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Climate first. Imposizione delle emissioni grigie di CO2 dei Paesi che non partecipano all'Accordo di Parigi

17.3439 · Postulato · 2017-06-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di applicare una tassa sul CO2 sui prodotti provenienti da Paesi che non si impegnano a favore della protezione del clima e che non sostengono l'Accordo di Parigi. In tale ambito è opportuno analizzare una procedura coordinata a livello internazionale contro gli opportunisti, ossia l'integrazione di sanzioni nel meccanismo di regolazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

Begründung

Il riscaldamento climatico è un problema globale che tutti i Paesi devono affrontare. A breve termine, un Paese può trarre benefici dalla non partecipazione alla protezione del clima a spese degli altri Paesi e delle generazioni future. Per prevenire comportamenti di questo genere occorre adottare sanzioni contro i Paesi opportunisti.

Una tassa sul CO2 applicata alle emissioni grigie potrebbe essere una di queste sanzioni (cfr. Border Tax Adjustment). In caso di applicazione di una tassa sul CO2 alle emissioni grigie, tutte le emissioni generate durante la fabbricazione del prodotto in questione sarebbero assoggettate a detta tassa. Una simile tassa sul CO2 applicata alle emissioni grigie è compatibile con l'Accordo OMC, in quanto i prodotti importati e quelli locali sono trattati alla stessa stregua. Per i Paesi che partecipano all'Accordo di Parigi è possibile rinunciare a detta tassa, in quanto si sono impegnati a ridurre le emissioni di CO2. Considerata la situazione attuale degli impegni internazionali a favore del clima, la tassa si applicherebbe in primo luogo ai prodotti americani o provenienti dagli altri, peraltro pochi, Paesi che non hanno sottoscritto l'Accordo sul clima. Per attuare il postulato occorrerebbe innanzitutto determinare le categorie doganali più rilevanti (fatturato ed emissioni grigie elevati). Per i prodotti più importanti dal punto di vista della politica climatica bisognerebbe analizzare nei dettagli la riscossione di una tassa sul CO2, in particolare la situazione giuridica e la disponibilità di dati sulle emissioni grigie del settore industriale interessato. Al contempo, occorre esaminare se e come è possibile armonizzare una simile procedura a livello internazionale e coordinarla con impegni analoghi. La soluzione ideale sarebbe integrare la procedura al meccanismo di regolazione dell'Accordo di Parigi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'unica sanzione prevista dall'Accordo di Parigi sul clima è un cosiddetto meccanismo di attuazione (art. 15). Tale meccanismo deve avere un effetto di sostegno e non portare a sanzioni. Inoltre, queste possono essere inflitte solo alle Parti contraenti. Una volta usciti dall'Accordo, gli Stati Uniti non beneficierebbero più di tale statuto, valido non prima di novembre 2020 secondo i termini sanciti dall'Accordo. Solo il Nicaragua e la Siria non hanno sottoscritto l'Accordo. La compatibilità della cosiddetta compensazione fiscale alla frontiera con il diritto OMC è controversa. Una tassa di questo genere sul CO2 potrebbe violare l'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT; RS 0.632.21) dell'OMC. L'articolo XX lettere b e g del GATT consente l'adozione di misure necessarie alla protezione della sanità e della vita delle persone e degli animali nonché alla conservazione dei vegetali e delle risorse naturali in deroga al principio del divieto di discriminazione. Tali misure non devono essere applicate in maniera da essere un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. Una tassa sul CO2 non dovrebbe quindi ad esempio essere applicata in modo forfettario a tutte le importazioni di un Paese che non ha sottoscritto l'Accordo di Parigi, ma essere stabilita per ogni prodotto specifico tenendo conto delle emissioni grigie supplementari rispetto ad altri prodotti comparabili. Nel caso degli Stati Uniti occorre inoltre prestare attenzione al fatto che singoli Stati federati e numerose aziende rinomate intendono attenersi alle misure di protezione climatica. La procedura proposta sarebbe problematica dal punto di vista del diritto dell'OMC e non potrebbe resistere a un'eventuale querela. Inoltre, l'applicazione di una tassa sul CO2 non forfettaria implicherebbe notevoli costi amministrativi e una regolamentazione supplementare. Per tali motivi il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre una tassa sul CO2 applicata alle emissioni grigie ai sensi di una compensazione fiscale alle frontiere.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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