Lexipedia

17.3544 · Interpellanza · 2017-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In base alle regole stabilite nel 2015 dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in futuro le sovvenzioni alle esportazioni saranno vietate.

Per impedire che i produttori alimentari svizzeri trasferiscano i loro stabilimenti all'estero, per il 2019 è previsto un adeguamento della normativa: la "legge sul cioccolato" verrà sostituita con supplementi generali per latte e cereali, che i produttori dovranno trasferire ai rispettivi settori. L'80 per cento di questi finanziamenti sarebbe destinato ai prodotti d'esportazione - che finora hanno beneficiato di un trattamento preferenziale - mentre il 20 per cento servirebbe a ridurre il prezzo delle esportazioni di grassi del latte. La ridistribuzione volta a favorire i prodotti d'esportazione verrebbe così disciplinata da una normativa privata e non statale.

1. Il Consiglio federale ritiene che la combinazione di supplementi federali e ridistribuzione privata sia conforme alle disposizioni OMC? Non si tratta di un'elusione del divieto dell'OMC relativo alle sovvenzioni?

2. Quali provvedimenti sarebbero da temere qualora la normativa prevista non fosse conforme alle disposizioni OMC?

3. Il Consiglio federale non crede che questi supplementi costituiscano un ritorno alla promozione dei prodotti?

4. I produttori possono essere obbligati a trasferire i supplementi ai rispettivi settori?

5. Questa promozione dei prodotti non potrebbe esercitare un'ulteriore pressione sul prezzo dei prodotti agricoli?

6. Come si svolge il monitoraggio? Come si accerta che il supplemento risponda agli scopi e che, grazie ad esso, per i prodotti d'esportazione vengano utilizzate materie prime svizzere?

7. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui i nuovi supplementi rappresentano una soluzione transitoria e che, a lungo termine, occorrerebbe puntare sul mercato avvalendosi degli accordi di libero scambio?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il piano di attuazione del Consiglio federale prevede due misure: nuove sovvenzioni ai produttori di latte e cereali, non legate alle esportazioni, e la semplificazione della procedura d'autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo dei prodotti di base che finora hanno beneficiato dei contributi all'esportazione. Entrambe le misure sono compatibili con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ai fini della compatibilità con il diritto commerciale internazionale, eventuali provvedimenti settoriali, decisi o attuati in relazione alle esportazioni, non possono contemplare alcun tipo di contributo statale. Anche se il Consiglio federale non prevede misure per il finanziamento pubblico di fondi settoriali per l'esportazione, l'estensione dei provvedimenti di categoria ai non membri o altre forme di aiuto all'esecuzione, non si può escludere completamente il rischio che i provvedimenti attuati siano contestati con successo in base alla normativa OMC, oppure che vengano adottate contromisure unilaterali (cfr. risposta alla domanda 2).

2. Come già accennato nella risposta alla domanda 1, il Consiglio federale ritiene che entrambe le misure siano conciliabili con le disposizioni OMC. Se un altro membro dell'OMC dovesse contestare una violazione del diritto commerciale internazionale, si potrebbe ricorrere nel quadro della procedura OMC di composizione delle controversie oppure, in caso di compromissione comprovata degli interessi di tale membro, applicare dazi compensativi alle esportazioni svizzere di derrate alimentari. Se dal procedimento arbitrale dovesse emergere un'incompatibilità, la Svizzera sarebbe tenuta ad adeguare il suo diritto nazionale secondo la sentenza arbitrale. Oppure, in alternativa, potrebbe negoziare delle compensazioni con i membri dell'OMC interessati. Qualora non si riuscisse a concordare una compensazione soddisfacente, i membri dell'OMC potrebbero adottare contromisure.

3. Nel quadro della politica agricola, i pagamenti incentrati sui prodotti concernono già altre attività (ad es. il supplemento per il latte trasformato in formaggio). Il pacchetto di misure previsto punta a rafforzare la competitività della catena del valore nel settore agricolo e alimentare dopo la soppressione dei contributi all'esportazione. Per questo il supplemento indipendente dalle esportazioni e incentrato sui prodotti, destinato ai prodotti di base che non beneficiano più dei contributi all'esportazione, costituisce lo strumento più appropriato.

4. Eventuali soluzioni settoriali finalizzate all'esportazione che prevedano l'utilizzo di fondi vanno decise e attuate senza ricorrere a finanziamenti statali (cfr. risposta alla domanda 1). Perciò è escluso che i produttori possano essere obbligati mediante provvedimenti statali a partecipare a dette soluzioni.

5. I prezzi dell'offerta dei produttori dipendono dai costi di produzione e dalla domanda. Il sovvenzionamento della produzione mira a controbilanciare la maggiore pressione a cui saranno soggetti sul mercato i prodotti di base destinati all'industria di trasformazione dopo la soppressione dei contributi all'esportazione.

6. Le misure hanno l'obiettivo di mantenere la competitività della produzione alimentare svizzera, anche nell'interesse dei settori a monte. È previsto che le misure proposte nel piano d'attuazione e la loro efficacia siano valutate scientificamente quattro anni dopo la loro attuazione.

7. Lo scopo della valutazione (cfr. la risposta alla domanda 6) consiste nel verificare l'efficacia delle misure alla luce degli sviluppi della politica agricola e del dibattito sulla protezione doganale per poter adottare eventuali modifiche.

Risposta del Consiglio federale.