17.3284 · Mozione · 2017-05-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rielaborare l'articolo 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera, la cui portata attuale è pressoché nulla, affinché i cittadini naturalizzati che si macchiano dei crimini più gravi - in particolare quelli contro la vita e l'integrità della persona - perdano la cittadinanza svizzera.
Begründung
La cronaca nera ticinese ha di nuovo portato alla ribalta il problema dei crimini commessi da persone naturalizzate e delle possibilità scarse, per non dire inesistenti, di revocare la cittadinanza svizzera.
La naturalizzazione estremamente facilitata per gli stranieri di cosiddetta terza generazione (termine quantomeno ingannevole, poiché uno straniero di "terza generazione" non è affatto uno straniero la cui famiglia vive ininterrottamente in Svizzera da tre generazioni), accettata in votazione popolare, acuisce ulteriormente il problema.
La legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera all'articolo 48 recita: "L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera."
La norma trova applicazione al massimo nei casi di terrorismo o di spionaggio. Ma anche nei casi di terrorismo, la revoca non è imperativa (il Consiglio degli Stati non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Brunner 14.450 in questo senso).
È quindi evidente che la portata dell'attuale articolo 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera è estremamente limitata; per non dire che è vicina allo zero.
Il cittadino naturalizzato che si macchia dei crimini più gravi, in particolare quelli contro la vita e l'integrità della persona, non deve poter mantenere la cittadinanza svizzera. Ciò è peraltro anche nell'interesse della "sicurezza e della reputazione della Svizzera", e contribuisce a dare valore al passaporto elvetico, che premia l'integrazione dello straniero. Chi, da naturalizzato, si macchia di un crimine offende in modo grave la comunità che l'ha accettato come membro a tutti gli effetti, dimostra che la naturalizzazione non era meritata. Pertanto, la cittadinanza svizzera deve, almeno in questi casi estremi, poter essere revocata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore della mozione chiede di modificare l'articolo 48 della legge federale sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0). La revisione totale di questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e il suo articolo 42 riprenderà tale e quale l'articolo 48 LCit. La richiesta avanzata nella mozione riguarda dunque anche il nuovo articolo 42 nLCit.
L'articolo 48 LCit autorizza la Segreteria di Stato della migrazione, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, a revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. L'articolo 41 LCit permette pure di annullare, entro otto anni, la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
Come già illustrato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Romano 14.3705 dell'11 settembre 2014, le condizioni per revocare la cittadinanza svizzera sono molto severe. Oggigiorno ciò è possibile se l'interessato ha commesso reati quali il genocidio e crimini contro l'umanità (art. 264 segg. del Codice penale), crimini di guerra (art. 264b segg. del Codice penale) o crimini contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265 segg. del Codice penale). I reati contro la vita e l'integrità della persona, seppur riprovevoli, non pregiudicano gli interessi o la reputazione della Svizzera in misura tale da giustificare una revoca della cittadinanza. L'articolo 30 dell'ordinanza sulla cittadinanza (RS 141.01), che entrerà anch'essa in vigore il 1° gennaio 2018, precisa inoltre cosa s'intende per "grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera", menzionando esplicitamente, ad esempio, il genocidio e i crimini contro l'umanità, i crimini contro lo Stato e la difesa nazionale nonché l'oltraggio a uno Stato estero. Il Consiglio federale ritiene pertanto sproporzionata l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 48 LCit ad altri reati.
Inoltre, la richiesta dell'autore della mozione riguarda soltanto le persone naturalizzate. Come già sostenuto a più riprese dal Consiglio federale in risposta a vari interventi parlamentari, questa distinzione tra cittadini che hanno acquisito per legge la cittadinanza svizzera e quelli che l'hanno acquisita per decisione dell'autorità è contraria alla Costituzione federale e al diritto internazionale. Tutti gli Svizzeri devono avere i medesimi diritti e doveri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.