17.3396 · Interpellanza · 2017-06-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
I club sportivi amatoriali che versano compensi modesti si vedono messi in pericolo a seguito del cambiamento di prassi deciso il 14 ottobre 2015 per quanto concerne l'assicurazione infortuni obbligatoria. Da questa data infatti i club sportivi sono considerati datori di lavoro (!) e devono assumersi i rischi finanziari in caso di infortunio. Sapendo che si tratta anche di club di prima e seconda lega, si può facilmente capire che questo rischio è spesso troppo grande. Il fatto che le casse di compensazione regionali abbiano prassi diverse per quanto concerne la franchigia non fa che rendere ancora più complessa la situazione. In caso d'infortunio durante una partita, l'assicurazione infortuni tenta di rivalersi sull'assicurazione di responsabilità civile dell'autore del fallo e questo non fa che aumentare i casi di controversia e le relative procedure legali, lunghe e costose.
Nell'interesse dello sport amatoriale, che fornisce un importante contributo allo sviluppo sociale e all'integrazione dei nostri giovani trasmettendo loro valori quali il rispetto e risvegliando in loro il piacere dello sforzo, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. È disposto a rivedere integralmente questa prassi?
2. Se no, è disposto a emanare direttive e regole chiare sull'importo massimo dei compensi che i club possono versare senza essere automaticamente assoggettati alla LAINF e/o all'AVS?
3. È disposto a studiare un procedura che limiti l'onere amministrativo di questo cambiamento per i club sportivi amatoriali?
4. È disposto a rivedere la prassi del trasferimento dei costi degli infortuni all'assicurazione di responsabilità civile dell'autore (in caso di fallo durante una partita)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e la relativa ordinanza (RS 832.202) prevedono che tutti i lavoratori occupati in Svizzera siano assicurati d'obbligo contro le malattie e gli infortuni professionali e, se lavorano presso lo stesso datore di lavoro per almeno otto ore alla settimana, anche contro gli infortuni non professionali. Uno sportivo che percepisce un salario da parte di un club risponde alla definizione di lavoratore sviluppata dalla giurisprudenza e di conseguenza dovrà essere assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni secondo la LAINF. La legislazione in materia non è cambiata negli ultimi anni.
Il cambiamento di prassi in vigore dal 14 ottobre 2014 al quale fa riferimento l'autore dell'interpellanza riflette la modifica dell'articolo 34d capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101). Si tratta dell'unica modifica decisa in quella data nell'ambito delle assicurazioni sociali e ha conseguenze dirette sull'assicurazione contro gli infortuni. A partire da quella data, infatti, per le persone di meno di 25 anni impiegate in economie domestiche private che non percepiscono più di 750 franchi l'anno per datore di lavoro non è più obbligatorio assicurarsi. Questa modifica, tuttavia, non ha avuto alcun effetto sui club sportivi che, a partire dal momento in cui vengono considerati come datori di lavoro, devono assicurare il loro personale nei contesti previsti dalla LAINF. È possibile che in seguito a questa nuova disposizione le casse di compensazione abbiano leggermente adattato le rispettive prassi e di conseguenza anche i metodi di controllo, ma ad ogni modo ciò non ha comportato nessun cambiamento per i club sportivi negli ultimi anni. Il Consiglio federale non prevede quindi di modificare le basi legali.
2. L'articolo 95 capoverso 1bis LAINF prevede già che il datore di lavoro non sia tenuto a pagare i premi quando occupa esclusivamente lavoratori con reddito di scarsa entità (attualmente al massimo 2300 franchi all'anno) ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10). Questi dipendenti sono assicurati automaticamente. In caso di infortunio se ne fa carico la cassa suppletiva LAINF e il datore di lavoro deve pagare i premi con effetto retroattivo fino a un massimo di cinque anni. Per esentare i club sportivi dall'obbligo di assicurazione sancito dalla LAINF fino a un importo superiore a quello attualmente in vigore sarebbe necessaria una modifica di legge. Una modifica che contraddirebbe gli sforzi sinora compiuti nella lotta al lavoro nero e che provocherebbe gravi strappi al principio della parità di trattamento fra le varie categorie di datori di lavoro. Il Consiglio federale non intende quindi emanare direttive che vadano nel senso desiderato dall'autore dell'interpellanza.
3. Né nella LAINF né nella LAVS sono state apportate modifiche che hanno causato un cambiamento della prassi degli assicuratori. Poiché concerne solo le economie domestiche private, la modifica dell'articolo 34d OAVS di cui alla risposta 1 non ha avuto alcun effetto sui club sportivi. Tutti i datori di lavoro sono tenuti a concludere una polizza assicurativa LAINF per i propri dipendenti e a comunicare all'assicuratore all'inizio dell'anno civile la massa salariale dell'anno precedente. Dopodiché l'assicuratore esegue i calcoli necessari per stabilire se i premi pagati anticipatamente corrispondono alla massa salariale effettiva. Secondo il Consiglio federale ciò non rappresenta un onere amministrativo insostenibile. Per di più, il datore di lavoro che ha impiegato esclusivamente lavoratori retribuiti con meno di 2300 franchi all'anno non è nemmeno tenuto a farlo, perché dovrà pagare i premi solo in caso di infortunio.
4. A condizioni ben precise e restrittive, gli assicuratori tenuti a fornire le loro prestazioni possono far ricorso contro la persona responsabile del danno. Lo sport infatti non fa eccezione a questo principio fondamentale del diritto della responsabilità civile. Modificando o restringendo le possibilità di ricorso si andrebbero ad alterare i principi del diritto della responsabilità civile. Poiché una revisione di questo tipo è appena fallita, il Consiglio federale non reputa al momento opportuno riproporne una analoga.
Risposta del Consiglio federale.