17.3497 · Mozione · 2017-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di disciplinare a livello centrale la lotta contro la criminalità informatica organizzata e attiva sul piano internazionale. A tal scopo è necessario istituire un ufficio di contatto e di coordinamento che garantisca tra l'altro una chiara ripartizione dei compiti e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. La relativa base legale potrebbe essere creata nel Codice di procedura penale o nella legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC). Lo scopo da perseguire è garantire una panoramica dei reati e un coordinamento operativo tra i servizi competenti.
Begründung
Come emerge dal più recente studio della KPMG (maggio 2017), l'88 per cento delle imprese interpellate sono state vittima di un attacco informatico nel corso del 2016. L'importante incremento registrato rispetto all'anno precedente (più di 54 per cento) dimostra chiaramente la drammaticità della crescita della minaccia rappresentata da reati commessi mediante o contro i sistemi informatici. Il fenomeno non aumenta tuttavia soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Negli ultimi mesi sono ad esempio stati osservati attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service) ai quali a livello mondiale solo poche imprese sono in grado di opporsi. È inoltre emerso che gli autori dei reati operano da diversi Paesi, riuscendo a ledere diversi obiettivi contemporaneamente. Le crescenti complessità e varietà delle minacce costituiscono una delle più importanti sfide dei nostri tempi, che le autorità di perseguimento penale, frammentate in ragione del federalismo, non sono in grado di affrontare fintantoché non sarà creato un ufficio centrale di contatto che, oltre a concentrare la comunicazione con le autorità estere, possa garantire il coordinamento operativo.
Agli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale stabilisce le competenze centrali di giurisdizione; in virtù della LUC "la Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale" e "gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri". L'articolo 24 del Codice di procedura penale (Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica) va integrato con capoversi relativi all'informatica. Nella LUC, il termine di "criminalità" va esteso a comprendere i delitti e dopo la sezione 2 (Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata) va inserita una nuova sezione concernente l'ufficio centrale per la lotta contro la criminalità informatica attiva a livello internazionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.