17.3477 · Mozione · 2017-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Alla luce degli ingenti danni subiti dalla viticoltura e dalla frutticoltura svizzere a causa delle gelate della primavera scorsa, urgono provvedimenti a lungo termine. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di modificare la base legale in modo da poter concedere crediti di investimento per il rinnovo di colture perenni, a titolo individuale e collettivo. Per i provvedimenti individuali dev'essere eliminato l'importo minimo e il valore globale del capitale rappresentato dalle piante deve essere tenuto in considerazione su base forfettaria.
È inoltre incaricato di elaborare un programma di rinnovo del capitale rappresentato dalle piante mediante finanziamenti a fondo perso di durata limitata.
Begründung
Le gelate della primavera scorsa e gli ingenti danni che hanno provocato alla viticoltura e alla frutticoltura richiedono interventi strutturali volti a consolidare a lungo termine questi settori di produzione. È fondamentale procedere a un sufficiente rinnovo delle colture onde poter contare su prodotti adeguati al mercato. Attualmente tale rinnovo non è più garantito.
È quindi indispensabile che i crediti di investimento esistenti attualmente possano essere versati non soltanto per azienda, bensì a titolo collettivo in modo da consentire un approccio razionale e coerente a livello regionale.
Le condizioni di entrata in materia per quanto concerne i crediti individuali non sono adeguate: occorre eliminare gli importi minimi poiché, di fatto, escludono le aziende di piccole e medie dimensioni nonché le regioni con superfici molto frazionate; inoltre, va considerata la totalità dei costi di ricostituzione, comprese le spese di piantagione e di cura nei primi anni improduttivi, onde tener conto del valore totale reale del capitale rappresentato dalle piante all'inizio della piena produzione.
Un programma di rinnovo del capitale rappresentato dalle piante mediante finanziamenti a fondo perso sull'arco di cinque anni, ad esempio, consentirebbe di rafforzare in maniera duratura questi settori di produzione. Si ridurrebbero così le disparità di trattamento interne (gli altri settori agricoli beneficiano di finanziamenti a fondo perso per le rispettive strutture di produzione) e, in particolare, le notevoli distorsioni della concorrenza con l'UE che sostiene peraltro la riconversione del capitale rappresentato dalle piante erogando finanziamenti a fondo perso e i cui prodotti esercitano una concorrenza diretta nei confronti della produzione elvetica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo le ultime stime delle categorie, i danni dovuti al gelo hanno interessato praticamente soltanto i raccolti di frutta e di uva del 2017. È pur vero che in alcuni posti dei ceppi, o più raramente sezioni di vigneti o di colture di arbusti da bacche, hanno saltato la fase del secondo germogliamento e andranno sostituiti. L'articolo 106 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) prevede già una misura individuale di aiuto per il rinnovo delle colture perenni. Su questa base i costi possono essere finanziati mediante crediti d'investimento esenti da interessi fino a concorrenza del 50 per cento dei costi computabili.
Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1), è possibile stanziare crediti d'investimento a titolo di provvedimento individuale nei casi in cui il miglioramento strutturale è realizzato per una comunità. Le autorità cantonali competenti possono stanziare crediti d'investimento nel quadro di una richiesta collettiva. Non è quindi necessario creare una nuova base legale per poter depositare richieste collettive per il rinnovo di colture perenni.
In virtù dell'articolo 47 capoverso 2 OMSt, i Cantoni possono rinunciare alla concessione di un credito d'investimento per provvedimenti individuali se l'importo è inferiore a 20 000 franchi. Nel quadro della procedura di consultazione del pacchetto di ordinanze agricole 2017 la maggior parte dei Cantoni ha accolto positivamente la proposta di non versare più crediti d'investimento inferiori a 20 000 franchi per i provvedimenti individuali e a 30 000 franchi per quelli collettivi. L'onere amministrativo per questi importi dei mutui è ritenuto eccessivo. Le aziende agricole interessate da questa futura modifica avranno la possibilità di creare una comunità e di presentare una richiesta collettiva presso le autorità cantonali competenti.
Per limitare l'onere amministrativo i Cantoni preposti all'esecuzione possono decidere di stanziare i crediti d'investimento sulla base dei costi forfettari computabili. Nei primi anni improduttivi il riconoscimento dei costi di manutenzione come costi computabili non è opportuno ed è contrario al principio dei miglioramenti strutturali. Una volta che gli investimenti sono stati realizzati conformemente all'articolo 103 LAgr, i costi di manutenzione e di gestione di edifici, impianti e altri provvedimenti strutturali sono a carico delle aziende. Il gestore che investe deve essere anche in grado di far fronte a tali oneri.
Sono stati versati contributi a fondo perso per la riconversione varietale dei frutteti vallesani di albicocchi negli anni 1995-2006 e dei vigneti nel periodo 2003-2011. Il loro obiettivo era accelerare, in seguito ai cambiamenti delle condizioni quadro decisi dalla Confederazione, l'adeguamento della produzione e dell'offerta alla domanda del mercato; tale compito rientra principalmente nella responsabilità imprenditoriale delle aziende dei settori interessati. L'attuale contesto nel quale si sviluppano i settori vitivinicolo e frutticolo non è stato modificato e spetta alle aziende rinnovare i loro strumenti di produzione per rimanere competitive.
Nel quadro dei miglioramenti strutturali e con l'obiettivo di compensare parte degli svantaggi concorrenziali connessi alle limitazioni topografiche delle zone collinari e di montagna rispetto alla zona di pianura, soltanto gli edifici di aziende destinate alla detenzione di animali che consumano foraggio grezzo beneficiano di contributi a fondo perso, a condizione che i Cantoni stanzino un contributo equivalente. Non ci sono quindi settori di produzione privilegiati rispetto ad altri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.