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17.3342 · Interpellanza · 2017-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Prego il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il nuovo articolo 19 dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT) intende finalmente permettere ai titolari di un permesso F, N o S di ottenere una carta SIM prepagata. Conferma di voler mantenere questa normativa come proposta nell'ambito della revisione in corso?

2. Ritiene problematico che i fornitori di servizi di telecomunicazione presuppongano l'insolvenza dei titolari di permessi F, S o N e pertanto rendano loro difficile l'accesso alle offerte di abbonamento per la telefonia?

3. Vede una contraddizione tra questa situazione e l'applicazione dell'articolo 13 della Costituzione federale?

4. È disposto a impartire istruzioni chiare ai fornitori affinché i titolari di un permesso F, S o N abbiano accesso ai servizi di telefonia alla stregua del resto della popolazione, ponendo in particolare fine alle cauzioni o al rifiuto di fornire un telefono pagabile a rate mensili?

Begründung

L'articolo 19a OSCPT prevede che in occasione della vendita di carte SIM prepagate i fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscano che i dati personali dei clienti siano registrati sulla scorta di un documento d'identità valido per passare il confine svizzero. I titolari di un permesso F, N o S non soddisfano tale requisito e pertanto i fornitori rifiutano di vendere loro carte SIM prepagate. La revisione in corso dell'ordinanza prevede di porre fine a questa esclusione.

Attualmente gli interessati non possono fare altro che optare per un abbonamento. Ma anche in questo caso i fornitori pongono ostacoli per prevenire i mancati pagamenti, associati in particolare ai detentori di un permesso F. Secondo alcuni media, Swisscom accetta di stipulare un contratto soltanto se il cliente versa una cauzione di 1000 franchi; Sunrise accetta di entrare in materia solo se il contratto non prevede rate mensili per l'acquisto di uno smartphone, mentre Salt rifiuta di concludere contratti. Secondo la Costituzione, ognuno ha diritto al rispetto della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni (art. 13). Nel presente caso, sembra evidente che questo diritto è negato a determinate persone, tutte del settore dell'asilo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo il vigente articolo 19a dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT; RS 780.11), non è possibile rilasciare carte SIM prepagate ai titolari di un libretto F, N o S. Per contro, nessuna restrizione legale è prevista, né ora né in futuro, per le offerte di abbonamento. La suddetta ordinanza è attualmente oggetto di una revisione totale nel quadro dell'attuazione della nuova legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; FF 2016 1675), adottata dal Parlamento il 18 marzo 2016, ma non ancora in vigore. Un avamprogetto di OSCPT era in consultazione fino al 29 giugno 2017 unitamente ad altre quattro ordinanze d'esecuzione della LSCPT. L'attuale articolo 19 dell'avamprogetto prevede che, per i servizi di telefonia mobile, i fornitori di servizi di telecomunicazione e i rivenditori di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l'identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d'identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201). Quest'ultima disposizione include non soltanto i titolari di un permesso F, N o S, citati dall'autore dell'interpellanza, ma anche, tra gli altri, i detentori di un permesso G, ossia i frontalieri. Il tenore della nuova disposizione va pertanto nel senso dell'interpellanza.

2.-4. Il Consiglio federale mira in generale a che tutti gli abitanti della Svizzera dispongano, a costi ridotti, di un accesso senza discriminazioni e barriere a un'infrastruttura di rete di elevata qualità e a contenuti, servizi e applicazioni innovativi (secondo obiettivo prioritario della Strategia "Svizzera digitale", FF 2016 3515, n. 3). Di fatto le persone non collegate al mondo moderno della comunicazione non possono o possono solo limitatamente approfittare dei diritti fondamentali alla tutela del traffico delle telecomunicazioni (art. 13 della Costituzione) e alla libertà d'informazione (art. 16 della Costituzione). Non è tuttavia possibile stabilire in generale se l'impossibilità di ottenere un cellulare o un corrispondente contratto (prepagato o su abbonamento) tanga effettivamente nel singolo caso i citati diritti fondamentali.

Le prassi introdotte dai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) per i collegamenti alla rete mobile mirano a minimizzare le perdite finanziarie dovute all'insolvenza dei clienti. I FST operano in un mercato di libera concorrenza e pertanto, in virtù del principio fondamentale della libertà economica (art. 27 della Costituzione), possono in linea di massima decidere liberamente con chi desiderano concludere un contratto e a quali condizioni.

Con la modifica in questione dell'OSCPT, il Consiglio federale mira in linea di principio ad eliminare un ostacolo all'accesso alla società dell'informazione. La legislazione in vigore non prevede tuttavia alcuna base che gli permetta di obbligare i FST a concludere contratti di telefonia mobile (prepagati o su abbonamento) e di definire le condizioni. In particolare, le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) relative al servizio universale non sono applicabili, in quanto riguardano solo la rete fissa. A tale proposito va tuttavia aggiunto che persino nell'ambito del servizio universale vi è la possibilità di esigere garanzie in caso di dubbi in merito alla solvibilità del cliente (art. 23 cpv. 3 dell'ordinanza 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione; RS 784.101.1).

Risposta del Consiglio federale.