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Le autorità di perseguimento penale possono eludere il quadro dello Stato di diritto del CPP conferendo mandati al Servizio delle attività informative?

17.3334 · Interpellanza · 2017-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel contesto del caso del presunto agente del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Daniel M., si pongono questioni fondamentali di Stato di diritto in merito alla collaborazione tra le autorità di perseguimento penale e il Servizio delle attività informative. Prego il Consiglio federale di rispondere in generale a tali domande e (per quanto possibile) di completare concretamente le risposte fornite sul caso in questione sia sul piano dell'attuale quadro legale sia su quello della nuova legge federale sulle attività informative (LAIn), non ancora in vigore. Lo invito pure a citare brevemente gli eventuali pareri o pubblicazioni pertinenti di cui è a conoscenza che sostengono un'altra posizione.

1. Le autorità inquirenti possono utilizzare, nel quadro del perseguimento penale, le informazioni che il SIC ha acquisito di propria iniziativa? A quali condizioni?

2. Possono conferire mandati al SIC al fine di fondare un sospetto iniziale sufficiente per avviare indagini (preliminari)? Che tipo di mandati possono essere?

3. Possono conferire mandati al SIC dopo l'avvio di indagini (preliminari)? Che tipo di mandati possono essere? In quale forma possono essere utilizzate le eventuali informazioni ottenute nell'ambito del perseguimento penale e di un processo?

4. Le autorità inquirenti possono eludere le restrizioni poste dal Codice di procedura penale (CPP) in materia di mezzi d'indagine o misure coercitive conferendo mandati al SIC o domandandogli informazioni? In caso affermativo, in che modo è garantito il rispetto delle garanzie del CPP? In caso negativo, quali sarebbero le conseguenze (p. es. inutilizzabilità delle informazioni, sanzioni nei confronti delle persone coinvolte)?

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore dell'interpellanza invita il Consiglio federale a rispondere alle sue domande sia in maniera generale sia in relazione a un caso concreto di cui si stanno occupando varie istituzioni. Il Consiglio federale non può esprimersi in merito al caso concreto. Per quanto riguarda le domande poste in generale prende posizione come segue, fondandosi sul diritto vigente e futuro:

1. Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) non esclude l'utilizzo di tali informazioni da parte delle autorità penali. Secondo la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), in determinati casi il SIC è persino obbligato a trasmettere informazioni alle autorità penali. La legge del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° settembre 2017) non modificherà la situazione.

2./3. Né l'attuale quadro normativo né la LAIn prevedono che le autorità di perseguimento penale possano conferire mandati al SIC ai fini citati nelle domande. Il SIC fonda la sua attività sulla base legale che lo concerne e adotta le misure preventive necessarie a individuare tempestivamente i pericoli legati al terrorismo, alle attività informative illegali, all'estremismo violento e alla violenza. Nell'ambito di indagini o istruzioni le autorità inquirenti possono acquisire informazioni utili da altre autorità, che conformemente all'articolo 44 CPP sono tenute a prestare la cosiddetta assistenza giudiziaria nazionale. Nel quadro di tale assistenza giudiziaria, l'autorità richiesta può, nell'esercizio del suo mandato legale, adottare provvedimenti utili al procedimento penale e comunicarne l'esito alle autorità inquirenti. Ciò vale anche per il SIC.

4. Come indicato, la legge non prevede che le autorità di perseguimento penale possano conferire mandati al SIC. Se le informazioni raccolte dal SIC fanno sorgere il sospetto di un reato grave, la competente autorità inquirente è obbligata ad avviare un'istruzione penale. Le prove assunte utilizzando metodi vietati non possono essere mai utilizzate, mentre quelle raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che condizionano la validità possono essere utilizzate se ciò è indispensabile per far luce su reati gravi (art. 141 cpv. 2 CPP).

Le autorità di perseguimento penale non possono pertanto eludere i limiti posti dal CPP quanto ai mezzi di indagini o alle misure coercitive consentite. Le garanzie del CPP devono essere sempre rispettate.

Risposta del Consiglio federale.

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