17.3282 · Interpellanza · 2017-05-02
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Secondo l'interpellanza 13.3939, in relazione al conferimento del carattere di obbligatorietà generale è possibile derogare alla norma del secondo quorum se sussistono circostanze particolari. Nel 2013 ciò valeva nel 70 per cento dei casi.
A quanto ammonta attualmente questa percentuale? Il Consiglio federale ritiene che si possano riformulare in modo più restrittivo le suddette "circostanze particolari", affinché queste condizioni di deroga siano rispettate alla lettera?
2. Un progetto della SECO ha permesso di chiarire il disciplinamento della vigilanza sui contratti collettivi di lavoro (CCL) e migliorare leggermente il livello di trasparenza. Questa maggiore chiarezza ha già prodotto correttivi concreti? Ad esempio, sono state richieste informazioni aggiuntive oppure svolte inchieste presso i sindacati? Le opache "prestazioni proprie" dei sindacati o il numero di membri sono stati verificati? Sono state esaminate anche le relazioni che intercorrono tra commissioni paritetiche e sindacati, derivanti da rapporti di locazione, costi per il personale e costi overhead comuni?
3. Secondo il Consiglio federale come si potrebbero assoggettare tutti i CCL al principio di trasparenza, per migliorare le condizioni di trasparenza in generale e, più specificamente, per chiarire i flussi finanziari concernenti i contributi ai costi d'esecuzione, i contributi alle spese di perfezionamento e i conti delle commissioni paritetiche?
4. Quali sono le basi legali del rimborso ai sindacati dei contributi alle spese di perfezionamento?
5. Il numero degli iscritti ai sindacati è in calo. Nel contempo, però, questi ultimi dispongono di risorse sempre maggiori. Evidentemente si finanziano sempre di più tramite i contributi statali obbligatori. Relativamente ai supplementi per le spese amministrative di gestione delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) da parte dei sindacati e, più in generale, ai rapporti tra AD e sindacati, chiedo al Consiglio federale se considera ancora efficiente e attuale questo tipo di interrelazioni. Non ritiene che sotto il profilo istituzionale sussista un tipico conflitto di interessi, visto che l'aumento della disoccupazione consente ai sindacati di realizzare utili?
6. A quanto ammonta il finanziamento statale dei sindacati? In che misura dipende o addirittura è assicurato dalla legge?
7. Come si potrebbe garantire che per i sindacati valgano gli stessi standard normativi - soprattutto in materia di trasparenza - vigenti per le imprese di dimensioni simili o per quelle parastatali?
Stellungnahme des Bundesrates
Il nostro ordinamento economico e la flessibilità del nostro diritto del lavoro si fondano sul partenariato sociale. I contratti collettivi di lavoro (CCL) - che perseguono gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, e permettono di creare condizioni quadro economiche e politiche stabili per le imprese - sono l'espressione di un partenariato sociale funzionante: datori di lavoro e lavoratori concordano al tavolo negoziale le soluzioni per il loro settore. Il conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL è previsto dalla Costituzione federale ed è possibile soltanto alle condizioni definite dalla legge. Lo Stato interviene a titolo sussidiario e soltanto su richiesta dei partner sociali.
1. Dal 2013 il numero di casi in cui è stata conferita l'obbligatorietà generale in deroga alla norma del quorum di lavoratori non è variato di molto. Se le condizioni derogatorie fossero definite secondo criteri più restrittivi, soprattutto nei rami accessori dell'edilizia a molti CCL non potrebbe più essere attribuita l'obbligatorietà generale.
2. Nel 2016 per la prima volta le Commissioni paritetiche (CP) costituite nel quadro di CCL dichiarati di obbligatorietà generale - formate da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno presentato i loro conti annuali secondo le nuove direttive della SECO concernenti i contributi (la versione francese delle direttive è consultabile sul sito www.seco.admin.ch > Lavoro > Contratti collettivi di lavoro > Informazioni complementari), e le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che ricevono dalle CP finanziamenti provenienti dai contributi inerenti alla dichiarazione di obbligatorietà generale hanno comunicato alla SECO l'ammontare degli oneri derivanti dall'applicazione dei CCL e l'impiego previsto dei contributi. La SECO verifica i conti annuali che le sono trasmessi e, se occorre, può richiedere informazioni aggiuntive: in diverse casi la SECO si è rivolta alle CP a questo scopo. Inoltre, dal 2016 vengono svolti audit. Le attività di sorveglianza della SECO garantiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti, che i contributi siano impiegati conformemente agli scopi e assicurano parità di trattamento a chi non è affiliato a un'associazione che ha aderito a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale. In generale, per quanto concerne l'attuazione delle direttive, le CP stanno procedendo nella giusta direzione.
3. Dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (RS 152.3; LTras) vale il principio dell'accessibilità su richiesta dei documenti ufficiali. Per documento ufficiale si intende in particolare ogni informazione in possesso dell'autorità a cui è stata comunicata. Una sentenza del 2013 del Tribunale amministrativo federale, relativa alla pubblicazione dei conti annuali delle CP secondo la LTra, ha confermato che questi ultimi sono accessibili al pubblico. Diverse CP pubblicano i loro conti annuali, anche su Internet. Il Consiglio federale ritiene che la LTra, le recenti direttive della SECO concernenti i contributi e l'intensificazione della sorveglianza svolta dalla SECO in questo settore garantiscano già un elevato livello di trasparenza.
4. Sono gli stessi partner sociali a decidere se delegare l'attuazione del loro CCL e il perfezionamento a un'associazione di datori di lavoro, a un'associazione di lavoratori o a entrambe, e se finanziare o rimborsare gli oneri corrispondenti attingendo ai contributi risultanti dalla dichiarazione di obbligatorietà generale. A questo riguardo le parti dei CCL decidono in piena autonomia. Spesso il perfezionamento è di competenza delle associazioni di datori di lavoro, che di conseguenza percepiscono finanziamenti e rimborsi provenienti dai suddetti contributi.
5. Il sistema attuale, basato su casse di disoccupazione pubbliche e private, si è dimostrato valido. I compiti della casse sono disciplinati dall'articolo 81 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Le casse di disoccupazione ricevono indennità commisurate alle prestazioni che forniscono. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha concluso una convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse (art. 92 cpv. 6 LADI e art. 122b dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione), per garantire la massima efficienza nell'attuazione della LADI sotto il profilo dei costi. Da quando, nel 2000, è stata introdotta la prima convenzione sulle prestazioni, l'efficienza attuativa è nettamente migliorata, grazie alla concorrenza tra le casse innescata da un sistema di incentivi legato alle prestazioni. Un certo livello di concorrenza tra le casse di disoccupazione è perciò auspicabile. La SECO verifica regolarmente il funzionamento del sistema delle indennità versate alle casse e, se necessario, interviene con dei correttivi. Attualmente, in vista della prossima convenzione di prestazioni, anche l'efficienza del sistema vigente è oggetto di valutazione.
6. I contributi che datori di lavoro e lavoratori sono tenuti a versare in virtù di un CCL a cui è stata conferita obbligatorietà generale sono destinati alle casse - gestite pariteticamente dai partner sociali - e non ai sindacati o alle associazioni dei datori di lavoro. Le associazioni possono tuttavia percepire dalle casse rimborsi o finanziamenti, e in questo caso devono dimostrare che le spese sono state effettuate per motivi conformi agli scopi dei contributi. L'ammontare di queste spese deve almeno corrispondere alla somma dei finanziamenti ricevuti, ed essere equivalente ai rimborsi di cui può beneficiare anche chi non fa parte di un'associazione che ha aderito a un CCL dichiarato di obbligatorietà generale. L'utilizzo dei contributi legati al conferimento dell'obbligatorietà generale sottostà alla sorveglianza della SECO o delle autorità cantonali preposte. A livello nazionale, le entrate delle CP costituite nel quadro di un CCL a cui è stata conferita l'obbligatorietà generale ammontano all'incirca a 100 milioni di franchi.
Le sovvenzioni relative all'attuazione della legge sui lavoratori distaccati (LDist) non sono versate ai sindacati, bensì alle CP, che le amministrano secondo criteri paritetici. In relazione alla LDist nel 2016 sono stati erogati 5,8 milioni di franchi, sul cui uso vigila la SECO.
Nell'ambito del loro mandato di attuazione della LADI, nel 2015 le casse di disoccupazione dei sindacati hanno ricevuto 67,1 milioni di franchi a titolo di indennità per i loro oneri amministrativi.
Nel caso dei due ultimi importi menzionati si tratta di indennità versate per l'adempimento di compiti pubblici.
7. Come accennato nella risposta 3, secondo il Consiglio federale le norme attuali garantiscono già un'elevata trasparenza riguardo all'impiego di fondi provenienti dai contributi inerenti al conferimento di obbligatorietà generale. La trasparenza non deve essere garantita dai sindacati o dalle associazioni dei datori di lavoro, bensì dalle casse, che sono amministrate pariteticamente dalle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori che aderiscono a un CCL. L'introduzione di ulteriori disposizioni normative potrebbe limitare l'autonomia organizzativa dei partner sociali.
Risposta del Consiglio federale.