17.3562 · Interpellanza · 2017-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Sembrano sussistere ostacoli importanti nella lotta contro il finanziamento dei crimini. Nonostante indizi concreti e richieste da parte di autorità estere, l'Ufficio svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) può attivarsi soltanto in presenza di una comunicazione di sospetto da parte di una banca svizzera o di un intermediario finanziario svizzero.
1. Il Consiglio federale può confermare che in assenza di una precedente comunicazione di sospetto da parte di una banca o un intermediario finanziario svizzero in linea di massima il MROS non fornisce informazioni finanziarie tramite l'assistenza amministrativa alle autorità partner estere che lo richiedono?
2. Quante sono state le richieste respinte negli ultimi anni? Quante riguardavano il finanziamento del terrorismo? In complesso, è aumentato il rischio di riciclaggio di denaro correlato ai casi di corruzione all'estero e all'appartenenza a un'organizzazione criminale? Come valuta questa ripartizione e ritiene eventualmente necessario un adeguamento legislativo?
3. Che importanza attribuisce al problema del finanziamento del terrorismo nella lotta contro il terrorismo in Svizzera e all'estero?
4. A suo avviso, qual è la correlazione tra i rischi di finanziamento del terrorismo e i rischi generali di riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione e da altri reati per la piazza finanziaria svizzera?
5. A causa dell'attuale dispositivo in materia di riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari svizzeri hanno il potere esclusivo ed assoluto di permettere o impedire l'assistenza giudiziaria internazionale?
6. Questa pluriennale prassi svizzera di rifiuto corrisponde a una prassi riconosciuta sul piano internazionale? Esistono pertinenti raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale GAFI e del Gruppo Egmont? Nel suo più recente esame dei Paesi, a quali conclusioni è giunto il GAFI nel valutare il riciclaggio di denaro e i rischi di finanziamento del terrorismo in Svizzera?
7. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento una modifica di legge che permetta al MROS di trasmettere informazioni finanziarie ai suoi partner esteri anche in assenza di una precedente comunicazione di sospetto da parte di un intermediario finanziario svizzero? Qual è il corrispondente scadenzario? In caso negativo, perché no?
Stellungnahme des Bundesrates
1./7. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) può scambiare soltanto le informazioni delle quali dispone o che ha ricevuto per norma di legge. In assenza di una comunicazione di sospetto effettuata precedentemente da un intermediario finanziario svizzero, MROS non dispone della base giuridica necessaria per chiedere informazioni agli intermediari finanziari in Svizzera. In tal caso è tenuto a rispondere negativamente alle richieste d'informazione dei suoi omologhi esteri. Il Consiglio federale ritiene che questa situazione non sia soddisfacente e che le competenze di MROS debbano essere ampliate al fine di potenziare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Nell'avamprogetto del 21 giugno 2017 di "decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata" (di seguito: avamprogetto di decreto federale del 21 giugno 2017), il Consiglio federale propone quindi di adeguare la legge sul riciclaggio di denaro (LRD) al fine di attribuire a MROS la competenza di chiedere informazioni agli intermediari finanziari svizzeri sulla base di una richiesta di un omologo estero anche in assenza di una precedente comunicazione di sospetto da parte di un intermediario finanziario svizzero. L'avamprogetto di decreto federale è in consultazione fino al 13 ottobre 2017.
2./4. Ogni anno MROS risponde negativamente a circa il 60 per cento delle richieste inviate dagli omologhi esteri. MROS ha esaminato le richieste pervenute dal 1° gennaio 2017. Su 12 richieste e informazioni spontanee specificamente collegate al finanziamento del terrorismo, sette contenevano informazioni finanziarie concernenti intermediari finanziari svizzeri dai quali MROS non aveva ricevuto alcuna comunicazione di sospetto. Agli omologhi esteri è stata pertanto inviata una risposta negativa.
Dalle statistiche allestite da MROS si evince che negli ultimi anni è in forte crescita il numero delle segnalazioni effettuate per sospetto riciclaggio di denaro correlato a casi di corruzione o a un altro reato preliminare. Per quanto concerne il finanziamento del terrorismo, le cifre variano di anno in anno. I fondi per il suo finanziamento possono provenire da fonti legali o illegali. È quindi possibile che le informazioni su altri reati, quali la corruzione o la truffa, presentino concretamente un legame con un caso di presunto finanziamento del terrorismo, ma che tale legame venga individuato soltanto nel quadro dell'analisi effettuata da MROS. L'obiettivo delle autorità è di prevenire le attività di finanziamento e sostegno di attacchi terroristici in Svizzera e all'estero. Un'unica informazione non utilizzata o non verificata può avere ripercussioni fatali.
3. Come già precisato nella "Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo" del settembre 2015, il Consiglio federale riserva particolare attenzione alla lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento su scala nazionale e internazionale. Questo tema costituisce infatti una priorità della strategia di lotta alla criminalità del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Si tratta di una lotta che nessun Paese è in grado di condurre da solo. La cooperazione a livello internazionale di tutte le autorità preposte è quindi di fondamentale importanza. L'avamprogetto di decreto federale del 21 giugno 2017 prevede non solo di potenziare le competenze di MROS in materia di cooperazione con gli omologhi esteri nella lotta al terrorismo e al suo finanziamento, bensì anche di rafforzare l'assistenza giudiziaria, di ostacolare in modo più efficace i viaggi all'estero per scopi terroristici e il loro finanziamento nonché di ampliare il dispositivo per combattere le organizzazioni criminali e terroristiche.
5. In Svizzera gli intermediari finanziari fanno parte del dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Svolgono un ruolo fondamentale nell'individuazione di casi sospetti. Autorizzare MROS a chiedere informazioni agli intermediari finanziari sulla base di una comunicazione ricevuta da un omologo estero, come proposto dall'avamprogetto di decreto federale del 21 giugno 2017, permetterebbe agli intermediari finanziari svizzeri, tramite la richiesta di MROS, di ottenere informazioni utili sui propri clienti. Tali informazioni potrebbero consentire agli intermediari di scoprire transazioni sospette correlate al finanziamento del terrorismo che non sarebbero stati in grado di individuare altrimenti e, infine, di effettuare la pertinente comunicazione di sospetto.
6. Sia gli standard del GAFI sia i principi del Gruppo Egmont esigono che le autorità competenti (MROS in Svizzera) trattino le richieste degli omologhi esteri usufruendo delle medesime competenze e facoltà utilizzate per il trattamento di una comunicazione di sospetto a livello nazionale. Nell'ultimo rapporto di valutazione sulla Svizzera, il GAFI ha criticato tale differenza di trattamento delle comunicazioni.
Risposta del Consiglio federale.