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17.3253 · Postulato · 2017-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di modificare l'ordinanza sul CO2 al fine di disporre di un ulteriore incentivo che permetterebbe di computare l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento, nuovamente a titolo di misura di riduzione delle emissioni di CO2, già nel secondo periodo d'impegno.

Begründung

Diversamente dal primo periodo d'impegno 2008-2012, nel periodo d'impegno in corso 2013-2020 le emissioni di CO2 sono imputate ai produttori di teleriscaldamento. Ne risulta che per le imprese che beneficiano dell'esenzione dalla tassa sul CO2 (impegno di riduzione), nell'ottica del raggiungimento e del superamento degli obiettivi previsti, manca oggi l'incentivo a collegarsi a una rete di teleriscaldamento di un consorzio. La sostituzione dei vettori energetici fossili con il riscaldamento a distanza è una misura molto utile dal punto di vista della politica climatica. Nella maggior parte dei consorzi (impianti di incenerimento dei rifiuti, centrali elettriche) il calore è generato come sottoprodotto e se non si trovano acquirenti rimane inutilizzato.

Fino al 2012, l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento era una misura computabile ai fini dell'esenzione dalla tassa e, dunque, costituiva per le imprese un incentivo a operare investimenti in tal senso. Spesso, il prezzo di allacciamento e la fornitura di calore diventano finanziariamente interessanti solo quando il risparmio in termini di emissioni di CO2 contribuisce anche al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del CO2. Nell'attuale periodo d'impegno ciò non è più possibile. Rispetto a quando sono state definite le misure computabili, i prezzi dell'energia, in particolare del petrolio e del gas, sono a livelli storicamente bassi. Ne consegue una nuova situazione di partenza.

Dal punto di vista della politica climatica, questa regolamentazione deve pertanto essere riesaminata a livello di ordinanza. Attualmente la situazione riguarda numerosi alberghi, ad esempio a Saas Fee, svariate imprese alimentari, una rinomata impresa di logistica con numerose sedi nonché altre imprese in tutta la Svizzera. Anziché sostituire anzitempo gli impianti di riscaldamento alimentati con energia fossile con un allacciamento alla rete di teleriscaldamento, le citate imprese si mostrano attualmente incerte. Per quanto riguarda il prossimo periodo d'impegno, che inizierà nel 2021, dai primi documenti della consultazione risulta chiaramente che l'Ufficio federale dell'ambiente intende ripristinare lo stato del periodo 2008-2012. Ciò significa che il problema è riconosciuto. Il collegamento a una rete di teleriscaldamento verrebbe di nuovo computato come misura di riduzione del CO2. Tuttavia, occorre intervenire già oggi per far sì che la realizzazione di misure relative al teleriscaldamento venga computata già nel secondo periodo d'impegno. A tal fine si rende necessaria la modifica dell'articolo 73 dell'ordinanza sul CO2.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Per la legislazione vigente, il Consiglio federale aveva modificato su richiesta degli ambienti economici la prassi precedente che consisteva nell'imputazione delle emissioni di CO2 agli utenti del teleriscaldamento. Secondo l'economia, infatti, solo il produttore di teleriscaldamento può influire sull'efficienza del proprio impianto e sulla scelta del vettore energetico e, quindi, sulle emissioni di CO2 nella rete di teleriscaldamento. L'Unione europea applica questa logica di attribuire le emissioni di CO2 agli impianti che le generano effettivamente alle aziende che partecipano allo scambio di quote di emissione. Al momento della fissazione dell'obiettivo aziendale si è tenuto conto del fatto che il collegamento alla rete di teleriscaldamento non può più essere considerato una riduzione del CO2 da parte degli utenti nell'impegno di riduzione che porta all'esenzione dalla tassa sul CO2. La produzione e la messa a disposizione di calore rinnovabile possono essere riconosciute come progetti di compensazione del CO2 e dare origine ad attestati, che possono essere venduti agli importatori di carburanti con obbligo di compensazione. Il beneficio sui proventi della vendita degli attestati per un'azienda che si è collegata di recente a una rete di teleriscaldamento deve essere disciplinato in base al diritto privato tra il produttore e l'utente del calore.

Nel progetto di revisione della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 posto in consultazione il Consiglio federale ha accennato a un possibile ritorno alla regolamentazione del primo periodo di impegno al fine di aumentare di nuovo l'efficienza energetica nell'interesse di una migliore armonizzazione con gli accordi di obiettivo cantonali o su base volontaria. La questione è in ogni caso oggetto di discussione nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni di applicazione dell'ordinanza sul CO2. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario un ulteriore mandato di revisione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.