Lavoro temporaneo e a prestito. Situazione e quadro normativo attuale e sviluppi futuri
17.3563 · Postulato · 2017-06-15
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto la situazione del lavoro temporaneo, interinale o a prestito, suddividendo le informazioni per cantone, al fine di verificare la necessità di ulteriori provvedimenti e l'efficacia delle normative attuali.
Begründung
In Svizzera ci sono circa 300 000 posti di lavoro temporanei, ciò significa che 6,5 per cento degli impieghi sono a tempo determinato. Si tratta di un fenomeno in aumento. Se per alcune persone il lavoro temporaneo può rispondere a un'esigenza o a una richiesta, la maggioranza delle persone preferirebbe avere un contratto indeterminato, perché in molti casi il lavoro determinato resta una forma di impiego precario.
La maggior parte degli impieghi temporanei è gestita dalle agenzie interinali. Dall'inizio del 2016 è in vigore il nuovo contratto collettivo per il personale a prestito 2016-2018. Esso contiene tra le altre delle disposizioni sui salari minimi. Il fenomeno del lavoro temporaneo è diffuso soprattutto nelle regioni di frontiera (dove negli ultimi dieci anni si è avuto l'aumento più marcato, in particolare nella regione ginevrina, in Ticino e nella Svizzera nord-occidentale).
Se la maggiore flessibilità richiesta al lavoratore consente alle aziende di reperire celermente personale in casi di necessità, l'aumento del personale a prestito e interinale genera una forte pressione sul mercato del lavoro, spesso anche con agenzie che ricorrono a personale frontaliero.
Uno dei problemi principali è l'insufficiente protezione da licenziamento e i salari inferiori agli impiegati fissi. Un esempio in tal senso è il recente annuncio dell'impresa Bombardier di sopprimere 650 posti, prevalentemente a Villeneuve, misura che toccherà soprattutto lavoratori temporanei dal momento che essi rappresentano infatti una parte importante dei lavoratori impiegati presso questa azienda. Per avere un quadro della situazione e valutare la necessità di ulteriori interventi specifici, sarebbe importante disporre di un rapporto che illustri l'evoluzione del lavoro temporaneo in Svizzera, le misure legislative e i dispositivi già previsti nonché possibili interventi futuri. E' infatti necessario evitare che l'aumento del lavoro temporaneo, in particolare tramite le agenzie che collocano personale a prestito, renda più precario il mercato del lavoro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Dalla metà degli anni '90 il lavoro temporaneo, interinale o a prestito, ha acquisito in Svizzera un'importanza crescente. La sua quota sul volume di lavoro totale è passata dallo 0,5 per cento nel 1995 all'1,1 per cento circa all'inizio del 2000. Secondo le stime della SECO questa quota si è stabilizzata al 2,2 per cento a partire dal 2012 (la stima si basa sulla statistica dell'UST concernente le ore d'impiego e l'occupazione in equivalenti a tempo pieno). La quota del lavoro temporaneo in Svizzera si situa quindi nello stesso ordine di grandezza di quella di Paesi paragonabili come la Germania, il Belgio, gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone e l'Austria. A livello nazionale il lavoro temporaneo è un po' più diffuso della media nella regione lemanica e nella Svizzera nord-occidentale, dove nel 2016 si registravano rispettivamente il 3,4 e 2,7 per cento sul volume di occupazione totale. Nella Svizzera centrale e in Ticino queste quote ammontavano al 2,2 e al 2,1 per cento. L'entità del lavoro temporaneo è invece minima nella grande regione di Zurigo (1,8 per cento), nella regione dell'Altipiano (1,8 per cento) e nella Svizzera occidentale (1,5 per cento) (fonte: World Employment Confederation 2017).
L'aumento a lungo termine del lavoro temporaneo (osservabile anche a livello internazionale) è dovuto in primo luogo al fabbisogno crescente, da parte delle aziende, di manodopera impiegabile in modo flessibile e a breve termine. Spesso il lavoro temporaneo risponde però anche alle esigenze dei lavoratori. La fornitura di personale a prestito facilita l'accesso al mercato del lavoro a persone che intendono esercitare solo per un certo periodo un'attività lucrativa. Il lavoro temporaneo può anche fungere da "passerella", permettendo ai disoccupati o ai giovani di inserirsi nel mercato del lavoro. La SECO ne espone in dettaglio l'evoluzione negli anni dal 1993 al 2007 nel suo rapporto "Examen de la situation actuelle dans le domaine de la location de services (Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, LSE)" (disponibile in francese e in tedesco). L'evoluzione regionale nei Cantoni latini è analizzata annualmente dall'Osservatorio romando e ticinese dell'impiego. La SECO ha inoltre commissionato uno studio sull'evoluzione degli impieghi atipici-precari che terrà conto anche dell'evoluzione della fornitura di personale a prestito. I risultati saranno disponibili alla fine del 2017.
Il contratto collettivo di lavoro del settore del personale a prestito (CCL di obbligatorietà generale Personale a prestito) è entrato in vigore il 1° gennaio 2012. La sua dichiarazione di obbligatorietà generale era stata modificata e prolungata a più riprese su richiesta delle parti contraenti. Dal 1° maggio 2016 la dichiarazione di obbligatorietà generale si applica a tutte le imprese titolari di un'autorizzazione federale o cantonale per la fornitura di personale a prestito conformemente alla LC e la cui principale attività è effettivamente questa. Il CCL di obbligatorietà generale Personale a prestito prevede standard obbligatori in materia di condizioni salariali e lavorative. Spetta alle parti sociali controllare che venga rispettato.
In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), è autorizzata anche la fornitura di servizi a prestito di cittadini dello spazio UE/AELS. Da molti anni, nel quadro dell'esecuzione delle misure collaterali, si presta particolare attenzione a questo tipo di occupazione visto il numero relativamente elevato di residenti di breve durata e di frontalieri che esercitano un lavoro temporaneo. Anche quest'anno si è deciso di sottoporre il settore fornitura di personale a prestito a un monitoraggio rafforzato a livello nazionale.
Per quanto riguarda le disposizioni volte alla protezione contro i licenziamenti nel settore del lavoro interinale e a prestito menzionate dall'autrice del postulato, il Consiglio federale aveva già espresso la sua posizione rispondendo alla mozione 14.4059: la LC prevede un preavviso di due giorni lavorativi nei primi tre mesi e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), durante il periodo di prova il termine di disdetta è di sette giorni, poi di un mese. Alla luce delle esigenze dell'economia e delle persone in cerca d'impiego, questa differenza di trattamento, che riguarda esclusivamente i primi sei mesi, appare accettabile.
Il Consiglio federale ritiene che le varie fonti di dati menzionate, gli esami effettuati regolarmente e gli studi e le analisi approfonditi siano sufficienti a valutare in modo corretto il fenomeno del lavoro interinale e a prestito in Svizzera. Le misure già prese dimostrano che, se necessario, la politica interviene per ovviare a eventuali effetti economici negativi.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.