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Contrassegno elettronico. Sistema di calcolo e di rimborso con importi maggiori per i veicoli immatricolati all'estero, come per il pedaggio in Germania

17.3363 · Postulato · 2017-05-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, nel quadro dell'elaborazione del progetto relativo all'introduzione di un contrassegno elettronico, la possibilità di introdurre un sistema di calcolo e di rimborso, per cui i veicoli con targa di controllo estera devono versare una tassa più elevata per l'utilizzazione delle strade nazionali (o ricevere meno rimborsi) rispetto ai veicoli con targa di controllo svizzera.

Begründung

Il Parlamento ha conferito al Consiglio federale l'incarico di elaborare un progetto relativo all'introduzione di un contrassegno elettronico. Sulla base della tecnica menzionata nel rapporto del Consiglio federale, è prevista la sostituzione del contrassegno adesivo con un sistema collegato alla targa del veicolo. Un tale sistema comporta diversi vantaggi nell'ambito dei controlli e della gestione (targhe trasferibili, ecc.), ma anche costi d'investimento necessari.

Il contrassegno deve avere lo stesso prezzo per veicoli svizzeri ed esteri. Tuttavia, deve essere superiore a quello attuale. Al detentore del veicolo svizzero deve essere in seguito restituita una parte del prezzo d'acquisto con una corrispondente riduzione della tassa sui veicoli a motore (come avviene per il pedaggio in Germania). Nel complesso, per i veicoli con targa di controllo svizzera il prezzo per il contrassegno rimarrebbe invariato, mentre per quelli con targa di controllo estera vi sarebbe un aumento del costo del contrassegno e di conseguenza maggiori contributi al finanziamento delle strade nazionali. Tale distinzione è giustificata poiché i veicoli esteri (in particolare quelli diesel) approfittano del prezzo inferiore del carburante nell'area vicino al confine, contribuendo in tal modo ai costi della rete delle strade nazionali esclusivamente con l'acquisto del contrassegno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la mozione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati 16.3009, "Contrassegno elettronico", del 18 febbraio 2016, il Consiglio federale era stato incaricato di presentare al Parlamento, entro la fine del 2017, un progetto relativo all'introduzione del contrassegno elettronico. Il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha posto in consultazione il relativo disegno di legge.

La proposta prevede la sostituzione del contrassegno adesivo con un contrassegno elettronico, senza aumento del prezzo e senza introduzione di un contrassegno di breve durata. Contrariamente a quanto chiesto nel postulato, non è previsto un rimborso parziale della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali ai detentori di veicoli svizzeri mediante una riduzione della tassa sui veicoli a motore. Dato che nel 2013 l'elettorato ha respinto l'aumento del prezzo del contrassegno stradale, la tassa annua di 40 franchi rimane invariata e non viene aumentata per finanziare il contrassegno a breve durata per gli utenti occasionali. Per il momento occorre attendere i risultati della procedura di consultazione.

Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri, le parti si impegnano a non adottare misure discriminatorie (art. 1 cpv. 3 dell'accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; RS 0.740.72). Per sgravare i propri cittadini, la Germania non prevede il rimborso dei pedaggi bensì la riduzione dell'imposta nazionale sugli autoveicoli. In tal modo si evita una discriminazione diretta. A maggio 2017 la Commissione europea ha dato il via libera all'introduzione del pedaggio per le autovetture in Germania. Tuttavia, la sua attuazione sembra essere ancora incerta. Mediante un'azione legale dinanzi alla Corte europea, l'Austria intende chiarire se il pedaggio per le autovetture, nella sua forma prevista, discrimini i conducenti esteri. Il Consiglio federale osserva la situazione. Come dichiarato già in precedenti occasioni, in tale ambito il Consiglio federale rimane a stretto contatto con il governo tedesco e l'Unione europea (cfr. interpellanza Amherd 16.4051 del 15 dicembre 2016).

In Svizzera non sarebbe possibile adottare la soluzione tedesca in quanto la tassa sui veicoli a motore viene riscossa a livello cantonale. L'attuazione del postulato mediante la riduzione della tassa sui veicoli a motore rappresenterebbe in un'ingerenza inammissibile nella sovranità fiscale cantonale. La riduzione o il rimborso di altre imposte federali con scopo d'impiego simile, come l'imposta sugli autoveicoli o quella sugli oli minerali, sarebbero difficilmente applicabili e controllabili e comporterebbero oneri d'esecuzione sproporzionati per l'economia e l'amministrazione.

L'effetto discriminatorio del pedaggio tedesco, regolarmente oggetto di discussione, è mitigato in modo decisivo dall'opzione prevista del contrassegno di breve durata per i conducenti esteri. Nell'ipotesi contraria, gli utenti occasionali, in particolare i conducenti esteri, sarebbero chiaramente svantaggiati rispetto a quelli abituali. Se le minori entrate devono essere compensate, l'introduzione a posteriori del contrassegno di breve durata comporta in ogni sistema una diminuzione delle entrate oppure un aumento della tassa annua. Inoltre, una tariffa differenziata in funzione della durata di utilizzazione implica inevitabilmente costi d'esercizio più elevati.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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