17.3566 · Postulato · 2017-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto i costi a cui devono far fronte gli istituti finanziari a seguito dell'attività di regolamentazione esercitata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) tramite lo strumento delle circolari.
Begründung
Quello della finanza è uno dei settori dell'economia maggiormente regolamentati. Le spese e i costi legati all'attuazione e al rispetto delle disposizioni in materia di regolamentazione sono aumentati in misura significativa a partire dalla crisi finanziaria. Sono interessanti soprattutto i piccoli istituti finanziari, che non possono ammortizzare facilmente i costi e le cui risorse si esauriscono rapidamente, anche solo per via della complessità e del grado di specificità delle suddette regolamentazioni. Queste ultime bloccano risorse che vengono sottratte ad altri ambiti, limitando la capacità di innovazione. Va di pari passo il pericolo di una politica strutturale a carico dei fornitori di servizi finanziari di piccole e medie dimensioni, che si ripercuoterebbe sulla diversificazione e, pertanto, sulla stabilità e sulla competitività della piazza finanziaria.
In questo contesto hanno acquisito sempre più importanza le disposizioni di regolamentazione della FINMA, in particolare le "circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari". Secondo i princìpi di regolazione di cui all'articolo 7 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può disciplinare soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza e osservando, tra gli altri, i seguenti tre aspetti: i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione, le ripercussioni sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera e la diversità delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza.
Sussistono dubbi diffusi e legittimi circa il rispetto da parte della FINMA di tali princìpi. Ciò vale soprattutto per le circolari che, riviste a più riprese, disciplinano i settori dei rischi operativi, della pubblicazione, della corporate governance, delle direttive contabili e dell'outsourcing. Non di rado è parso che l'attività di regolamentazione sia stata svolta in assenza di basi legali sufficienti. Spesso mancano le analisi del fabbisogno e dell'efficacia (analisi d'impatto della regolamentazione), necessarie anche per l'attività di regolamentazione della FINMA e, di conseguenza, le spese e i costi a carico degli istituti finanziari restano in una zona d'ombra.
Il rapporto richiesto ha l'obiettivo di creare a stretto giro trasparenza sui costi di regolamentazione derivanti dalle summenzionate circolari, tenendo conto altresì dell'evoluzione dei costi in un contesto caratterizzato dal susseguirsi di revisioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene sia opportuno affrontare le domande sollevate nel postulato nell'ambito del parere riguardo alla mozione 17.3317 Landolt, che l'Esecutivo propone di accogliere. La mozione incarica il Consiglio federale di esaminare approfonditamente la competenza e il ruolo dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per quanto attiene all'attività di regolamentazione e vigilanza e di proporre misure adeguate. In questo contesto si affronterà anche la questione delle circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari, considerando l'obiettivo della concorrenzialità. Nel quadro di tali lavori sarà possibile creare più trasparenza sulle conseguenze in termini di costi e utilità delle circolari. Dato che un'analisi d'efficacia, come quella richiesta nel postulato, deve anche tenere conto del livello giuridico superiore, essa dovrebbe svolgersi nel più ampio contesto di verifica delle attività della FINMA.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.