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17.3576 · Mozione · 2017-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l'articolo 18 capoverso 4 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e di adeguare di conseguenza la rispettiva disposizione sancita nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, affinché tutti i fondi a scopo commerciale godano dello stesso trattamento fiscale per quanto riguarda l'utile derivante dall'aumento di valore.

Begründung

La modifica richiesta permette di attuare nella legislazione fiscale il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione) e di eliminare i privilegi unilaterali di cui beneficiano gli agricoltori. Come indicato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza 16.3581, questa imposizione privilegiata viene criticata anche dalla dottrina, perché obiettivamente non è giustificata. Nemmeno il Consiglio federale ha esposto motivi impellenti che legittimerebbero questi privilegi. Gli utili derivanti dall'aumento di valore, conseguiti dagli agricoltori e finora esenti da imposta, costituiscono redditi che devono essere assoggettati all'imposta sul reddito. In caso contrario viene violato il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

La mozione non ha ripercussioni sulla politica agricola:

Gli utili derivanti dall'aumento di valore esenti da imposta sono conseguiti dagli agricoltori soprattutto in occasione della vendita di fondi agricoli o in caso di incendio. Poiché queste alienazioni sono effettuate al momento dell'acquisto di fondi sostitutivi o coincidono con la cessazione definitiva dell'azienda, l'abrogazione dell'esenzione fiscale prevista per gli utili derivanti dall'aumento di valore non ha ripercussioni sulla politica agricola.

La mozione non genera casi di rigore:

Grazie alla riforma dell'imposizione delle imprese II non si riscontra più alcun caso di rigore, dal momento che anche gli agricoltori beneficiano dell'imposizione privilegiata dell'utile di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente (art. 37b LIFD) e delle fattispecie che giustificano un differimento (art. 18a LIFD). Infine, in caso di acquisto di fondi sostitutivi, anche gli agricoltori beneficiano della possibilità di trasferire in maniera fiscalmente neutra l'utile derivante dall'aumento di valore al nuovo fondo.

La mozione permette di semplificare le procedure:

L'uguaglianza giuridica di tutti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente permette di semplificare l'esecuzione della LIFD. Come dimostrato, l'imposizione privilegiata dei fondi agricoli e silvicoli rispetto agli altri fondi richiede grandi sforzi nell'esecuzione del diritto. L'eliminazione di questo privilegio permette quindi di semplificare e uniformare l'esecuzione nei Cantoni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In linea di principio gli agricoltori e gli altri lavoratori indipendenti sono assoggettati alle medesime disposizioni per quanto concerne l'imposta sul reddito. Costituiscono un'eccezione gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli, che in tutti i Cantoni sottostanno all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, ma che sono esenti dall'imposta federale diretta.

Questa imposizione privilegiata viene criticata dalla dottrina, perché obiettivamente non è giustificata. In linea di principio il Tribunale federale ha accolto tale critica (DTF 138 II 32) e limitato i privilegi fiscali ai fondi che rientrano nel campo di applicazione e di protezione del diritto fondiario rurale e ai quali si applicano le restrizioni in materia di alienazione previste da tale diritto. Da allora, gli utili risultanti da riserve di terreni edificabili non beneficiano più di un'imposizione privilegiata.

L'assoggettamento all'imposta sul reddito, chiesto dall'autrice della mozione, degli utili derivanti dall'aumento di valore di fondi agricoli e silvicoli non comporterebbe un aumento considerevole delle entrate per la Confederazione. Anche nei Cantoni le maggiori entrate sarebbero nulle o irrilevanti. Nella maggior parte dei casi di alienazione all'interno di un nucleo familiare, gli utili derivanti dall'aumento di valore sarebbero inesistenti o estremamente esigui a causa del principio del valore di reddito e del prezzo contenuto (il prezzo di vendita a terzi ammonta generalmente a meno di 10 franchi al metro quadrato).

In occasione della procedura parlamentare relativa alla legge federale sull'imposizione di fondi agricoli e silvicoli (16.031) è stata discussa l'estensione della regolamentazione speciale, respinta soltanto in sede di procedura di appianamento delle divergenze. Alla luce di ciò, se venisse presentato un progetto che va nella direzione opposta, si può presumere che attualmente non otterrebbe la maggioranza dei consensi.

Il diritto fondiario rurale prevede diverse restrizioni della facoltà di disporre dei fondi agricoli, come il divieto di divisione materiale e di frazionamento, le limitazioni in materia di prezzo, i diversi diritti di prelazione e l'obbligo di alienare i fondi a coltivatori diretti. Queste restrizioni legali giustificano anche sul piano giuridico il trattamento fiscale speciale previsto per questi fondi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.