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17.3227 · Mozione · 2017-03-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sull'imposta preventiva (LIP) e la legge federale sulle tasse di bollo (LTB) in modo da uniformare le regole di prescrizione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 42 LIVA) e quelle dell'imposta preventiva (art. 17 LIP) e delle tasse di bollo (art. 30 LBT). In quest'ottica devono essere introdotti una prescrizione relativa quinquennale e assoluta decennale del diritto di tassazione, una prescrizione relativa quinquennale e assoluta decennale del diritto di esigere il pagamento dell'imposta nonché un elenco esaustivo degli atti interruttivi della prescrizione.

Begründung

L'istituto giuridico della prescrizione si basa sul rispetto dell'ordine pubblico, della certezza del diritto e della pace sociale. In adempimento dei princìpi legalitari generali, che si rifanno alla certezza del diritto e alla buona fede dell'operato dello Stato, gli interessi di diritto pubblico dello Stato nei confronti dei cittadini sono soggetti in (quasi) tutti i casi a prescrizione. Dal momento che l'imposta preventiva e le tasse di bollo, come in passato anche l'imposta sul valore aggiunto, non prevedono una distinzione tra prescrizione del diritto di tassazione e prescrizione del diritto di esigere il pagamento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può tenere aperto "all'infinito" un credito tramite continue interruzioni della prescrizione che, come insegnano la giurisprudenza e la prassi, non devono soddisfare requisiti troppo restrittivi.

L'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva e le tasse di bollo prevedono un'autodichiarazione, motivo per cui la certezza del diritto assume un'importanza ancora più marcata per i contribuenti. In quest'ottica la revisione della LIVA del 2008 ha previsto una modifica sostanziale delle disposizioni che regolano la prescrizione. In primo luogo è stata introdotta una distinzione tra prescrizione del diritto di tassazione e prescrizione del diritto di esigere il pagamento. Le possibilità di interruzione della prescrizione quinquennale del diritto di tassazione sono state elencate sistematicamente e l'interruzione della prescrizione da parte dell'AFC o di un tribunale ha comportato l'accorciamento del termine di prescrizione relativo da cinque a due anni. Queste misure si traducono in una certezza del diritto più immediata per il contribuente e, al contempo, nell'accelerazione delle procedure. Anche la prescrizione assoluta decennale comporta procedure più rapide e maggiore certezza del diritto nel momento in cui l'AFC si adopera affinché il relativo procedimento - fino al Tribunale federale - si concluda entro dieci anni. Questo sistema ragionevole viene completato da una prescrizione relativa quinquennale del diritto di esigere il pagamento anch'essa passibile di interruzione, affiancata a una prescrizione assoluta decennale dello stesso diritto (art. 91 LIVA).

Sulla base del principio dell'autodichiarazione che accomuna l'imposta preventiva e le tasse di bollo non sussiste alcun motivo per cui non debbano essere introdotte regole di prescrizione uniformi, paragonabili a quelle dell'imposta sul valore aggiunto. In tal modo si adempirebbe appieno alla necessità dei contribuenti di certezza del diritto, uniformando simultaneamente le regole di prescrizione delle tre imposte federali soggette ad autodichiarazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 2010 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) opera una distinzione tra prescrizione del diritto di tassazione e prescrizione del diritto di esigere il pagamento. Il termine della prescrizione relativa e assoluta del diritto di tassazione è rispettivamente fissato a cinque e dieci anni. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dopo ogni interruzione e, in caso di prescrizione relativa, si riduce a due anni se l'interruzione è stata stabilita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, dal Tribunale amministrativo federale o dal Tribunale federale. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento prevede anch'essa un termine relativo di cinque anni e assoluto di dieci anni, senza possibilità di riduzione a due anni. L'imposta federale diretta prevede, infine, un termine di cinque e di quindici anni rispettivamente per la prescrizione relativa e per quella assoluta.

Per l'imposta preventiva e le tasse di bollo sussiste soltanto la prescrizione relativa, il cui termine, che decorre nuovamente dopo ogni interruzione, è fissato a cinque anni. In questo caso non si opera alcuna distinzione tra prescrizione del diritto di tassazione e del diritto di esigere il pagamento.

Le modalità e i processi di riscossione possono variare significativamente tra i diversi tipi di imposta, anche tra le imposte accomunate dal principio dell'autotassazione.

La funzione dell'imposta preventiva è la garanzia delle imposte dirette riscosse dai Cantoni, che verrebbe meno se il suo termine di prescrizione fosse adeguato a quello dell'IVA. Infatti il termine di prescrizione dell'imposta preventiva risulterebbe inferiore rispetto a quello dell'imposta cantonale e federale.

Il pagamento delle tasse di bollo avviene in linea di principio in modo automatico e non costituisce problemi. Inoltre il numero di contribuenti tenuti al versamento di questa tassa è contenuto (ad es. commercianti di valori mobiliari). Per questi motivi non risulta necessaria una revisione del relativo termine di prescrizione.

Istituire un termine di prescrizione relativa di due anni a seguito di un'interruzione della prescrizione renderebbe più complicata, in alcuni casi, la riscossione dei diversi tipi di imposta e comporterebbe un maggiore fabbisogno di risorse presso le unità amministrative responsabili al fine di impedire la prescrizione dei crediti fiscali. Nel caso in cui un adeguamento dei termini di prescrizione comportasse un maggior numero di crediti fiscali caduti in prescrizione ci si troverebbe a far fronte a una riduzione delle entrate.

Introdurre anche per l'imposta preventiva e per le tasse di bollo una prescrizione assoluta e una prescrizione relativa con termine ridotto a seguito di un'interruzione risulterebbe sfavorevole anche in ragione dell'accresciuta entità di crediti fiscali che cadrebbero in prescrizione. In tutti questi casi risulterebbe impossibile una tassazione ai sensi della legge. Soprattutto negli ultimi anni si è potuto constatare a più riprese che, negli ambiti dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, determinati procedimenti giudiziari sono stati intenzionalmente prolungati nel tempo mediante un elevato scambio di scritti richiesto dal contribuente interessato - conformemente al proprio diritto di essere sentito. Questi scambi comportano ritardi e rendono spesso particolarmente complessi i procedimenti giudiziari. Non si può escludere che la revisione richiesta dall'autore della mozione favorisca ritardi nei procedimenti, il che deve essere evitato per garantire una tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.