di cure, desiderano vivere a casa?

2. Attualmente su quale sostegno finanziario possono contare le persone che desiderano evitare o posticipare il ricovero in istituto di familiari beneficiari di rendite AVS che hanno bisogno di cure e assistenza?

3. Come dovrebbero essere organizzati i modelli di assistenza, affinché gli anziani bisognosi di cure possano vivere a casa il più a lungo possibile?

Begründung

Le persone anziane vorrebbero poter vivere a casa il più a lungo e il più autonomamente possibile. Il ricovero in istituto dovrebbe aver luogo soltanto se indicato dal punto di vista delle cure, e ciò non solo per questioni legate all'autonomia e alla qualità della vita, ma anche per motivi finanziari. I ricoveri andrebbero posticipati in particolar modo per i beneficiari di prestazioni complementari a causa dei costi di soggiorno elevati. Al riguardo occorre sottolineare che in quest'ambito l'AI offre soluzioni non accessibili ai beneficiari di rendite AVS. Basti pensare in particolare al contributo per l'assistenza, ma anche ai limiti posti dall'AVS al finanziamento di mezzi ausiliari. Vi sono dunque casi in cui il ricovero in istituto diventa necessario, sebbene né i diretti interessati né i familiari lo desiderino. La situazione è particolarmente difficile quando la persona bisognosa di cure vive con un partner e la coppia vorrebbe comunque continuare a convivere.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I beneficiari di rendite AVS bisognosi di cure che vivono a casa possono ricorrere alle organizzazioni di cure e aiuto a domicilio oppure a infermieri o infermiere. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) presta un contributo alle cure dispensate ambulatoriamente in base a una prescrizione medica (cfr. art. 25a cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal; RS 832.10). Gli assicurati devono pagare di tasca propria la franchigia e l'aliquota percentuale (più una partecipazione ai costi delle cure non coperti dalle assicurazioni sociali per un importo massimo corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal Consiglio federale; cfr. art. 25a cpv. 5 LAMal). Il catalogo delle prestazioni è limitato (cfr. art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sulle prestazioni; RS 832.112.31).

Le persone in situazione di bisogno possono beneficiare delle prestazioni complementari (PC). La franchigia e l'aliquota percentuale vengono poi rimborsate come spese di malattia tramite le PC (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. g della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; LPC, RS 831.30). Vi è anche la possibilità che le spese per prestazioni non coperte dal contributo dell'AOMS siano rimborsate quali spese di malattia. I Cantoni hanno infatti la competenza di assumere le spese di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LPC). Inoltre, le persone bisognose di cure hanno diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS (cfr. art. 43bis della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; RS 831.10).

2. Le persone bisognose di cure possono utilizzare l'assegno per grandi invalidi per indennizzare i familiari. Versare un'indennità ai familiari attraverso le spese di malattia per le PC è possibile solo in casi eccezionali, disciplinati dai Cantoni (cfr. art. 14 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC). In diversi Cantoni il presupposto è che i familiari non vivano con i beneficiari di PC e debbano far fronte a una perdita di guadagno considerevole e di lunga durata (cfr. p. es. l'art. 15 delle disposizioni di esecuzione della legge cantonale sulle prestazioni complementari del Cantone dei Grigioni o l'art. 12 dell'ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità in caso di prestazioni complementari del Cantone di San Gallo).

Il 1° febbraio 2017, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di elaborare nell'anno in corso, in collaborazione con altri dipartimenti, adeguamenti di legge che garantiscano maggiore certezza giuridica e riconoscimento alle persone che assistono i propri familiari. La relativa procedura di consultazione è prevista nella prima metà del 2018.

3. Garantire l'assistenza sanitaria è per principio compito dei Cantoni. L'ampliamento dell'offerta di cure al passo con i tempi rientra però anche negli obiettivi della strategia di politica sanitaria "Sanità 2020", approvata dal Consiglio federale all'inizio del 2013.

La domanda posta dall'autrice dell'interpellanza è inoltre strettamente legata a quella delle prospettive nell'ambito delle cure di lunga durata. Al riguardo, il 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha adottato un rapporto concernente la situazione attuale e le prospettive nell'ambito delle cure di lunga durata, redatto in adempimento di tre postulati ("Bestandesaufnahme und Perspektiven im Bereich der Langzeitpflege", disponibile in tedesco e francese).

Per far fronte alle sfide che si profilano in questo settore ha dunque proposto un pacchetto di misure che dovrà essere adottato da Confederazione e Cantoni. L'ordine di priorità delle misure, la loro impostazione concreta e le competenze per la loro attuazione verranno stabilite nel quadro del dialogo sulla politica nazionale della sanità. Il pacchetto prevede in particolare misure negli ambiti seguenti: prevenzione (prevenzione delle cadute, promozione dell'attività fisica, alimentazione sana), sgravio delle persone che prestano cure ai familiari (p. es. piano d'azione per aiutare e sgravare le persone che assistono i propri familiari), assistenza (misure per promuovere la conduzione di una vita autonoma grazie a tecnologie innovative), nonché qualità ed efficienza delle prestazioni fornite. Queste misure devono inoltre permettere alle persone bisognose di cure di vivere il più a lungo possibile a casa.

Il Consiglio federale non ha invece elaborato nessun modello di assistenza.

Nel quadro delle PC, i Cantoni hanno già la possibilità di estendere il rimborso delle spese di malattia in modo tale da evitare quanto più possibile il ricovero in istituto (cfr. art. 14 cpv. 2 LPC), per esempio aumentando gli importi rimborsati alle persone di servizio o allentando le condizioni di diritto per il rimborso di tali prestazioni. A tale scopo non è necessario adottare disposizioni legali a livello federale. Inoltre l'articolo 2 capoverso 2 LPC permette ai Cantoni di accordare prestazioni che vanno al di là dei limiti fissati dalla LPC.

Risposta del Consiglio federale.