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17.3293 · Interpellanza · 2017-05-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il 27 aprile 2017 il quotidiano "24 heures" ha rivelato che il Ministero pubblico del Cantone di Vaud sta conducendo un'inchiesta per truffa per mestiere commessa ai danni della Cassa cantonale di disoccupazione del Cantone. Sarebbero coinvolti una decina di datori di lavoro e due collaboratori di un sindacato, per un totale di circa 3 milioni di franchi sottratti.

La legislazione federale sulla disoccupazione prevede un'indennità per insolvenza, che permette di coprire al massimo quattro mesi di perdita di salario nel caso in cui un datore di lavoro sia insolvente. L'indennità è versata direttamente ai lavoratori, a condizione che il lavoro sia stato svolto.

La truffa risiede nel fatto che i datori di lavoro avrebbero aggiunto alla lista dei lavoratori non pagati alcuni dipendenti fittizi in modo da far aumentare l'importo delle indennità. La Cassa cantonale di disoccupazione avrebbe quindi versato, a sua insaputa, indennità per insolvenza a molti lavoratori inesistenti.

Oltre alle questioni penali, sembrano porsi altri problemi per quanto concerne le modalità di concessione dell'indennità per insolvenza. Il quotidiano "24 heures" del 3 maggio 2017 riporta che, in base alle direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la cassa di disoccupazione ha solo l'obbligo di verificare la verosimiglianza della situazione. In altri termini, il datore di lavoro insolvente deve semplicemente rendere verosimile che i dipendenti hanno lavorato per lui, la cassa di disoccupazione non effettua ricerche particolari. Sembrerebbe inoltre che le direttive della SECO consentano espressamente a una persona senza permesso di lavoro e senza titolo di soggiorno valido di ricevere un'indennità per insolvenza.

1. Mentre gli enti pubblici, d'intesa con le parti sociali, sviluppano delle strategie per contrastare il lavoro nero, non sarebbe necessario rivedere le direttive della SECO sull'indennità per insolvenza?

2. In che modo il Consiglio federale può giustificare il fatto che delle persone senza permesso di soggiorno né di lavoro e che non hanno mai versato contributi alle assicurazioni sociali possano beneficiare dell'indennità per insolvenza?

3. Il criterio di verosimiglianza previsto nelle direttive della SECO è ancora adeguato nell'attuale contesto economico?

Stellungnahme des Bundesrates

L'indennità per insolvenza, che si basa sull'articolo costituzionale riguardante la protezione dei lavoratori (art. 110 cpv. 1 lett. a della Costituzione federale), serve a coprire per un massimo di quattro mesi i crediti salariali del lavoratore per la prestazione fornita a un datore di lavoro insolvente. In seguito al versamento dell'indennità, nella procedura di esecuzione e fallimento la cassa di disoccupazione addebita al datore di lavoro l'importo totale che ha versato al lavoratore.

1. Il Consiglio federale, che considera prioritaria la lotta contro il lavoro nero, segue con grande attenzione l'inchiesta penale aperta nel Cantone di Vaud contro i datori di lavoro del settore della costruzione sospettati di aver truffato l'assicurazione contro la disoccupazione richiedendo l'indennità per insolvenza per lavoratori fittizi. Constata al riguardo che le direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sono conformi alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e non ostacolano il perseguimento penale contro i lavoratori e i datori di lavoro che infrangono le norme contro il lavoro nero. Tuttavia, la SECO preciserà nelle sue direttive che gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno l'obbligo di segnalare ogni violazione della legge sul lavoro nero (RS 822.41) alle autorità competenti, le quali agiranno di conseguenza.

2. La LADI subordina il diritto all'indennità per insolvenza anche all'esistenza di un'attività salariata, ma non esige il rispetto del versamento dei contributi sociali da parte del datore di lavoro. Inoltre, non è richiesta l'esistenza di un permesso di lavoro valido, contrariamente a quanto previsto per l'indennità di disoccupazione, che lo richiede formalmente per collocare l'assicurato sul mercato del lavoro. Nello stato giuridico attuale non è dunque possibile privare un lavoratore del suo diritto legittimo al salario per il lavoro svolto e, di conseguenza, all'indennità per insolvenza nel caso in cui il suo datore di lavoro abbia violato la legislazione in materia di diritto degli stranieri e delle assicurazioni sociali.

3. Secondo l'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.02) la cassa di disoccupazione versa l'indennità per insolvenza se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. Questo requisito, che si situa tra la semplice asserzione e la prova incontestabile, è legato al bisogno di protezione del lavoratore che, non avendo accesso ai documenti dell'impresa, è spesso obiettivamente impossibilitato a fornire la prova rigorosa del suo diritto al salario. Ciò non significa però che la cassa versa l'indennità per insolvenza senza procedere a verifiche. Secondo le direttive della SECO, se i documenti presentati dal lavoratore non rappresentano un indizio sufficiente per la verosimiglianza dei crediti dichiarati, la cassa deve rivolgersi direttamente al datore di lavoro o all'ufficio delle esecuzioni per ricevere maggiori informazioni. Nel diritto in materia di assicurazioni sociali il dubbio non viene interpretato a favore all'assicurato. Se né l'assicurato né la cassa riescono a provare o a stabilire in modo sufficientemente verosimile che l'assicurato ha effettivamente lavorato per un datore di lavoro insolvente, la cassa deve negare il versamento dell'indennità per insolvenza.

Per concludere, è opportuno rilevare che in qualsiasi assicurazione sociale o privata esiste il rischio di abusi. Le misure destinate a contrastarle non devono però finire per privare gli assicurati dei loro diritti legittimi. Di fronte a un tentativo deliberato di truffare l'assicurazione mediante stratagemmi fraudolenti è praticamente impossibile evitare il rischio di abusi nonostante verifiche efficaci.

Risposta del Consiglio federale.