17.3428 · Mozione · 2017-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di colmare le perdite di guadagno relative all'IVA attualmente esistenti nel traffico transfrontaliero degli acquisti. Devono essere definite delle regolamentazioni con gli Stati limitrofi affinché:
1. al momento del passaggio del confine sia possibile, mediante appositi sistemi informatici, restituire l'IVA del Paese d'acquisto e conteggiare quella del Paese d'importazione oppure
2. l'IVA non venga più restituita, ma al Paese limitrofo venga versato un importo calcolato sulla base dei rilevamenti degli acquisti effettuati.
Begründung
L'interconnessione globale aumenta anche nel settore del consumo privato. Gli acquisti di prima necessità sono effettuati sempre più spesso on line o in centri commerciali al dettaglio più distanti. In tale contesto i confini nazionali assumono un ruolo sempre più secondario. Quotidianamente migliaia di cittadini svizzeri si recano nei Paesi limitrofi per fare acquisti, causando all'economia svizzera perdite miliardarie. Attualmente si parla di oltre 10 miliardi di franchi o dell'11 per cento dell'intera cifra d'affari realizzata nel commercio al dettaglio. Queste persone beneficiano, oltre che di prezzi d'acquisto più bassi, anche della restituzione dell'imposta. Inoltre non pagano dazi e tasse (p. es. tassa di smaltimento anticipata).
Utilizzano la nostra vasta offerta di prestazioni pubbliche, ma contribuiscono solo in parte alle loro elevate spese. Le persone che effettuano i propri acquisti in Svizzera, oltre a pagare prezzi d'acquisto più elevati nonché imposte e tasse, devono assumersi anche queste spese, e ciò anche per importi minimi. Dal punto di vista della politica statale questa situazione è preoccupante e sempre meno sostenibile.
In base alle stime, lo Stato subisce perdite in termini di imposte e tasse per un valore compreso tra 600 milioni e un miliardo di franchi.
Oggi il limite di franchigia per l'importazione in esenzione da IVA di merci dall'estero è fissato a 300 franchi a persona e corsa. Ripartendo bene gli acquisti, le economie domestiche riescono a evitare il pagamento di IVA e tasse. Presso i valichi di confine le code che si formano per richiedere la restituzione degli importi sono sempre più lunghe. Un limite di franchigia più basso prolungherebbe ulteriormente i tempi d'attesa e rappresenterebbe una sfida logistica quasi insormontabile.
Pertanto il Consiglio federale deve definire con i Paesi limitrofi regolamentazioni alternative o eventualmente stipulare appositi accordi.
Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti regolamentazioni:
1. l'IVA non viene più restituita e al Paese limitrofo viene invece versato un importo calcolato sulla base dei rilevamenti degli acquisti effettuati;
2. mediante sistemi informatici adeguati, al passaggio del confine l'IVA vigente del Paese d'acquisto viene conteggiata con quella svizzera. In tal modo viene restituita soltanto la differenza.
La regolamentazione proposta permetterebbe di assoggettare all'IVA tutti gli acquisti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il principio del Paese di destinazione, l'IVA deve essere pagata nel Paese in cui la merce viene esportata, mentre nel Paese di provenienza le esportazioni sono esentate dall'IVA. Tuttavia, per motivi di carattere economico-amministrativo, la maggior parte dei Paesi limitrofi (ad eccezione della Germania) concede l'esenzione dall'imposta sull'esportazione solo a partire da un determinato prezzo minimo d'acquisto.
Il rimborso dell'IVA estera non avviene tramite l'autorità doganale estera al confine, bensì in un secondo tempo tramite il venditore estero o un'impresa di servizi privata (Tax Free).
Le perdite di guadagno relative all'IVA menzionate dall'autore della mozione sono riconducibili, oltre che al rimborso concesso all'esportazione, anche ai limiti di franchigia accordati al momento dell'importazione in Svizzera. I limiti attuali sono in vigore dal 2002 e non sono dunque la causa dell'attuale fiorente turismo degli acquisti. Tali limiti sono stati introdotti per motivi di carattere economico-amministrativo e di reddittività della riscossione. La legislazione sull'IVA prevede espressamente la riscossione dell'imposta secondo questo principio, che per altro corrisponde anche alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (convenzione di Kyoto).
Le diverse aliquote dell'IVA causerebbero problemi in caso di reciproca compensazione. Per via delle aliquote più basse in Svizzera, per le esportazioni dovrebbe essere riscossa a posteriori anche la differenza rispetto al Paese di destinazione. Inoltre la compensazione sarebbe regolata solo con i Paesi limitrofi diretti, ma non per le importazioni da altri Paesi.
Oltre alla necessità di modificare le proprie basi legali, la partecipazione dei nostri Paesi limitrofi all'unione doganale europea comporterebbe dei problemi notevoli dal punto di vista della legislazione dell'UE.
L'amministrazione non può confermare, infine, le cifre relative alle perdite d'imposta e il danno economico menzionati dall'autore della mozione, dato che in parte non esistono statistiche in merito (p. es. imposizioni orali nel traffico turistico). D'altro canto, questo è uno degli obiettivi del rapporto che, secondo la raccomandazione del Consiglio federale, deve essere steso in adempimento del postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale 17.3360, "Ripercussioni della sopravvalutazione del franco sull'IVA".
Il rapporto dovrà trattare in modo approfondito e da vari punti di vista la tematica del turismo degli acquisti. Dovrà riprendere le varie proposte di soluzione esposte nei diversi interventi parlamentari, dovrà analizzarle e sulla loro base formulare delle possibili misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.