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17.3471 · Interpellanza · 2017-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

1. Nella prassi, il confronto tra le dichiarazioni fornite durante l'audizione sulla persona e quelle fornite durante l'audizione federale condotta dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è rilevante per la valutazione della credibilità delle domande d'asilo depositate da richiedenti minorenni non accompagnati (RMNA)? Eventuali contraddizioni sono imputate ai RMNA per giustificare una decisione d'asilo negativa?

2. Il Consiglio federale è anch'esso del parere che, in ragione della loro importanza per la decisione d'asilo, le audizioni sulla persona costituiscano una tappa procedurale importante per i RMNA, e che pertanto la persona di fiducia e il rappresentante legale debbano essere già designati e attribuiti in tale fase in modo da garantire il rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo (priorità del bene del minore)?

3. È anch'esso del parere che la rappresentanza legale non sia completa se al rappresentante legale è impedito di consultare il verbale dell'audizione sulla persona, poiché in tal modo è più difficile tenere conto del bene del minore e preparare l'audizione federale?

Begründung

La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo prevede che tutte le misure statali riguardanti minori debbano tenere conto anzitutto del loro bene. Di conseguenza, i RMNA hanno il diritto di vedersi attribuire una persona di fiducia e un rappresentante legale per le tappe procedurali rilevanti per la decisione d'asilo. La procedura d'asilo presenta attualmente due gravi anomalie rispetto alle disposizioni della suddetta convenzione.

In primo luogo, le audizioni sulla persona dei RMNA nei centri di registrazione e di procedura sono effettuate prima della designazione e dunque in assenza di una persona di fiducia, allorquando la sua presenza è rilevante per la decisione, dato che sono poste tra l'altro domande sui motivi d'asilo e che eventuali contraddizioni tra le dichiarazioni fatte in tale sede e quelle rese durante l'audizione federale sono considerate per valutare la credibilità della domanda, e quindi possono incidere in maniera significativa sulla decisione d'asilo.

In secondo luogo, le persone di fiducia e i servizi di rappresentanza legale designati dai Cantoni per assistere i RMNA nelle tappe successive della procedura d'asilo (audizione federale, procedura di ricorso) non hanno accesso per tempo ai verbali delle audizioni sulla persona. Ciò rende più complicata la rappresentanza legale dei RMNA, in quanto rende nettamente più difficile considerare il bene del minore e preparare l'audizione federale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito dell'esame della credibilità di un richiedente l'asilo minorenne non accompagnato (RMNA), l'esecuzione di un confronto tra le dichiarazioni rese nell'interrogatorio sulla persona e quelle rese nell'audizione sui motivi d'asilo secondo l'articolo 29 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e la misura in cui eventuali discrepanze possano comportare svantaggi nella procedura dipendono sostanzialmente dall'età, dal grado di maturità e di sviluppo e quindi dal comportamento tenuto dal RMNA al momento delle dichiarazioni. Il valore probatorio delle dichiarazioni di un RMNA è quindi proporzionale al suo grado di maturità (cfr. DTAF 2014/30). Ogni caso è valutato singolarmente.

2. In applicazione dell'articolo 17 capoverso 3 lettera b LAsi, se il richiedente è oggetto di una procedura nazionale di asilo e di allontanamento, l'interrogatorio sulla persona può essere svolto prima della designazione di una persona di fiducia (cfr. DTAF 2011/23). Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale, infatti, ogni persona capace di discernimento, anche se minorenne, è in grado di illustrare anche in assenza di un rappresentante gli eventi che la riguardano personalmente (cfr. GICRA 1999/2 o DTAF D-7057/2006). Va considerato che l'esposizione dei motivi d'asilo nell'ambito di tale interrogatorio consiste nel riportare i tratti essenziali degli eventi vissuti.

Con l'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo, a ogni richiedente sarà attribuito gratuitamente un rappresentante legale sin dal primo interrogatorio nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo. Il consulente legale informerà il richiedente in merito ai suoi diritti e obblighi nella procedura d'asilo. Gli illustrerà le probabilità di riuscita, lo accompagnerà nel primo interrogatorio e nell'audizione sui motivi d'asilo, prenderà posizione in merito alle bozze di decisione della SEM e, se del caso, redigerà un ricorso (cfr. art. 102f segg. nLAsi; RU 2016 3101). A tal fine potrà consultare gli atti procedurali. Il rappresentante legale, in veste di persona di fiducia, difenderà gli interessi del RMNA per la durata della permanenza in un centro della Confederazione (art. 17 cpv. 3 lett. a nLAsi), come già avviene nel centro di test di Zurigo (cfr. art. 5 cpv. 1 OTest; RS 142.318.1).

Come previsto esplicitamente dall'articolo 26 capoverso 2 LAsi, l'interrogatorio sulla persona ha carattere sommario e di norma non è altrettanto dettagliato e differenziato quanto l'audizione sui motivi d'asilo. Tale interrogatorio permette, tra l'altro, di valutare la capacità di discernimento del minorenne e quindi di determinare le misure da adottare per tutelare i suoi interessi. Consente pure di chiarire se si tratta effettivamente di un minorenne non accompagnato oppure se è in Svizzera con i genitori o un altro rappresentante legale. Anche il Comitato ONU dei diritti dell'uomo opera una differenziazione, indicando che un tutore o consulente va nominato soltanto dopo l'individuazione di un minorenne non accompagnato (cfr. Comitato ONU dei diritti dell'uomo, Commento generale n. 6, 2005 sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, commi 33 nonché 21, 36 e 69 segg.).

3. Per quanto concerne il diritto alla consultazione degli atti, non si distingue tra richiedenti l'asilo minorenni e maggiorenni. Non da ultimo anche per evitare eventuali abusi, in applicazione dell'articolo 27 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), è possibile negare alla parte la consultazione dei verbali delle proprie dichiarazioni fino alla chiusura dell'inchiesta. Successivamente, il rappresentante legale del RMNA ha accesso a tutti gli atti per i quali non sussiste un interesse pubblico o privato alla segretezza (cfr. art. 26 e 27 cpv. 1 PA).

Risposta del Consiglio federale.