17.3561 · Mozione · 2017-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nella legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl) una nuova fattispecie, in modo che le persone operanti nel settore dell'incasso siano assoggettate a determinate regole di condotta. Queste ultime devono prevedere in particolare l'obbligo di specificare e giustificare gli importi rivendicati, di non fornire indicazioni fuorvianti o ingannevoli sulle possibilità legali a disposizione del creditore, anche per quanto riguarda le pretese legate alle tasse di ingiunzione di pagamento, e di astenersi da qualsiasi minaccia, intimidazione o altro comportamento inappropriato nei confronti dei debitori. In applicazione dell'articolo 23 LCSl, la violazione di questi obblighi sarebbe anche punibile a querela di parte.
Begründung
Accade troppo spesso che le agenzie d'incasso ricorrano a metodi discutibili per indurre le persone a saldare i loro debiti, ad esempio con lettere, mail, telefonate, SMS o addirittura con visite sul posto di lavoro. Se da un punto di vista commerciale è legittimo e normale ricordare a un debitore i suoi obblighi, non è però lecito arrivare all'intimidazione o alla minaccia. Il debitore deve poter riconoscere chiaramente quali importi è tenuto a saldare e per quali motivi, in modo da poterli anche verificare. Si deve inoltre impedire che le agenzie d'incasso possano dare la falsa impressione di disporre di possibilità giuridiche o di mezzi coercitivi particolari, considerato che in realtà non hanno a disposizione mezzi diversi da quelli previsti per qualsiasi altro creditore. Nel suo rapporto del 22 marzo 2017 sull'inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso il Consiglio federale afferma che un disciplinamento esaustivo di questo settore sarebbe sproporzionato, ma precisa che sarebbe pensabile l'aggiunta di una nuova fattispecie nella LCSl. Ciò creerebbe maggiore equità nei confronti dei debitori e permetterebbe di richiamare all'ordine le "pecore nere" fra le agenzie d'incasso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto vigente prevede già il rispetto di determinate norme di comportamento per la riscossione di crediti.
Se un'agenzia fa valere crediti in denaro senza specificarli né motivarli, il presunto debitore può rifiutarsi di saldare l'importo in questione e chiedere che il credito venga motivato e dimostrato. Conformemente all'articolo 8 del Codice civile, spetta all'agenzia d'incasso e non al presunto debitore fornire la prova dell'esistenza del debito.
Nella recente sentenza del 20 luglio 2017 il Tribunale federale ha stabilito in modo inequivocabile che minacciare un'azione legale, un'esecuzione o l'applicazione di costi più elevati al fine di riscuotere un credito non esistente rientra nella fattispecie della coazione (art. 181 del Codice penale), cfr. sentenza del 20 luglio 2017, rif. 6B_1074/2016, consid. 2.3.2. Il Tribunale federale ha pertanto precisato ulteriormente la sua giurisprudenza in materia di incasso. In passato aveva infatti già sancito che non è lecito minacciare una denuncia penale in assenza di ragioni manifeste (DTF 120 IV 17 consid. 2bb).
Inoltre, già secondo il diritto vigente, le agenzie d'incasso non possono fornire indicazioni ingannevoli o fuorvianti sui rimedi giuridici a disposizione del creditore, o su specifici mezzi coattivi previsti dalla legge. Un'impresa che dà l'impressione errata di disporre di competenze particolari viola il divieto di indurre in errore sancito nella legge federale contro la concorrenza sleale (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl; decisione della Corte d'appello di Zurigo del 17 settembre 1996, pubblicata sulla rivista "sic!" 1997, pag. 216 segg.).
Inoltre, anche un inganno sulle tasse di ingiunzione di pagamento o su un credito non esistente può essere sleale ai sensi della LCSl e quindi punibile (art. 3 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 23 LCSl). Viola la clausola generale del diritto della concorrenza sleale (art. 2 LCSl) anche l'agenzia d'incasso che esegue un credito venutosi a creare in modo disonesto - per esempio con l'inganno (DTF 136 III 23 pag. 25; rapporto del Consiglio federale del 22 marzo 2017 in adempimento del postulato Comte 12.3641 del 15 giugno 2012, pag. 6).
Dopo un'ulteriore verifica il Consiglio federale giunge alla conclusione che, considerata la legislazione esistente e la giurisprudenza corrispondente, una nuova disposizione specifica nella LCSl non apporterebbe un valore aggiunto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.