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Misure per contenere i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria. Distinzione rigorosa tra terapia e incapacità lavorativa prolungata

17.3485 · Postulato · 2017-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto quali disposizioni di legge occorra adeguare e come affinché sia possibile distinguere rigorosamente tra l'attività medica finalizzata alla somministrazione di cure e quella volta a valutare la capacità al lavoro e/o al guadagno del paziente dopo più di un mese di malattia. La capacità al lavoro dovrebbe essere valutata da istituzioni specifiche, ancora da definire, sulla base di criteri oggettivi. Il medico curante potrebbe prolungare la dispensa dal lavoro solo a titolo provvisorio, finché l'istituzione competente non decide secondo criteri medico-assicurativi.

Begründung

La distinzione permetterebbe di evitare lunghi percorsi terapeutico-assistenziali ed esami volti unicamente a produrre un vantaggio secondario della malattia. In base all'esperienza si può supporre che oggi una parte non indifferente dei costi della salute sia imputabile proprio a questo aspetto. Basti citare, ad esempio, il mal di schiena cronico (che genera costi molto elevati) e i disturbi psicosomatici.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) disciplina i requisiti concernenti la formazione e il perfezionamento dei medici, le condizioni relative al libero esercizio specialistico della professione, nonché gli obblighi professionali e le conseguenze del loro mancato rispetto. La LPMed non definisce invece alcuna delimitazione tra competenze terapeutiche e di valutazione dei medici.

Le disposizioni vigenti in materia di diritto del lavoro e delle assicurazioni consentono tuttavia una distinzione adeguata al singolo caso tra l'attività medica finalizzata alla somministrazione di cure e quella volta a valutare la capacità (a lungo termine) al lavoro e al guadagno del paziente:

a. Già oggi i datori di lavoro possono applicare all'interno dell'azienda un sistema efficace di gestione delle assenze e contare, in questo ambito, sul sostegno professionale del proprio assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia o del proprio assicuratore infortuni.

b. Anche se molte aziende, di solito, esigono un certificato medico come prova di una incapacità al lavoro per malattia dopo un certo termine, per esempio di tre giorni, in linea di principio tale documento può essere richiesto già dal primo giorno di assenza.

c. In caso di incapacità al lavoro prolungata, il lavoratore ha l'obbligo di presentare periodicamente, senza esplicita richiesta, nuovi certificati medici o altre prove di tale incapacità.

d. Soprattutto in caso di incapacità al lavoro prolungata, di norma gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia non si accontentano di certificati del medico curante, ma ordinano un esame da parte di un medico di fiducia.

e. Un tale esame può essere ordinato anche se indizi obiettivi fanno sospettare che il certificato medico presentato sia falso. Emettere certificati medici non veritieri comporta sanzioni in virtù del diritto penale e del codice di deontologia professionale.

f. Infine il datore di lavoro, in collaborazione con l'assicuratore di indennità giornaliera in caso di malattia o con l'assicuratore infortuni, può comunicare all'assicurazione per l'invalidità i dati di un collaboratore assente per malattia per un periodo prolungato ai fini del rilevamento tempestivo (art. 3b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, LAI; RS 831.20).

Già oggi, i lunghi percorsi terapeutico-assistenziali paventati dall'autore del postulato possono essere riconosciuti per tempo ed evitati in modo efficace. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessaria un'ulteriore regolamentazione. Una regolamentazione generale, secondo la quale ogni assenza per malattia dovrebbe essere esaminata a prescindere dalla diagnosi a monte, provocherebbe un forte incremento degli oneri burocratici e quindi dei costi. Gli accertamenti dei medici di fiducia sono di norma complessi e comportano quindi costi elevati a carico del datore di lavoro. Inoltre, anche le nuove istituzioni che l'autore del postulato propone di creare avrebbero notevoli ripercussioni sulla collettività in termini di costi.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale non ritiene che vi siano i presupposti per riesaminare le leggi vigenti o elaborare proposte di modifica. Propone pertanto di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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