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17.3455 · Mozione · 2017-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di legge che disciplini la pubblicazione delle relazioni di interesse dei giudici e dei procuratori pubblici attivi a livello svizzero.

Begründung

Nei Cantoni di Zurigo e di San Gallo (Louis, Nesslau / Suter, Rapperswil-Jona / Ritter-Sonderegger, Altstätten), i membri dei tribunali e dei ministeri pubblici devono rendere pubbliche, in un registro elettronico accessibile su Internet, le loro relazioni di interesse. La pubblicazione riguarda le occupazioni accessorie, le attività dirigenziali e di vigilanza, le funzioni di consulenza e ovviamente l'appartenenza a un partito. Nei registri figurano anche i membri di club di servizio.

Un registro di questo tipo crea trasparenza ed evidenzia possibili conflitti d'interesse, rafforzando in tal modo la fiducia della popolazione nell'imparzialità degli organi della giustizia e delle autorità di perseguimento penale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I giudici e i procuratori pubblici non sono rappresentanti di interessi. Hanno obblighi soltanto nei confronti della legge. Vista l'imparzialità e l'indipendenza imposta dalla legge, la loro priorità deve consistere nell'evitare qualsiasi relazione di interesse potenzialmente problematica. La legislazione vigente vieta pertanto ai giudici dei tribunali della Confederazione di esercitare un'altra attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione, l'indipendenza o la reputazione del tribunale. Permette loro di esercitare un'attività accessoria sottostante ad autorizzazione che la Commissione amministrativa del tribunale rilascia soltanto se le condizioni summenzionate sono adempiute (cfr. art. 6 cpv. 2 e art. 7 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110; per il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti valgono disposizioni praticamente identiche). Nel suo regolamento, il Tribunale federale ha stabilito che le autorizzazioni rilasciate figurano in un elenco, regolarmente discusso con le Commissioni della gestione dell'Assemblea federale.

Per i procuratori federali (ma non per il procuratore generale e i suoi sostituti) le condizioni per l'esercizio di un'attività accessoria sono rette dalla legislazione sul personale federale (art. 22 cpv. 2 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali; RS 173.71). Secondo l'articolo 91 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), devono essere comunicate tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro; le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi. Se il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio è necessaria l'autorizzazione, che va negata se non possono essere esclusi conflitti d'interesse nel caso di un collaboratore concreto. Il Ministero pubblico della Confederazione ha inoltre concretizzato in una direttiva ai sensi dell'articolo 94d OPers le regole di comportamento per i procuratori pubblici e adottato provvedimenti organizzativi per impedire conflitti d'interessi e la pur minima impressione di parzialità. Queste regole di comportamento valgono anche per il procuratore generale ed entrambi i suoi sostituti, anche se essi non sottostanno alla legislazione sul personale federale.

In tutte le relazioni d'interesse, anche quelle che non possono essere considerate un'attività accessoria (come la semplice appartenenza a un'associazione), va inoltre osservato che in virtù della Costituzione i membri di un'autorità parti in una causa devono ricusarsi (art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost.).

Il Consiglio federale ritiene dunque sufficienti e adeguate le normative esistenti volte a evitare conflitti d'interesse tra i giudici e i procuratori della Confederazione. Un obbligo di pubblicità non è pertanto necessario.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.