Accertamento dell'età dei richiedenti minorenni non accompagnati e prassi per l'autorizzazione dei ricongiungimenti familiari
17.3454 · Interpellanza · 2017-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La quota di richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA) che chiedono asilo in Svizzera, già elevata, è in costante aumento. Attualmente oltre il 7 per cento dei richiedenti è un minorenne non accompagnato, nonostante spesso sussistano considerevoli dubbi sulla loro minore età. Questa categoria ha infatti diritto ad alloggi migliori rispetto agli adulti, a un'istruzione scolastica e ad altre misure di promozione. Le loro domande hanno inoltre maggiori probabilità di successo. In considerazione di questi privilegi, nel caso di molti RMNA sussiste il sospetto che siano in realtà maggiorenni, in particolare perché non presentano i loro documenti d'identità e non indicano la loro vera età. Anche altri Paesi europei sono confrontati con questo problema. Nel 2014 la Norvegia ha verificato l'età di tre quarti dei presunti minorenni, scoprendo che un terzo di loro aveva mentito. Anche la Danimarca e la Finlandia hanno esaminato l'età di un terzo dei giovani, con il risultato che rispettivamente il 25 e il 20 per cento è stato giudicato adulto. In seguito all'introduzione di controlli regolari dell'età, in Norvegia il numero di rifugiati minorenni è diminuito notevolmente; un effetto analogo è stato osservato in Gran Bretagna.
Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In che modo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) garantisce in tutti i centri di registrazione che nessun adulto si mischi ai RMNA, ottenendo così un trattamento speciale?
2. I vigenti criteri di accoglienza dei RMNA non sono tali da aumentare la tentazione di spacciarsi per minorenni?
3. Come reagisce la SEM in caso di indicazioni false fornite durante l'audizione sulla persona o di indizi concreti forniti da terzi (p. es. altre autorità)? Che succede nel caso dei RMNA che manifestamente mentono alle autorità svizzere in merito alla loro età?
4. Secondo quali criteri e con quali conseguenze i RMNA sono convocati a un accertamento medico dell'età?
5. Quali costi causano tali accertamenti?
6. Nell'accertare l'età la SEM tiene conto delle esperienze maturate all'estero?
7. Quanti RMNA hanno fatto giungere in Svizzera la famiglia o altre persone tra il 2014 e il 2016 nel quadro del ricongiungimento familiare? Chi rientra nella nozione di "famiglia" nel caso di RMNA?
8. Quali misure ha adottato e intende adottare la SEM nei confronti dei cosiddetti figli àncora o "anchor children"?
9. Il nuovo diritto prevede modifiche?
Stellungnahme des Bundesrates
1./4. Per stabilire i fatti pertinenti della domanda d'asilo depositata, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina d'ufficio la verosimiglianza della minore età dichiarata. Se sussistono dubbi in merito alla minore età dichiarata, dopo la registrazione della domanda d'asilo e l'interrogatorio nel centro di registrazione e procedura, la SEM può procedere ad accertamenti complementari, ossia a una radiografia ossea di base (della mano) presso un medico o a un esame fondato sul cosiddetto metodo scientifico dei tre pilastri presso un istituto medico-legale. Per maggiori dettagli in merito al metodo di valutazione della minore età, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta all'interpellanza Mazzone 16.3598 del 17 giugno 2016.
Se la minore età dichiarata non è verosimile ai sensi della legge sull'asilo, il richiedente è considerato maggiorenne (nel sistema centrale d'informazione è iscritta una corrispondente data di nascita fittizia). Di conseguenza, non beneficia delle speciali misure di protezione per i minorenni. L'inverosimiglianza della minore età dichiarata è riportata nella decisione finale d'asilo e può essere impugnata.
2. Alla luce della loro vulnerabilità e delle loro esigenze specifiche, il legislatore ha previsto disposizioni particolari per l'alloggiamento e l'assistenza dei RMNA. Per impedire un abuso, la SEM effettua gli esami descritti alla risposta 1. Nel 50 a 60 per cento dei casi (a seconda del periodo) si constata che la minore età dichiarata non è verosimile ai sensi della legge sull'asilo.
3. L'onere della prova incombe sin dall'inizio della procedura al richiedente, che deve pertanto sopportare le conseguenze dell'assenza di prove. Se la minore età è inverosimile, il richiedente è considerato maggiorenne nelle fasi successive della procedura e non beneficia delle misure di protezione e assistenza applicabili ai RMNA. Il tentativo di inganno in merito all'età può pure essere considerato un elemento che mina la credibilità personale del richiedente.
5. Quanto agli esami medici, una radiografia ossea di base (della mano) costa in media 100 franchi, mentre i costi cagionati dal metodo scientifico dei tre pilastri ammontano a circa 1500 franchi.
6. La maggior parte dei Paesi europei, gli Stati Uniti e il Canada ricorrono a un metodo di valutazione dell'età simile a quello applicato in Svizzera. Le eventuali informazioni ottenute presso altri Stati in merito all'età di un richiedente sono peraltro considerate nel quadro della valutazione globale di tutti gli indizi.
7. Le statistiche non permettono di stabilire questa cifra. La legge sull'asilo non contiene tuttavia alcuna disposizione specifica che permetta a un RMNA di far venire la sua famiglia in Svizzera, indipendentemente dal grado di parentela degli interessati. Va rilevato che l'abrogazione dell'articolo 51 capoverso 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), il 1° febbraio 2014, ha abolito la possibilità precedentemente accordata dal diritto federale ai RMNA di presentare una domanda di ricongiungimento famigliare. Soltanto gli accordi di associazione a Dublino permettono, a determinate condizioni, un ricongiungimento famigliare in uno degli Stati Dublino, di norma nel Paese in cui soggiorna la persona maggiorenne.
8. Dal momento che i RMNA non hanno diritto al ricongiungimento famigliare, il Consiglio non ritiene al momento necessario adottare misure supplementari.
9. La revisione della legge sull'asilo del 25 settembre 2015 non prevede alcuna modifica della procedura concernente la determinazione dell'età dei RMNA e in materia di ricongiungimento famigliare.
Risposta del Consiglio federale.