17.3575 · Interpellanza · 2017-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 25 per cento dei siti di riproduzione di anfibi, il 30 per cento delle zone golenali, l'80 per cento delle torbiere alte, il 30 per cento delle paludi e il 20 per cento dei prati e pascoli secchi in Svizzera deve essere risanato con urgenza. È inoltre altrettanto necessario l'adozione di misure di conservazione del valore nell'ambito della protezione della natura. Tali misure dovrebbero essere adottate con la stessa normalità con la quale i proprietari di edifici conservano il valore dei loro beni immobili. A partire da quest'anno, la Confederazione e i Cantoni adottano misure immediate a favore della biodiversità, per effettuare i risanamenti urgenti necessari e attuare nel bosco misure di protezione della natura. Le misure urgenti dureranno fino al 2020.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quale quota delle misure di risanamento urgenti dei biotopi di importanza nazionale può essere realizzata con le misure immediate decise?
2. Come si procederà con la parte rimanente?
3. Come intende garantire il Consiglio federale che il compito di conservare le nostre aree naturali di maggior valore non venga scaricato sulle spalle delle future generazioni?
4. Come saranno integrate nella normale gestione le misure immediate che sono previste nell'atteso piano d'azione Biodiversità e come sarà garantito che a breve tempo non sorgeranno di nuovo grosse necessità di risanamento?
5. Poiché le misure immediate coprono soltanto una parte della salvaguardia della biodiversità, a quanto ammonta il fabbisogno finanziario rimanente della protezione della natura?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Con la sua decisione del 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha approvato il finanziamento di misure immediate volte a colmare i deficit d'esecuzione più urgenti negli ambiti della protezione della natura e della biodiversità forestale per il periodo 2017-2020. L'attuazione di queste misure è stata stabilita nel quadro dei negoziati supplementari agli accordi programmatici nel settore ambientale tra Confederazione e Cantoni. Al momento non è ancora possibile stimare l'entità effettiva dei lavori di risanamento urgenti che possono essere realizzati entro il 2020 attraverso misure immediate. L'attuazione di tali lavori non è determinata dalla necessità, bensì dalla disponibilità di risorse finanziarie e di personale di Confederazione e Cantoni. Secondo un recente rapporto di esperti, i costi complessivi per il risanamento dei biotopi d'importanza nazionale si aggirano intorno a 1,6 miliardi di franchi (Martin M., Jöhl R. et al., 2017: Biotope von nationaler Bedeutung - Kosten der Biotopinventare. Rapporto di esperti all'attenzione della Confederazione, elaborato su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, seconda edizione).
2. Con il progetto di piano d'azione Biodiversità, il Consiglio federale deciderà riguardo ad eventuali altri lavori di risanamento a partire dal 2021. Pertanto, l'entità di queste misure e la loro attuazione non sono ancora state stabilite. Ulteriori lavori di risanamento dipenderanno dalle decisioni di finanziamento adottate dal Consiglio federale e dal Parlamento come pure dalla disponibilità dei Cantoni a contribuire alle spese.
3. La Costituzione federale obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni a tutela della flora e della fauna e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) concretizza quest'obbligo, investendo il Consiglio federale della competenza di compilare, sentiti i Cantoni, gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale e di esaminarli regolarmente. L'inventariazione serve in particolare a conservare i valori naturali ed è attuata tramite ordinanze specifiche come per esempio l'ordinanza sulle paludi (RS 451.33) o l'ordinanza sulle zone golenali (RS 451.31). Le zone di protezione nazionali sono completate, sempre secondo la LPN, da zone di protezione regionali e locali come pure da altri spazi vitali degni di protezione. Secondo l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale (RS 101) e l'articolo 24f della LPN, la salvaguardia e la promozione della biodiversità sono compiti della Confederazione, la cui competenza esecutiva spetta ai Cantoni. Per il finanziamento della cura, del risanamento e della promozione di queste aree naturali di valore, Confederazione e Cantoni stipulano degli accordi programmatici. Nel 2016 il Consiglio federale ha riconosciuto l'accresciuta necessità di fondi e ha deciso di finanziare misure immediate. Presupponendo la partecipazione dei Cantoni, i fondi supplementari stanziati da Confederazione e Cantoni permetteranno di colmare gradualmente i deficit riscontrati a livello di qualità dei biotopi, varietà degli spazi vitali o tutela delle specie.
4. Le misure immediate sono stabilite sulla base degli accordi programmatici nel settore ambientale e sono dunque integrate negli ambiti protezione della natura e biodiversità forestale attraverso strumenti già esistenti e di provata efficacia. L'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera e del relativo piano d'azione costituiscono la base per la salvaguardia a lungo termine di una biodiversità ricca in grado di adattarsi ai cambiamenti. In questo modo si alleggerisce la pressione sulla biodiversità e si riduce la necessità di risanamento.
5. All'inizio del 2015 il DATEC riteneva che, secondo le prime stime, l'attuazione completa delle 71 misure allora previste avrebbe comportato per la Confederazione costi supplementari fino a 210 milioni di franchi all'anno; ciò tenendo conto che il periodo d'attuazione della Strategia Biodiversità si estende su oltre vent'anni. Con la sua decisione del 18 maggio 2016 di stanziare su un periodo di quattro anni complessivi 135 milioni di franchi per misure immediate, il Consiglio federale ha fatto un primo passo per migliorare lo stato della biodiversità. Si presume che prenderà un'ulteriore decisione in materia di risorse nel quadro dell'approvazione del piano d'azione Biodiversità.
Risposta del Consiglio federale.