17.3378 · Interpellanza · 2017-06-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
SIX è una società anonima di diritto svizzero il cui azionariato è composto principalmente da grandi banche, banche commerciali e di gestione, banche straniere e banche cantonali.
SIX gestisce la piattaforma Terravis, che permette a determinati gruppi di utenti di accedere, a livello svizzero, a dati immobiliari dettagliati concernenti, ad esempio, le cartelle ipotecarie e i piani catastali della misurazione ufficiale. I gruppi di utenti autorizzati sono in particolare banche e assicurazioni.
Terravis propone agli istituti di credito anche la gestione fiduciaria delle cartelle ipotecarie registrali.
Infine, sul sito www.terravis.ch si può leggere che è stato avviato un progetto di estensione. Quando le condizioni giuridiche saranno adempiute, Terravis metterà in rete dati supplementari del registro fondiario dei vari Cantoni e di altri registri:
- dati catastali delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (restrizioni di diritto pubblico della proprietà);
- dati del registro degli edifici e delle abitazioni;
- valori fiscali e assicurativi degli edifici.
1. Quali condizioni giuridiche Terravis dovrà adempiere per ottenere e mettere in rete i dati supplementari menzionati sul suo sito Internet?
2. Queste condizioni giuridiche riguardano la legislazione federale? In caso affermativo, quando un progetto di legge sarà sottoposto al Parlamento?
3. Il Consiglio federale ritiene opportuno, in particolare sul piano della protezione dei dati, che una società commerciale privata disponga di una piattaforma che riunisce una serie di informazioni essenziali concernenti il territorio, la proprietà, gli edifici, le abitazioni, l'imposizione dei fondi, ecc.?
4. La Confederazione ha mai contribuito al finanziamento dello sviluppo della piattaforma Terravis? In caso affermativo, su quale base legale si è fondata? Qual è l'importo totale finora investito?
5. In virtù dell'articolo 953 del Codice civile, la gestione del registro fondiario compete ai Cantoni. E secondo l'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza sul registro fondiario, un'informazione può essere rilasciata soltanto in relazione a un fondo determinato. Le prestazioni attuali e il progetto di estensione di Terravis sono compatibili con queste disposizioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dietro impulso iniziale della Confederazione, SIX Terravis SA sta attualmente realizzando due progetti in collaborazione con i Cantoni: da un lato, l'accesso in rete ai dati del registro fondiario tramite un portale informativo, dall'altro, le comunicazioni e transazioni elettroniche con gli uffici del registro fondiario tramite una piattaforma alternativa secondo l'articolo 40 capoverso 2 dell'ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Il presente intervento parlamentare verte sul primo progetto. Sulla sua piattaforma accessibile su Internet, SIX Terravis SA annuncia la sua intenzione di ampliare il portale informativo aggiungendo i dati relativi al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP), quelli del registro degli edifici e delle abitazioni, dei valori fiscali e assicurativi degli edifici. La Confederazione non è associata a questo ampliamento, reso possibile unicamente dalla collaborazione dei Cantoni interessati.
Il catasto RDPP repertoria le restrizioni che, conformemente alle disposizioni del Codice civile, non sono menzionate nel registro fondiario (art. 16 cpv. 1 della legge federale sulla geoinformazione, LGI; RS 510.62). Questo catasto mira a rendere "accessibili a un largo pubblico ... le informazioni in merito ai pertinenti diritti e alle pertinenti restrizioni" (FF 2006 7208). Gli orientamenti strategici del catasto RDPP e le esigenze minime in materia di organizzazione, gestione, armonizzazione e qualità dei dati, metodi e procedure sono fissati dalla Confederazione (RS 510.622.4); la tenuta dei dati del suddetto catasto, la sua organizzazione e l'accesso al suo contenuto incombono ai Cantoni. I dati che lo compongono sono pubblici (art. 21 e 22 nonché allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione; RS 510.620). Il suo contenuto è considerato noto (art. 17 LGI).
Il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) è tenuto dall'Ufficio federale di statistica per scopi di statistica, ricerca, pianificazione e per eseguire compiti legali. L'utilizzo e la comunicazione dei dati registrati nel REA sono retti dall'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA; RS 431.841) e dal suo allegato. Determinate informazioni di questo registro concernenti gli edifici e le abitazioni, quali gli identificatori dell'edificio o delle abitazioni, il numero dell'edificio o dell'abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune, il Comune politico o le dimensioni dell'edificio, sono pubblicate in Internet dall'Ufficio federale di statistica (art. 16 OREA). Una volta pubblicate, sono liberamente utilizzabili da tutti.
Infine, i Cantoni possono integrare nel registro fondiario i valori fiscali e assicurativi nella descrizione del fondo (art. 20 cpv. 1 lett. f ORF). In tal caso, questi dati sono accessibili a chiunque, anche senza far valere un interesse (art. 970 cpv. 2 n. 1 del Codice civile). I Cantoni possono consentire l'accesso pubblico via Internet (art. 27 cpv. 1 ORF).
Il quadro giuridico attuale permette pertanto a SIX Terravis SA di mettere in rete questi dati sul suo portale in collaborazione con i Cantoni. In ogni caso, questi dati, che non appartengono al registro fondiario in senso stretto e dei quali gli uffici del registro fondiario non sono in alcun modo responsabili, non hanno nessuno degli effetti giuridici del registro fondiario (art. 20 cpv. 2 ORF).
2. Come indicato nella risposta alla domanda 1, le basi legali federali esistono già. Non si prevede di presentare alcun disegno di legge su questa tematica.
3. Il ricorso a privati nella gestione del registro fondiario informatizzato rispetta il quadro legale ed esiste una doppia vigilanza della Confederazione (art. 6 ORF) e dei Cantoni, che sono detentori dei dati del registro fondiario. La protezione dei dati è garantita in particolare dalle norme dettagliate dell'ORF (art. 26 segg. ORF). Inoltre, i dati in questione - ossia quelli del catasto RDPP, del REA nonché i valori fiscali e assicurativi - sono accessibili al pubblico.
Il Consiglio federale è favorevole alla corrispondente informatizzazione della gestione dei dati del registro fondiario nonché delle informazioni riguardanti il suolo.
4. No.
5. Nell'ambito del registro fondiario, sono i Cantoni a decidere se utilizzare i servizi di SIX Terravis SA e in che misura. La loro competenza di gestire il registro fondiario in virtù dell'articolo 953 del Codice civile non è pertanto toccata. L'articolo 26 capoverso 2 ORF, cui si riferisce l'autore dell'interpellanza, riguarda i dati del registro fondiario per cui non è necessario rendere verosimile un interesse. Conformemente a questa disposizione, un'informazione può essere fornita soltanto in relazione a un determinato fondo. L'attività attuale e i progetti di ampliamento di SIX Terravis SA devono rispettare pienamente questa regola, nella misura in cui i dati pubblicati sono tratti dal registro fondiario. Questa disposizione non si applica invece ai servizi del portale informativo destinati a gruppi ristretti di utenti. In questi casi, si tratta di un accesso ampliato (art. 28 ORF), che può riferirsi non soltanto a un determinato fondo, ma anche a persone (cfr. FF 2001 5134); la portata dell'accesso è retta da convenzioni.
Risposta del Consiglio federale.