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17.3331 · Mozione · 2017-05-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare l'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RS 916.140), introducendo una disposizione che permette di distribuire su varie annate, vitigni e particelle le quote di produzione in caso di catastrofi naturali, in particolare di gelata della vigna.

Begründung

Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 6 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino, la produzione della vigna è limitata a livello di quantità e per particella. Tale restrizione, di per sé discutibile, lo è tanto più in caso di catastrofi naturali come quelle occorse agli agricoltori svizzeri ad aprile 2017.

In effetti in seguito al gelo alcune particelle non produrranno alcun frutto nel 2017 e le perdite non potranno, per motivi puramente regolamentari, essere compensate da raccolti migliori di anni successivi o di particelle meno danneggiate.

Per far fronte a questa situazione si propone di introdurre una clausola che permetta di distribuire le quote annuali non prodotte sugli anni successivi, almeno qualora l'assenza di produzione sia legata a un fenomeno climatico imprevedibile (gelo, grandine, ecc.). Inoltre si deve permettere di recuperare la produzione su particelle o vitigni che non siano stati danneggiati.

In tal modo gli agricoltori potranno compensare almeno parzialmente la perdita dovuta al gelo grazie a una migliore produzione negli anni seguenti, limitando il ricorso al sostegno pubblico.

Infine i timori che potrebbero sorgere riguardo alla qualità della produzione devono essere relativizzati.

La qualità dipende da numerosi fattori, tra cui vi è la limitazione della produzione. Deriva inoltre dalle scelte e dalla responsabilità individuale dei viticoltori e cantinieri a dipendenza delle tipologie di vino e in funzione di contingenze esterne.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sull'agricoltura suddivide i vini svizzeri in tre classi: vini a denominazione d'origine controllata (DOC), vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT). Le rese massime di uva vinificata in vino DOC sono fissate dai Cantoni nel quadro dei limiti stabiliti, tenendo conto delle condizioni di produzione specifiche delle diverse regioni, dal Consiglio federale. Quest'ultimo fissa le rese massime per i vini con indicazione geografica tipica.

Per quelli da tavola non ne vengono fissate. Le rese massime, come i tenori minimi naturali in zucchero dell'uva, sono misure di promozione della qualità che contribuiscono a mantenere e ad accrescere la fama delle denominazioni e sono applicate da tutti i viticoltori e cantinieri.

I limiti di resa per i vini DOC stabiliti nell'ordinanza sul vino permettono di produrre il 145 per cento circa del consumo annuo di vini svizzeri. Considerando le rese massime che i Cantoni sono tenuti a fissare per vitigno ai sensi della legislazione federale, la produzione annua potrebbe raggiungere il 128 per cento del consumo. I Cantoni controllano i limiti di resa tramite certificati di produzione forniti per gestore o proprietario di vigneti concernenti l'insieme delle rispettive particelle di un determinato vitigno in un Comune. Pertanto già ora è possibile effettuare delle compensazioni tra le particelle di un certificato. Per ottenere la qualità auspicata dai consumatori, che è rapportata ai prezzi dei vini DOC svizzeri, i viticoltori tuttavia regolano il carico delle vigne affinché l'uva incantinata abbia tutte le caratteristiche qualitative richieste per essere vinificata in vini di questa classe. In tal modo, a prescindere dal fatto che l'annata sia buona o no, la produzione indigena corrisponde al consumo di vini svizzeri.

Le norme di produzione vigenti prevedono già la possibilità di costituire scorte di vino. Rendere più flessibili le disposizioni federali in materia di limiti di resa non è necessario per permettere alle aziende vitivinicole di adottare disposizioni che anticipino le fluttuazioni del raccolto, comprese quelle dovute a eventi meteorologici particolari. Ciò non sarebbe peraltro privo di rischi per la qualità e la tipicità dei vini DOC che i consumatori si attendono.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.