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17.3535 · Mozione · 2017-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avviare i passi necessari affinché le persone con uno statuto di soggiorno incerto o provvisorio, per esempio i richiedenti l'asilo o i sans-papiers, possano essere assicurati contro le malattie secondo un modello "light" che preveda un catalogo di prestazioni di base più limitato. L'assicurazione malattie "light" dovrà essere finanziata con i fondi stanziati dalla Confederazione per il settore dell'asilo.

Begründung

Anche quest'anno dovremo aspettarci sostanziosi aumenti dei premi. I costi del sistema sanitario non cessano di lievitare alleggerendo in misura sempre maggiore il portafoglio dei cittadini. I trattamenti ambulatoriali pesano sempre più sulle casse malati, non da ultimo quelli dispensati ai richiedenti l'asilo, che, stando alle ultime cifre, cagionano in media più costi rispetto agli altri assicurati. I premi e altri costi, come la quota parte, le prestazioni non rimborsate o le cure dentarie, sono in fin dei conti a carico del singolo contribuente. Ma i trattamenti complessi si ripercuotono sui premi, il che grava finanziariamente su tutti gli altri assicurati. Il sistema dell'assicurazione malattie, con il suo ampio catalogo di prestazioni di base, da una parte crea falsi incentivi per i richiedenti l'asilo, dall'altra presenta una copertura lacunosa. Prendiamo ad esempio le cure dentarie: quelle di poco conto non sono coperte e devono essere assunte dall'aiuto sociale. Operazioni più complesse, possono invece, a seconda delle circostanze, essere fatturate in quanto indicate dal punto di vista medico. Questo incentiva a eseguire il massimo numero possibile di operazioni complesse per poterle poi fatturare all'assicurazione malattie. L'introduzione, per le persone con procedura d'asilo in corso, di un'assicurazione malattie "light" limitata alle cure mediche d'urgenza potrebbe alleviare la situazione. Un modello assicurativo a basso costo di questo tipo potrebbe essere applicato anche ai sans-papiers, che, anch'essi soggetti all'obbligo assicurativo e anch'essi a basso reddito e senza uno statuto di soggiorno definito, ricorrono però raramente alle prestazioni LAMal. Questa cassa malati separata avrebbe soprattutto il vantaggio di creare la necessaria trasparenza dei costi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera sia i richiedenti l'asilo sia le persone sprovviste di un permesso di dimora valido (sans-papiers) sono obbligati ad assicurarsi. Su alcuni punti, tuttavia, l'assicurazione malattie di questi gruppi di persone risponde a regole diverse. Nella pratica, infatti, il Cantone al quale è attribuito un richiedente l'asilo deve provvedere affinché quest'ultimo si affili a un'assicurazione malattie sociale e i costi sanitari che genera sono a carico dell'ente pubblico. I sans-papiers devono fare domanda di affiliazione presso un assicuratore e, fatta salva un'eventuale riduzione di questi ultimi, pagare loro stessi i premi e la partecipazione ai costi. Per quanto concerne le prestazioni rimborsate dagli assicuratori, il Consiglio federale ha ricordato nella sua risposta all'interpellanza Amstutz 17.3381, "Politica d'asilo: come sono evoluti i costi medici?", che il principio fondamentale della parità di trattamento (art. 5 lett. f della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie; RS 832.12) si applica a tutti gli assicurati in Svizzera. Questo significa che, a prescindere dal loro statuto, anche i richiedenti l'asilo e i sans-papiers hanno diritto al rimborso delle prestazioni di cui agli articoli 2531 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Nel 2015 i costi medi generati dai richiedenti l'asilo erano dell'8,8 per cento più elevati dei costi medi generati dal resto degli assicurati in Svizzera; questa differenza corrisponde allo 0,67 per cento dei costi totali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). In base agli articoli 80 capoverso 1 e 82a capoversi 2 e 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31), la Confederazione e i Cantoni sono autorizzati a limitare la scelta dell'assicuratore da parte dei richiedenti l'asilo, a obbligarli ad affiliarsi a una forma particolare di assicurazione e a restringere la loro libertà di scegliere i fornitori di prestazioni. In questo modo, Confederazione e Cantoni possono gestire in modo adeguato l'accesso dei richiedenti l'asilo al nostro sistema sanitario.

Le cure dentarie dei richiedenti l'asilo sono rimborsate dall'AOMS solo se conseguenti a una malattia o a un incidente coperto dall'assicuratore-malattie ed esclusivamente alle condizioni restrittive indicate agli articoli 31 e 32 LAMal. Devono pertanto soddisfare i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità, che si applicano anche nel caso in cui non siano coperte dalla LAMal e pertanto prese a carico dai poteri pubblici. Infatti, conformemente alle norme della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (www.cosas.ch > Norme COSAS > Consultare le norme), le cure dentarie che esulano dal campo di applicazione della LAMal vengono prese a carico solo se il trattamento è necessario ed eseguito in modo semplice, economico e adeguato. Secondo la giurisprudenza, vengono rimborsate soltanto le cure volte a eliminare il dolore ai denti o a garantire la masticazione. Nel caso in cui sia possibile scegliere tra vari trattamenti, è rimborsato quello economicamente più vantaggioso (sentenza del Tribunale amministrativo federale del 18 novembre 2008 C-2616/2008). Le condizioni suesposte determinano se un trattamento dentistico può essere preso a carico dall'assicurazione malattie: in quest'ambito, quindi, non c'è alcun margine di libertà.

Dal punto di vista dell'assicurazione sociale malattie, gli assicurati che vivono in Svizzera senza un permesso di dimora valido non si distinguono dagli altri assicurati. Per gli assicuratori sarebbe molto difficile classificarli nella categoria dei sans-papiers. Nel suo rapporto del 23 maggio 2012 in adempimento del postulato Heim 09.3484, "Sans-papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria" (www.ufsp.admin.ch > Temi > Strategie e politica > Strategie nazionali della sanità > Programma nazionale migrazione e salute > Assistenza sanitaria e formazione > Sans-papiers e salute), è del resto giunto alla conclusione che bisognerebbe aumentare il grado di copertura assicurativa dei sans-papiers e garantire loro la parità di trattamento rispetto agli altri assicurati. Pertanto, se venisse accolta, la presente mozione andrebbe contro gli obiettivi del Consiglio federale.

Secondo il Consiglio federale è inammissibile introdurre una disparità di trattamento per i richiedenti l'asilo, i sans-papiers e tutte le persone il cui statuto non è chiaro istituendo un'assicurazione limitata che stigmatizza i gruppi di assicurati più vulnerabili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.